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DISPOSIZIONI GENERALI - Atti generali
Codice di comportamento

>> CODICE DI COMPORTAMENTO dei dipendenti (formato pdf 83 kb)

SOMMARIO

Art. 1 Disposizioni di carattere generale
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Principi generali
Art. 4 Regali, compensi e altre utilità
Art. 5 Partecipazione ad associazione e organizzazioni
Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse e incarichi del dipendente
Art. 7 Obbligo di astensione
Art. 8 Prevenzione della corruzione
Art. 9 Trasparenza e tracciabilità
Art. 10 Comportamento nei rapporti privati
Art. 11 Comportamento in servizio
Art. 12 Rapporti con il pubblico
Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti
Art. 14 Contratti ed altri atti negozial
Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative
Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
Art. 17 Vigilanza, oneri ed entrata in vigore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale

  • Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, integra ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di seguito denominato “Codice generale”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
  • Al presente Codice viene data la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Piossasco. Il codice e i suoi aggiornamenti sono altresì trasmessi tramite e-mail ai dipendenti comunali nonché ai titolari dei contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici dell’amministrazione comunale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell’amministrazione comunale. L’Amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice di comportamenti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

  • Il presente Codice si applica in generale a tutti i dipendenti del Comune di Piossasco, con particolare riguardo a quelli che svolgono attività di natura tecnico-professionale nelle aree ad elevato rischio di corruzione, come definite nell’art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012 e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione in corso di predisposizione. Norme particolari sono previste per i Dirigenti e i Responsabili di Servizi, nonché per i dipendenti che svolgono attività di front-office, in particolar modo per gli addetti all’ufficio per le relazioni con il pubblico.
  • Gli obblighi previsti dal presente Codice e dal Codice Generale si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei competenti uffici, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice generale. Le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e definite dai competenti dirigenti in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei confronti dell’Amministrazione ed alle responsabilità connesse.
  • Le norme contenute nel presente Codice costituiscono inoltre guida e indirizzo per l’elaborazione di codici di comportamento ed etici dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico del Comune di Piossasco.

Art. 3 – Principi generali

  • Il dipendente comunale osserva la Costituzione e si pone al servizio del Comune, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
  • Il dipendente comunale rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
  • Il dipendente comunale non usa a fini privati, le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
  • Il dipendente comunale esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
  • Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
  • Il dipendente comunale dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità

  • Fermo restando in ogni caso il divieto per il dipendente di chiedere o di sollecitare, per sé o per gli altri, regali o altre utilità, il dipendente può accettare, per sé o per gli altri, regali o altre utilità d’uso di modico valore solamente se effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non può accettare, per sé o per gli altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.
  • Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 150 Euro. Nel caso di più regali o altre utilità ricevute contemporaneamente, il valore cumulativo non potrà in ogni caso superare i 150 Euro.
  • I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti vengono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione, a cura del dipendente a cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
  • Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti o indiretti, da soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio o al servizio di appartenenza del dipendente stesso.
  • Per soggetti privati aventi un interesse economico significativo si intendono in particolare:
  • coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel triennio precedente, a procedure per l’aggiudicazione di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di appartenenza;
  • coloro che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti al Servizio di appartenenza.
  • Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il dirigente, il responsabile del servizio o dell’ufficio vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato. Il Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dirigenti.

Art. 5 – Partecipazione ad associazione e organizzazioni

  • Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, i dipendenti comunicano rispettivamente al proprio dirigente ed al Segretario Generale, tempestivamente e comunque entro il termine di quindici giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno che svolgono attività analoga a quella del servizio di appartenenza del dipendente o che possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio in cui opera. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.
  • Per i dipendenti neoassunti la comunicazione di cui sopra viene effettuata all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
  • Il dirigente a cui il dipendente è assegnato valuta, sulla base sia delle concrete attività dell’ufficio in cui opera il dipendente, che delle concrete attività delle associazioni o organizzazioni a cui il dipendente eventualmente partecipa, la sussistenza di condizioni che integrino l’ipotesi di incompatibilità anche potenziale, anche al fine di accertare la possibile insorgenza degli obblighi di cui al successivo articolo 7.
  • Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse e incarichi del dipendente

  • Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, all’atto dell’assunzione o dell’assegnazione all’ufficio/servizio, il dipendente informa per iscritto il dirigente competente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
  • se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
  • se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
  • Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
  • Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere aggiornate ogni anno entro il mese di gennaio.
  • I dipendenti comunali, compresi i dirigenti, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione, secondo i criteri e procedure autorizzative previste dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS).
  • I dipendenti comunali con rapporto di lavoro a tempo pieno o tempo parziale superiore al 50% non possono in nessun caso:
    • esercitare un’attività di tipo commerciale, industriale o professionale;
    • instaurare, in costanza di rapporto con il Comune, altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati;
    • assumere cariche in società con fini di lucro;
    • esercitare attività di artigianato o di imprenditore agricolo (a titolo principale e di coltivatore diretto);
    • ricevere incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza;
    • svolgere qualunque altra attività esterna caratterizzata da continuità e professionalità;
    • svolgere qualunque attività, che, in ragione delle interferenza con i compiti istituzionali, possa generare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
  • Fermo restando che compete al dirigente la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative da svolgere a favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, prestazione di istanze, di comunicazioni o di segnalazioni di inizio attività, comunque denominate, dirette al Comune di Piossasco.
  • Il divieto non viene meno per effetto di collocamento in aspettativa o in congedo non retribuito.
  • Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro che non siano incompatibili o in conflitto con gli interessi dell’amministrazione. In tale caso, il dipendente che intende un incarico o un’attività deve darne comunicazione al dirigente, indicando tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l’incarico stesso.
  • Gli incarichi non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all’ufficio ricoperto, ne è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell’ufficio per il loro assolvimento.
  • Le disposizioni relative alle attività extra istituzionali si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
  • Non sono soggetti ad autorizzazione, ancorché retribuiti, i seguenti incarichi o le seguenti attività, purché non interferiscano con le esigenze di servizio:
    • collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
    • utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
    • partecipazione a convegni e seminari;
    • incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
    • incarichi, previsti da norme di legge, per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori luogo;
    • incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
    • da attività diretta alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e ricerca scientifica.
  • Non sono soggetti ad autorizzazione, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro, nonché le attività a titolo gratuito che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero. Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione l’attribuzione di incarichi gratuiti, nonché tutti gli incarichi per i quali non necessiti di autorizzazione, per valutare l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.
  • Il dipendente comunale che non rispetta le procedure autorizzative incorre nella responsabilità disciplinare, salve più gravi sanzioni previste dalla legge.

Art. 7 – Obbligo di astensione

  • Il dipendente comunica per iscritto al proprio dirigente, con congruo anticipo, la necessità di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti dall’art. 7 del Codice Generale. Nella comunicazione il dipendente deve indicarne obbligatoriamente le ragioni.
  • Sull’astensione del dipendente decide il dirigente del servizio di appartenenza, il quale, esaminate le circostanze e valutata espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione, deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte dello stesso dipendente. Il dirigente cura l’archiviazione di tutte le decisioni dal medesimo adottate. Sull’astensione dei dirigenti decide il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale cura la tenuta e l’archiviazione dei relativi provvedimenti.

Art. 8 – Prevenzione della corruzione

  • Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.
  • Ogni dipendente collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, comunicando allo stesso i dati e le informazioni eventualmente richieste e segnalando, per il tramite del proprio dirigente, eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai fini del presente articolo e dell’art. 8 del Codice Generale. La segnalazione da parte di un dirigente viene indirizzata direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
  • Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela affinché sia tutelato l’anonimato del segnalante ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, può essere rivelata l’identità ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i.

  • L’amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito nell’amministrazione.

Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità

  • Il dipendente osserva le misure in materia di trasparenza e tracciabilità previste dalla legge e dal programma triennale per la trasparenza e l’integrità, assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni e dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
  • La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 – Comportamento nei rapporti privati

  • Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona, la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.

Art. 11 – Comportamento in servizio

  • Il dirigente assegna ai propri dipendenti i compiti per lo svolgimento delle funzioni inerenti i servizi dallo stesso diretti, sulla base di un’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro.
  • Il dirigente deve rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione della performance individuale, delle eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o all’adozione di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
  • Il dirigente ovvero la Posizione Organizzativa ove istituita, deve controllare che:
  • l’uso dei permessi di astensione da parte dei dipendenti avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando al soggetto interessato eventuali deviazioni;
  • i propri dipendenti effettuino una corretta timbratura delle presenze, segnalando tempestivamente, al dipendente o all’Ufficio di Disciplina (art. 60 ROUS) le pratiche scorrette, secondo le procedure previste dal vigente Codice Disciplinare.
  • Il dipendente utilizza i materiali, le attrezzature, i servizi telematici e telefonici, fatto salvo specifiche deroghe, e più in generale le risorse in dotazione al servizio, esclusivamente per ragioni d’ufficio, osservando le regole d’uso imposte dall’amministrazione.

Art. 12 – Rapporti con il pubblico

  • Il dipendente risponde alle varie comunicazioni degli utenti senza ritardo e comunque, nel caso di richiesta scritta, non oltre il 30° giorno, operando con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera nella maniera più completa e accurata possibile. Alle comunicazioni di posta elettronica risponde con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e dell’esaustività della risposta.
  • E’ assicurato il collegamento con documenti o carte di servizi contenenti gli standard di qualità secondo le linee guida formulate dalla CIVIT.
  • I dipendenti dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico operano con particolare cortesia e disponibilità, indirizzano le chiamate telefoniche e i messaggi di posta elettronica ricevuti, nonché gli utenti ai funzionari o agli uffici competenti. Rispondono alle richieste degli utenti nella maniera più completa e accurata possibile, senza tuttavia assumere impegni né anticipare l’esito di decisioni o azioni altrui.
  • Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente, di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente dell’amministrazione comunale.
  • Nel rispetto dei principi posti a tutela della libertà di espressione, il dipendente comunale non rilascia interviste o giudizi su attività dell’amministrazione comunale, attraverso organi di informazione rivolti alla generalità dei cittadini. Solo i dirigenti, previa preventiva informazione al Sindaco o suo delegato, sono autorizzati al rilascio di dichiarazioni pubbliche ad organi di informazione.

Art. 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti

  • Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento degli incarichi.
  • Il dirigente, prima dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, comunica per iscritto all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge, o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con gli uffici che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti agli stessi uffici.
  • Le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere aggiornate periodicamente e, comunque, almeno una volta l’anno.
  • Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Le informazioni sulla situazione patrimoniale vengono dichiarate per iscritto dal dirigente all’atto dell’assunzione o del conferimento dell’incarico. Copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche è consegnata dal dirigente entro i termini previsti dalla relativa normativa in materia fiscale.
  • In caso di ritenuta disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del dirigente, secondo la procedura di cui all’art. 9, comma 1, del presente Codice, il dipendente può rivolgere al medesimo motivata istanza di revisione e, in caso di conferma delle decisioni assunte, può riproporre la stessa all’organismo Indipendente di Valutazione.
  • Il dirigente ha l’obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di “doppio lavoro”.
  • Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
  • Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il provvedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’Ufficio di disciplina e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze, dandone comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione.
  • Il dirigente comunale, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione comunale.

Art. 14 – Contratti ed altri atti negoziali

  • Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente comunale non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione comunale abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.
  • Il dipendente comunale non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’amministrazione concluda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente comunale abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti della struttura cui appartiene.
  • Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente della struttura cui appartiene.
  • Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente comunale, questi informa per iscritto il responsabile per la prevenzione della corruzione.
  • Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti aprocedure negoziali nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio dirigente.

Art. 15 – Vigilanza e monitoraggio

  • Ai sensi dell’art. 54, comma 6, sull’applicazione del presente Codice e del Codice Generale vigilano i dirigenti/responsabili di ciascuna struttura, gli organismi di controllo interno e l’ufficio di disciplina.
  • Per l’attuazione dei principi in materia di vigilanza, monitoraggio di cui all’art. 14 del Codice Generale, l’amministrazione si avvale dell’Ufficio di disciplina ai sensi dell’articolo 60 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS).
  • Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’Ufficio di disciplina si conformano alle eventuali previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato ai sensi della L. 190/2012. L’Ufficio di disciplina, oltre alle funzioni disciplinari di cui all’articolo 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001, cura l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione, l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’articolo 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui alla L. n. 190/2012, dei risultati del monitoraggio.

Art. 16 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

  • La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano della prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente comunale, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzioni.
  • Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all’entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione comunale. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni:
    • di cui all’articolo 4 del presente codice, qualora concorra la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio di appartenenza del dipendente comunale;
    • quando il dipendente comunale abbia costretto altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni esercitando pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera;
    • quando il dipendente abbia concluso, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile;
  • Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano altresì nei casi di recidiva dei seguenti illeciti:
    • il dipendente comunale abbia accettato incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza del dipendente medesimo;
    • il dipendente comunale abbia preso delle decisioni o svolto attività inerenti alle sue mansioni in situazione di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
    • il dirigente comunale che, nei limiti delle sue possibilità e avendone avuta preventiva conoscenza non abbia evitato che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici siano state diffuse.
  • Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
  • Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei dipendenti comunali previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17 – Vigilanza, oneri ed entrata in vigore

  1. Le attività di vigilanza e controllo sono svolte dai dirigenti:
  2. Esse sono svolte dal responsabile della prevenzione della corruzione nei confronti dei dirigenti, nonché tutte le volte che viene svolta una specifica segnalazione e, comunque, in termini complessivi e generali per l’ente.
  3. L’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) effettua una attività di verifica complessiva dell’applicazione del presente codice e tiene conto degli esiti di tale attività per l’espletamento del suo lavoro, proponendo all’ente tutte le misure organizzative ritenute necessarie.
  4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale, gli adempimenti sopra indicati verranno svolti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione.
  5. Con cadenza annuale, di norma entro la fine del mese di novembre, il responsabile della prevenzione della corruzione, monitora gli effetti determinati dal presente codice, nonché il numero e le tipologie di infrazione che si sono registrate, ai fini dell’aggiornamento del piano triennale per la corruzione e dell’eventuale modifica/integrazione del presente codice di comportamento integrativo.
  6. Al presente codice viene data la più ampia diffusione. Verrà trasmesso a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell’amministrazione compresi i soggetti di diritto privato in controllo pubblico del Comune di Piossasco.
  7. L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, dell’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.
  8. Il presente codice di comportamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua approvazione.
  9. Il presente codice dopo essere stato approvato da parte della Giunta Comunale, è pubblicato sul sito internet istituzionale e il relativo link sarà trasmesso all’A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche.

 


 
 

 

 

 
Ultimo aggiornamento:30 marzo 2017

 

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