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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE, CON APPENDICE REGOLAMENTO
RACCOLTA FUNGHI

 

Regolamento di Polizia Rurale
Regolamento raccolta funghi

- Approvato con C.C. 21.4.1980 n. 128
- Modificato con C.C. 17.11.1980 n. 240
- Modificato con C.C. 27.11.1981 n. 149

I N D I C E

TITOLO I
NORME GENERALI


Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Scopi del Regolamento

Art. 3 Ambito di applicazione

Art. 4 Incaricati della Vigilanza

Art. 5 Agenti Giurati e Società private

Art. 6 Operazioni di Polizia Giudiziaria

TITOLO II
NORME PARTICOLARI
Capo I
Comunicazioni Generali dei Pascoli esistenti sui beni privati

Art. 7 Comunioni generali dei pascoli

Capo II
Conduzioni e custodia degli animali al pascolo
Furti campestri

Art. 8 Divieto di pascolo
Art. 9 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli
Art. 10 Pascolo abusivo
Art. 11 Custodia degli animali pascolanti
Art. 12 Pascolo notturno

Art. 13 Transito del bestiame
Art. 14 Ricetto ad armenti e greggi
Art. 15 Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica
Art. 16 Igiene delle stalle
Art. 17 Allevamento dei bachi da seta
Art. 18 Osservanza delle Leggi
Art. 19 Furti campestri

CAPO III
Passaggi abusivi nelle proprietà private e pubbliche

Art. 20 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi e divieto ai mezzi fuoristrada
Art. 21 Cani
Art. 22 Uso di apparecchi sonori
Art. 23 Esercizio del diritto di passaggio
Art. 24 Campeggio

CAPO IV
della spigolatura e atti consimili

Art. 25 Divieto di spigolatura
Art. 26 Frutti di piante sul confine
Art. 27 Cartelli indicativi per esche avvelenate

CAPO V
Delle strade vicinali

Art. 28 Rinvio
Art. 29 Divieto di alterazione
Art. 30 Espurgo dei fossi
Art. 31 Potatura delle siepi
Art. 32 Aratura terreni adiacenti strade
Art. 33 Obblighi dei frontisti di strade
Art. 34 Abbattimento di piante lungo le strade
Art. 35 Denuncia obbligatoria delle malattie
Art. 36 Spedizioni di piante e semi
Art. 37 Granoturco

CAPO VI
Conservazione delle strade

Art. 38 Rinvio e divieti

CAPO VII
Della distruzione degli animali, degli insetti ecc…. nocivi all'agricoltura

Art. 39 Rinvio
Art. 40 Seppellimento di animali morti
Art. 41 Denuncia, obbligo

CAPO VIII
Pastorizia ed industria del latte

Art. 42 Rinvio

CAPO IX
Della prevenzione e spegnimento degli incendi

Art. 43 Divieto di appiccare il fuoco
Art. 44 Divieto di fumare nei boschi e loro adiacenze
Art. 45 Terreni circostanti le borgate
Art. 46 Difesa dei fabbricati rurali dagli incendi
Art. 47 Spegnimento degli incendi
Art. 48 Articolo repressione degli incendi
Art. 49 Richiamo a norme relative agli incendi
Art. 50 Fuochi artificiali e razzi

CAPO X
CULTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME

Art. 51 Disciplina e limitazioni
Art. 52 Vivai di piante, stabilimenti orticoli e di semi
Art. 53 Distanze per nuovi impianti di pioppi e piante
Art. 54

TITOLO III
CASE COLONICHE, GRONDAIE

Art. 55 Canali di gronda
Art. 56 Igiene delle case coloniche
Art. 57 Latrine delle case coloniche
Art. 58 Concimaie
Art. 59 Cani da guardia

CAPO XI
TUTELA DEGLI AMBIENTI FLUVIALI

Art. 60 Divieti
Art. 61
Art. 62 Tutela delle acque da inquinamento
Art. 63
Art. 64 Uso dei diserbanti

TITOLO IV

Art. 65 Cotica erbosa superficiale
Art. 66 Prodotti del suolo
Art. 67 Vegetazione erbacea e arbustiva
Art. 68
Art. 69 Flora spontanea protetta
Art. 70
Art. 71 Sfalcio dei prati e utilizzazione dei pascoli
Art. 72 Piante officinali spontanee
Art. 73 Esclusioni dai divieti

TITOLO V

Art. 74 Prodotti del sottobosco
Art. 75 Raccolta di funghi
Art. 76 Altri prodotti del sottobosco
Art. 77 Modalità di raccolta
Art. 78 Divieti

TITOLO VI

Art. 79 Formica Rufa
Art. 80 Anfibi e molluschi
Art. 81 Gamberi

TITOLO VII

Art. 82 Vigilanza
Art. 83 Permessi ed autorizzazioni
Art. 84 Sanzioni Amministrative
Art. 85 Violazione agli articoli
Art. 86 Procedura amministrativa

TITOLO VIII

Art. 87 Proventi

TITOLO IX
NORME FINALI
Entrata in vigore

Art. 88


APPENDICE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI TITOLO

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12 Modalità di raccolta

TITOLO II
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 13 Limitazioni e divieti
Art. 14 Sanzioni
Art. 15 Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16 Proventi

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI (entrata in vigore)

Art. 17


TITOLO I
NORME GENERALI

 

Art. 1 Oggetto del Regolamento

 

Con il presente regolamento sono disciplinate le materie indicate dall'articolo 110 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 Febbraio 1911 n. 297.

 

Art. 2 Scopi del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare idonee a garantire, nel territorio comunale, la cultura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

 

Art. 3 Ambito di applicazione

Il presente regolamento opera su tutto il territorio escluso il centro abitato.
Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle Leggi, dei Regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

 

Art. 4 Incaricati della Vigilanza

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco o dall'Assessore delegato a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti municipali, dagli agenti volontari di polizia rurale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del Codice di procedura Penale.
Gli agenti addetti dovranno essere nominati su proposta della Comunità Montana Val Sangone ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della Legge Regionale 6.11.1978 n. 68.
Gli agenti addetti alla vigilanza dovranno svolgere attività di concerto con quelli eventualmente dipendenti dallo stesso Ente Montano.

 

Art. 5 Agenti Giurati e Società private

Gli Agenti Giurati delle Società agrarie private legalmente costituite e delle Associazioni ittico venatorie e naturalistiche devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale.

 

Art. 6 Operazioni di Polizia Giudiziaria

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di procedura Penale.
Gli Agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.
Gli oggetti a deterioramento saranno venduti, ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.
Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

 

TITOLO II
NORME PARTICOLARI
Capo I
Comunicazioni Generali dei Pascoli esistenti sui beni privati

 

Art. 7 Comunioni generali dei pascoli

Si dà atto che, nel territorio Comunale, non esistono "comunioni generali dei pascoli sui beni privati".

 

Capo II
Conduzioni e custodia degli animali al pascolo
Furti campestri

 

 

Art. 8 Divieto di pascolo

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario dei pascoli deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta agli agenti.
E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.
Il pascolo delle pecore e delle capre è permesso soltanto dal 1° novembre al 31 Marzo.

 

Art. 9 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

 

Art. 10 Pascolo abusivo

Il bestiame sorpreso, senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario fermo restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 11 Custodia degli animali pascolanti

Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.
E' vietato affidare la custodia del bestiame, la guida di veicoli a trazione animale, la conduzione di animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie, a persone che non abbiano compiuto gli anni quattordici di età, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

 

Art. 12 Pascolo notturno

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbe derivare le proprietà circostanti.

 

Art. 13 Transito del bestiame

Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali e brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.
Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente , il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione.
Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente.
Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale.
Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata.
Inoltre, se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
Essi non possono sostare sulle strade, e di notte, debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca e seguiti da un altro guardiano munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del codice penale.
Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame, non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze né deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame.

 

Art. 14 Ricetto ad armenti e greggi

Coloro che nel Comune danno ricetto ad armenti e greggi provenienti da altri Comuni, sono tenuti a dare immediato avviso al Sindaco dell'arrivo dei medesimi.

 

Art. 15 Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica

E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
E' vietato custodire animali in luoghi malsani ed alimentarli insufficientemente. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

Art. 16 Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, illuminate e pulite, in buono stato di costruzione ed intonacate; inoltre il bestiame stesso deve essere tenuto pulito.
E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.
Annualmente, si dovrà provvedere alla disinfezione e disinfestazione delle stalle.
Si richiamano le vigenti disposizioni del T.U. delle Leggi sanitarie, del Regolamento di Polizia Veterinaria e del Regolamento Igienico Edilizio.

 

Art. 17 Allevamento dei bachi da seta

Chiunque intende allevare bachi da seta deve preavvisare il Comune, denunciando la relativa partita. I bachicultori, tenute presenti le norme di cui al R.D. 15.5.1927, n. 935, convertito in Legge 16.6.1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino dei bachi da seta.

 

Art. 18 Osservanza delle Leggi

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati si devono osservare le Leggi forestali ed i relativi regolamenti.
Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni del regolamento per godimento di natura di beni da adottare.

 

Art. 19 Furti campestri

Gli agenti di polizia quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, cereale ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

CAPO III
Passaggi abusivi nelle proprietà private e pubbliche

 

Art. 20 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi e divieto ai mezzi fuoristrada

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei riparti di cui all'art. 637 del Codice Penale.
E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località e ciò destinate dal Comune.
I sentieri e le mulattiere, nonché le strade forestali, sono considerate percorsi fuori strada.
Sono esclusi dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle operazioni di pronto soccorso, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere udraulico-forestali, di vigilanza forestale ed anticendio, di pubblica sicurezza e Polizia Giudiziaria.

 

Art. 21 Cani

Agli escursionisti, villeggianti e turisti, al di fuori dei centri abitati e delle strade corrazzabili o nelle immediate adiacenze è vietato lasciare vagare incustoditi i cani; il proprietario risponde di eventuali danni arrecati alla flora, alla fauna ed alla proprietà privata.

 

Art. 22 Uso di apparecchi sonori

E' vietato l'uso molesto di radio, mangiadischi e di qualunque altro apparecchio o strumento atto a produrre suoni molesti, al di fuori dei centri abitati e delle strade carrozzabili e delle immediate adiacenze.
E' consentito l'uso dei mezzi di trasmissione adoperati per ragione di lavoro od in casi di emergenza.
E' vietato, lungo i percorsi degli impianti di risalita, la diffusione di musiche e di suoni dagli altoparlanti lungo i percorsi stessi.
Le installazioni degli altoparlanti devono essere adoperate per le comunicazioni di servizio ed avvisi al pubblico, con esclusione di ogni forma di pubblicità.

 

Art. 23 Esercizio del diritto di passaggio

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

 

Art. 24 Campeggio

Il Comune determina appositi luoghi attrezzati per l'esercizio del campeggio e per la sistemazione di roulottes, sia sui propri terreni, sia su quelli privati in accordo con il proprietario.
In tutto il territorio comunale, altresì, è consentito, previo consenso del proprietario, l'esercizio del campeggio alle seguenti condizioni:

  1. Il campeggio non deve impedire o limitare l'esercizio del pascolo e le altre attività agricole;
  2. Non deve essere causa diretta o indiretta di inquinamento;
  3. E' fatto obbligo al campeggiatore di lasciare la località precedentemente occupata e le vicinanze sgombere da ogni genere di rifiuti;
  4. E', parimenti, fatto obbligo di risistemare il terreno smosso durante il campeggio;
  5. Il campeggiatore dovrà lasciare libera la zona occupata qualora l'Autorità comunale lo ritenga necessario.

Il campeggiatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme complete dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti.

CAPO IV
della spigolatura e atti consimili

 

Art. 25 divieto di spigolatura

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.
Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta dagli agenti.

 

Art. 26 Frutti di piante sul confine

I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
"I frutti delle piante, anche se caduti spontaneamente sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze, appartengono al proprietario delle medesime".

 

Art. 27 Cartelli indicativi per esche avvelenate

Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo.
Del fatto dovrà essere dato preventivo avviso al Sindaco.

CAPO V
Delle strade vicinali

 

Art. 28 Rinvio

La materia trova disciplina:

  • nella Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, artt. 51, 52, 53 e 54;
  • nel D.L. luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473;
  • nella Legge 12 febbraio 1858 n. 126.

 

Art. 29 Divieto di alterazione

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi,
l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.
L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune se formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

 

Art. 30 Espurgo dei fossi

I fossi divisori tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

 

Art. 31 Potatura delle siepi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolare le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi all'altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

 

Art. 32 Aratura terreni adiacenti strade

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

 

Art. 33 Obblighi dei frontisti di strade

E' proibito di deporre, gettare o far cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.
I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buon stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi e nelle cunette latistanti, alle strade stesse.
Oltre ai divieti ed ai precetti stabiliti dall'articolo 55 e seguenti della Legge 20.3.1865, allegato 7 sui lavori pubblici, nonché del T.U. 8.12.1933, n. 1740 sulla tutela delle strade e della circolazione e nel T.U. 15.6.1959, n. 393 delle norme per la disciplina della circolazione stradale, è vietato far opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da pregiudicare il libero transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso.
Sui fondi e spazi comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto debita autorizzazione del Sindaco.
E' pure vietato trasportare a strascico sulle strade comunali legname di qualsiasi sorta e dimensioni che possa danneggiare il fondo stradale.

 

Art. 34 Abbattimento di piante lungo le strade

Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

 

Art. 35 Denuncia obbligatoria delle malattie

E' fatto obbligo ai proprietari o chi per essi di denunciare la comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri parassiti dannosi alle piante, nonché malattie ed i deperimenti avvertiti sulle piante (potendo queste essere determinate da parassiti malefici all'agricoltura) all'Autorità comunale, perché questa possa eseguire le verifiche necessarie a prendere i provvedimenti del caso.
Nel caso di invasione di processionaria del pino di campagna e del mal d'inchiostro dei castagni, i proprietari dovranno darne avviso al Comune ed al vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato, e dovranno attenersi alle disposizioni legislative in vigore.

 

Art. 36 Spedizioni di piante e semi

Qualunque spedizione di piante, parti di piante e semi, fatta da Enti o persone che non siano proprietari, conduttori e direttori di vivai, di stabilimento orticoli o stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi, o infine, commercianti di piante e semi, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante di Torino o dai delegati speciali, di cui al R.D. 12.10.1933 n. 1700.

 

Art. 37 Granoturco

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della pralide del granoturco, i tutoli ed i materiali del granoturco, ove non siano stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o distrutti entro il 15 del mese di aprile.

CAPO VI
Conservazione delle strade

 

Art. 38 Rinvio e divieti

La materia è compiutamente disciplinata:

  1. dal Codice della strada:
    - T.U. 8.12.1933 n. 1740 per la parte rimasta in vigore
    - T.U. 15.6.1959 n. 393
  2. dal Regolamento 30.6.1959 n. 420

E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade e le relative piazzuole ed in ogni altro luogo pubblico, salvo che nei luoghi appositamente riservati ed indicati dall'Amministrazione Comunale.

CAPO VII
Della distruzione degli animali, degli insetti ecc…. nocivi all'agricoltura

 

Art. 39 Rinvio

La materia trova compiuta disciplina:

  • nel T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265
  • nel Regolamento di Polizia Veterinaria 10.6.1955 n. 854.

 

Art. 40 Seppellimento di animali morti

Il seppellimento degli animali morti per malattie infettive o diffusive o sospette di esserlo, dovrà essere eseguito in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria 10.5.1914, n. 583, del D.M. del 20.6.1914 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 8.2.1954, n. 320.

 

Art. 41 Denuncia, obbligo

I proprietari o i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetti di esserlo.
Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria comunale alla quale fu fatta denuncia, il proprietario ed il conduttore di animali infettivi o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo di abbeveratoi o corsi di acqua.
I proprietari od i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalle Autorità competenti.

CAPO VIII
Pastorizia ed industria del latte

 

Art. 42 Rinvio

La materia trova completa disciplina:

  • nel R.D. 9.5.1929 n. 999 - nel T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265
  • nella Legge 16.6.1939 n. 851 (Centrali del Latte)
  • nel Regolamento di Polizia Veterinaria 10.6.1955, n. 854
  • nel D.M. 15.6.1959 (Importazione prodotti lattei) .

CAPO IX
Della prevenzione e spegnimento degli incendi

 

Art. 43 Divieto di appiccare il fuoco

 

Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppe a distanza minore di 100 mt. dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.
A tale divieto non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi.
Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento usando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.
In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dar fuoco, nei campi e nei boschi alle stoppie dal 1° novembre al 30 aprile.
Per le trasgressioni trova l'applicazione l'art. 59 del T.U. di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773.

 

Art. 44 Divieto di fumare nei boschi e loro adiacenze

Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nei boschi. E' consentito soltanto fumare negli spiazzi e nelle vie principali di comunicazione a fondo battuto.
I fumatori devono osservare particolare prudenza; ad essi è fatto obbligo di assicurarsi sempre che i mozziconi ed i fiammiferi siano ben spenti prima di gettarli al suolo.
Nei periodo di particolare pericolosità, specialmente quando spira il vento od in periodo di siccità, ed altri dichiaranti pericolosi dall'Ispettorato Regionale delle foreste e dal Sindaco, è vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere, fumare o compiere altre operazioni che possa creare comunque, pericolo di incendio.

 

Art. 45 Terreni circostanti le borgate

I proprietari di terreni circostanti alle borgate ancora abitate (stabilmente o stagionalmente), sono obbligati a ripulire i terreni medesimi per una distanza di almeno metri 100 (cento) dai fabbricati, salvo diversa prescrizione dell'Autorità Comunale, a procedere allo sfalcio dell'erba o alla successiva fienagione.

 

Art. 46 Difesa dei fabbricati rurali dagli incendi

Nei fabbricati rurali, devono costituirsi adatti muri tagliafuochi, opportunamente distribuiti e sporgenti almeno un metro oltre il tetto.
L'ammasso e la conservazione, nei magazzini e nei fienili, paglia, e di altro materiale facilmente combustibile ed infiammabile, può essere fatto solo quando le stesse materie e prodotti siano materialmente secchi; quando non ancora lo siano dovranno essere sorvegliate, salvo i silos a vuoto.
Nei fienili e nei luoghi ove sono riposte e si immagazzinano materie infiammabili, è vietato fumare.

 

Art. 47 Spegnimento degli incendi

In caso di incendio, gli agenti di Polizia Municipale, rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti. Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale.

 

 

Art. 48 Articolo repressione degli incendi

Chiunque scopra un incendio ha l'obbligo di dare l'allarme, mediante il suono della sirena, il cui interruttore è situato alla base del campanile del centro del capoluogo e di dare avviso ai Vigili del Fuoco, alla Stazione dei Carabinieri ed al Sindaco, in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.
Nessuno può impedire l'uso delle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua, né l'uso di utensili atti ad interrompere o fermare l'azione del fuoco, né potrà opporsi acchè i Vigili del Fuoco e gli addetti autorizzati all'opera di estinzione si introducano nella casa o sui tetti, qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la refusione dei danni a chi di ragione.
Nelle case, devono introdursi solamente gli Agenti della Forza pubblica, quali Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia.
I presenti, se richiesti, dovranno prestare la loro opera per l'estinzione dell'incendio stesso, sotto la direzione dei Vigili del Fuoco.

 

Art. 49 Richiamo a norme relative agli incendi

Si richiamano espressamente le norme della Legge forestale, articolo 33, sull'intervento delle persone per lo spegnimento, degli incendi boschivi, la Legge 9.10.1967 n. 950, la Legge Regionale del 6.5.1974, n. 13 e la Legge 1.3.1975, n. 47.

 

 

Art. 50 Fuochi artificiali e razzi

E' vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi ed altri fuochi artificali, sollevamento di aerostati fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai pagliai senza aver ottenuto il permesso dell'Autorità locale di P.S. (Sindaco).

CAPO X
CULTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME

 

Art. 51 Disciplina e limitazioni

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali culture o allevamenti.
Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o culture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

 

Art. 52 Vivai di piante, stabilimenti orticoli e di semi

Chiunque intende impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e per la selezione dei semi deve ottenere l'apposita autorizzazione degli organi regionali competenti.

 

Art. 53 Distanze per nuovi impianti di pioppi e piante

Per la piantagione di pioppeti dovranno osservarsi le seguenti norme:

  1. per piantamenti a filare unico, da porsi lungo le strade, gli argini dei fiumi e torrenti, delle ripe dei canali, bealere o rogge, deve osservarsi una distanza di metri 5 (cinque), dal confine della stradale, fiumi o torrenti, canali, bealere o rogge, salvo l'obbligo di osservare maggiori distanze del piantamento, che fossero imposte da leggi e regolamenti emanati o emanandi dalle Autorità superiori;
  2. per i piantamenti a filare unico o pioppeti siti vicino a terreni coltivati (prati, campi, ecc..) deve osservarsi una distanza di metri 15, (quindici) dal confine del fondo limitrofo;
  3. per far fronte ai pioppeti in atto, il frontista può provvedere ad effettuare il piantamento a distanza uguale, rimanendo ben inteso che dovrà provvedere, nello stesso anno in cui il vicino provvederà all'abbattimento di quella parte di esso che risultasse non conforme alle prescrizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
  4. ) per le piantagioni di albero di alto fusto, si osserverà la distanza di metri 15 (quindici) dai confini (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, platani e simili);
  5. per gli alberi di basso fusto si dovrà osservare la distanza di metri 3 (tre) dai confini;
  6. per l'acacia si deve osservare la distanza di metri 7 (sette) dai confini;
  7. per le coltivazioni di alberi di alto fusto o pioppeti deve osservarsi la distanza minima di mt. 25 (venticinque) dai fabbricati. E' fatta salva la deroga all'osservanza della predetta distanza qualora il fabbricato sia di proprietà di colui che effettua la coltivazione.

 

Art. 54

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi deve attenersi alle disposizioni contenute nel R.D.L. 18.10.1925 n. 2033 e della Legge 16.5.1913 n. 88 e relativo regolamento.

TITOLO III
CASE COLONICHE, GRONDAIE

 

Art. 55 Canali di gronda

Le case coloniche e loro attinenze, situate lungo le strade provinciali e comunali, e per i lati ad esse prospicienti, devono essere munite di gronda anche in senso verticale, e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

 

Art. 56 Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile e depositi di altro combustibile.
Le stalle, i porcili, gli ovili, le scuderie ed i pollai, devono essere ad una conveniente distanza dalle case di abitazione; quando siano situate nello stesso corpo di fabbricato, non devono avere in nessun caso comunicazione diretta con i locali di abitazione permanente e non si possono utilizzare per abitazione i locali ad essi sovrastanti se i solai separanti i due locali non siano impermeabili ed isolanti.

 

 

Art. 57 Latrine delle case coloniche

Ogni casa deve essere fornita di latrina, la quale a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in pozzi neri.
Sono proibite le latrine nei cortili formate da ripari mobili e da recinti di fascine.

 

Art. 58 Concimaie

Le concimaie vanno allestite a norma di legge ed a tenuta stagna, in modo da non dover costituire danno alle altrui proprietà, né provocare inquinamenti né ingombrare i passaggi di pubblica utilità.
Le concimaie ed i depositi di letame devono essere sistemati in maniera da non arrecare danno o disturbo ai confinanti.
Devono distare almeno 25 (venticinque) metri dalle abitazioni dalle strade di uso pubblico e metri 50 (cinquanta) dai corsi d'acqua, da sorgenti, da pozzi di acqua potabile e da condutture pure di acqua potabile.

 

Art. 59 Cani da guardia

I cani da guardia degli edifici rurali privi di recinto, durante il giorno devono essere tenuti legati da una catena. Se lasciati liberi in luoghi non recintati devono essere muniti di museruola.

CAPO XI
TUTELA DEGLI AMBIENTI FLUVIALI

Art. 60 Divieti

E' vietato a chiunque abbandonare o immettere, anche temporaneamente, rifiuti o detriti di qualsiasi genere nelle acque fluviali e sulle rive.
Il Comune cura la pulizia delle rive:

  1. obbligando coloro che abbiano abbandonato i rifiuti e i detriti alla loro asportazione o rimozione e al trasporto presso la pubblica discarica.
  2. Provvedere all'asportazione o rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempimento da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera a).

Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente determinato morie di pesci, accertate dai competenti Uffici Provinciali, sono obbligati a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione e al ripopolamento delle acque danneggiate.

Art. 61

E' vietato immettere idrocarburi anche se parzialmente combusti, nelle acque dei fiumi e dei laghi o nella fascia di cui al precedente comma, in quantità superiore ai limiti di accettabilità definiti dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e della Legge Regionale 20 ottobre 1977, n. 49.

 

Art. 62 Tutela delle acque da inquinamento

Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, e quelle provenienti dalle attività artigianali, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si richiamano le vigenti disposizioni di cui alla Legge Regionale 8.11.1974, n. 32.

 

Art. 63

E' fatto divieto di prelevare senza autorizzazione e fuori turno di irrigazione l'acqua dai canali consortili e relative diramazioni con qualsiasi mezzo (pompe - bocchetti di presa, ecc…).

 

Art. 64 Uso dei diserbanti

Al fine di evitare le cause di inquinamento ambientale e delle colture, è vietato l'uso indiscriminato dei diserbanti di ogni genere, salvo nei cimiteri.
E' altresì vietato l'uso di antiparassitari di prima e seconda classe.
In deroga a quanto precisato nei commi precedenti, gli imprenditori agricoli in caso di assoluta necessità e giustificati motivi possono usare i sopradetti presidi sanitari.
E' fatto, comunque, obbligo di avvertire i confinanti, del tipo e della durata dei prodotti usati, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente arrecato, secondo le norme di leggi vigenti. Inoltre sono vietati i trattamenti insetticidi durante il periodo della fioritura, fatta eccezione per quelli non dannosi alle api ed altri insetti utili.

TITOLO IV

 

Art. 65 Cotica erbosa superficiale

La cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
Sono ammesse operazioni di prelievo sono nei casi direttamente connessi con le pratiche culturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica sui terreni destinati a vivai.

 

Art. 66 Prodotti del suolo

I prodotti del suolo, anche se spontaneo, deve ritenersi appartenente al proprietario del fondo che lo ha generato.
Pertanto, sulle proprietà segnalate a norma degli articoli 9 e 13 del presente regolamento, è vietata la raccolta:

  1. dei funghi di qualsiasi specie;
  2. dei frutti coltivati e spontanei;
  3. dei fiori e piante di qualsiasi specie anche se officinali.

 

Art. 67 Vegetazione erbacea e arbustiva

La vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta, salvo che il suo eccessivo sviluppo comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi e del regolare deflusso delle acque.
E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea o arbustiva mediante l'impiego di sostanze erbicide diverse da quelle indicate dalla Giunta Regionale attraverso i suoi uffici centrali e periferici, lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali, sia perenni che temporanei, le scarpate e i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari, i terreni sottostanti le linee elettriche.

 

Art. 68

E' vietato il taglio e comunque la raccolta di pini, abeti, piante ed arbusti ornamentali a chiunque non sia in possesso della relativa autorizzazione da parte delle competenti Autorità forestali.

Art. 69 Flora spontanea protetta

Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme di quelle specie che hanno la loro maggiore diffusione nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d'acqua, nei prati di pianura, e che siano comprese negli appositi elenchi di cui al successivo articolo 70.

 

Art. 70

E' fatto divieto di raccolta, asportazione, danneggiamento e detenzione anche solo di parti della specie floritiche soggette a protezione assoluta di cui agli elenchi decretati dal Presidente della Giunta Regionale.
E' fatto obbligo dell'osservanza dei limiti quantitativi di raccolta delle specie floristiche soggette a protezione limitata di cui agli elenchi predisposti dalla Comunità Montana.
Gli elenchi delle specie floristiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune e di cartelli posti lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta o limitata.
Sono vietati il commercio e la vendita delle specie protette o di parte di esse, tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'articolo 73.
E' vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle specie protette.

 

Art. 71 Sfalcio dei prati e utilizzazione dei pascoli

I divieti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio delle specie protette a scopo di fienagione né di pascolo ad opera del bestiame quando sia effettuato o fatto effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente titolo su di esso.

 

Art. 72 Piante officinali spontanee

Sono considerate protette ai fini del presente Regolamento le piante officinali spontanee di cui all'elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772.
La loro raccolta, quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di cui all'art. 70, è soggetta da autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del Comitato Consultivo Regionale per la protezione dell'Ambiente Naturale da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e le modalità tecniche di raccolta disposte dall'Ispettorato forestale.
I richiedenti, che devono essere in età lavorativa, indicano nella domanda la specie delle piante e la località ove intendono esercitare la raccolta.
I nominativi delle persone autorizzate devono essere trascritti su apposito registro da istituirsi presso il Comune.

 

Art. 73 Esclusioni dai divieti

Sono esclusi dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 70 e 72 le specie floreali che provengono da colture effettuate dal proprietario o dall'avente titolo sul fondo, da colture industriali, giardini e orti botanici.
Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate dal certificato di provenienza redatto dal produttore.
E' inoltre ammessa la vendita delle specie protette raccolte con regolari autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana nei limiti dei quantitativi autorizzati ed entro un anno dallo scadere dell'autorizzazione.
Il produttore che coltiva tali specie, deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune e all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste per gli opportuni controlli.

TITOLO V

Art. 74 Prodotti del sottobosco

Sono considerati prodotti del sottobosco:

  1. i funghi epigei, anche non commestibili;
  2. i muschi;
  3. le fragole;
  4. i lamponi;
  5. i mirtilli;
  6. le more di rovo;
  7. le bacche di ginepro.

 

Art. 75 Raccolta di funghi

Per quanto riguarda la disciplina "Raccolta funghi" si fa riferimento al regolamento apposito allegato in appendice al presente.

 

Art. 76 Altri prodotti del sottobosco

Per gli altri prodotti di sottobosco è consentita la raccolta individuale giornaliera e salvo divieto del proprietario del fondo o dell'usufruttuario o del possessore a qualunque titolo di esso, da segnalare con apposite tabelle, nei seguenti quantitativi:

  • muschi Kg. 0,300
  • fragole Kg. 1,00
  • lamponi Kg. 1,00
  • mirtilli Kg. 1,00
  • more Kg. 1,00
  • bacche di ginepro Kg. 0,200

Il Sindaco del Comune può autorizzare la raccolta di quantitativi maggiori ai cittadini residenti che esplicano attività agricola a titolo principale.

 

Art. 77 Modalità di raccolta

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini, o altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale della flora di cui all'art. 70.
E' altresì vietato danneggiare o distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili: nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o parte di esse.
La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

 

Art. 78 Divieti

E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

TITOLO VI

Art. 79 Formica Rufa

E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo formica rufa, o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti.
E' altresì vietato commerciare o vendere, salvo attività del corpo forestale per scopo di lotta biologica, nidi di formiche del gruppo rufa, nonché uova, larve, bozzoli e adulti di tali specie.
Le specie protette dal gruppo formica rufa, sono: Formica Lugubris, Formica Rufa, Formica Acquilonia, Formica Polyetena.
E' vietata l'uccisione o la cattura di piccoli uccelli, ivi compresi le uova e nidiacei, del riccio, del rospo, della salamandra e del tritone.
"E' parimenti vietata l'uccisione delle talpe se non con l'uso di appositi talpicidi previsti dalle norme vigenti."

Art. 80 Anfibi e molluschi

E' vietata nel territorio Comunale la raccolta e la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto e il commercio dei rospi del genere Bufo.
Dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere Rana.
Dal 1° marzo al 10 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi di genere Helix (lumaca con chiocciola).
Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte è consentita per quantitativi non superiori ad 1 Kg. e quella di lumache è consentita per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri, per ciascuna specie e per persona.
Chiunque intenda catturare rane e lumache per quantitativi superiori, in quanto fonte di lavoro stagionale, deve presentare domanda al Sindaco del Comune che decide sui quantitativi da catturare in relazione al numero dei richiedenti ed alla consistenza di tali specie di animali nel territorio Comunale.
La raccolta è vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole. E' comunque vietata la raccolta di rane non adulte e di lumache il cui diametro concigliare sia inferiore a 3 cm., determinabile con apposito anello.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che curano allevamento di una o più delle suddette specie di animali.
Gli allevamenti di cui al precedente comma sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune. Il Comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico, e ne vieta l'esercizio quanto il loro impianto e il loro esercizio non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza.
Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i proprietari devono certificare le varietà, l'origine e la destinazione.

Art. 81 Gamberi

E' vietata la cattura, il trasporto e il commercio di gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallìpes).
Agli allevamenti di gamberi d'acqua dolce si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del precedente articolo 80.
Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca sportiva ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.

TITOLO VII

 

Art. 82 Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento, accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del corpo forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, e a guardie giurate volontarie.
Su segnalazione e denuncia presentata da enti, associazioni o da singoli cittadini, che dichiarino la loro identità, il Comune dispone mediante il personale di cui al 1° comma, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire l'accertamento di eventuali trasgressioni, ferma la competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 84.
Della segnalazione o denuncia, nonchè dell'esito dei conseguenti accertamenti, viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'ente, dell'associazione o della persona da cui proviene. Chiunque può prendere visione ed estrarne copia previo pagamento delle spese occorrenti.

 

Art. 83 Permessi ed autorizzazioni

Chiunque intenda ottenere permessi, licenze od autorizzazioni di cui al presente regolamento, deve presentare al Comune apposita domanda indirizzata al Sindaco, redatta su carta da bollo e corredata dagli atti, caso per caso, prescritti o comunque necessari ad illustrare chiaramente l'oggetto della domanda.
I permessi e le licenze hanno la durata massima di un anno dalla data del rilascio.
Il Sindaco può revocare, in qualsiasi momento, i permessi, le autorizzazioni il cui oggetto non risulti più rispondente allo scopo per il quale furono rilasciati.
Il numero delle autorizzazioni da rilasciare annualmente, le modalità ed i termini, vengono stabiliti dal Consiglio Comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, con apposita deliberazione.
Il Sindaco nel rilasciare i permessi. ecc.., deve uniformarsi al piano di sviluppo della Comunità Montana Val Sangone.
I permessi e le licenze, ove nulla osti, possono, alla scadenza della loro validità, essere rinnovati su domanda scritta dell'interessato.
L'uso dei permessi, deroghe, ed autorizzazioni di polizia Municipale, non conformi allo scopo per cui furono rilasciati, ed alle condizioni e modalità di esecuzione e di uso previsti, dà luogo, oltre che alla revoca, anche all'accertamento della violazione e della relativa sanzione amministrativa.
Le violazioni alle norme del presente regolamento e delle altre ivi richiamate, sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria ed in particolare del Corpo della Polizia Municipale e dagli Agenti volontari ed eventualmente, da quelli della Comunità Montana, salvo diverse disposizioni di legge.

 

Art. 84 Sanzioni Amministrative

Tutte le trasgressioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplate dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, con le modifiche apportate dall'art. 9 della Legge 9.6.1947, n. 530.
Per le violazioni dei divieti, ad eccezione di quelle previste dall'art. 61, si applicano le sanzioni amministrative da L. 10.000 a L. 1.000.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse.
Per le violazioni dei divieti di cui all'art. 61 il massimo della sanzione amministrativa è elevato a L. 5.000.000, fermo restando l'obbligo della remissione in pristino dello stato di luoghi.
Le specie floreali, ed animali, ed i prodotti del sottobosco, oggetto della violazione, sono confiscate.

 

Art. 85 Violazione agli articoli

Il trasgressore che non abbia recato danni a terzi, è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, le somme fissate determinate di seguito.
L'agente è tenuto a rilasciare ricevuta di eseguito pagamento.
La misura delle oblazioni è stabilita come segue:

- Art. 8 L. 20.000
- Art. 9 L. 10.000
- Art. 11 L. 20.000
- Art. 12 L. 10.000
- Art. 13 L. 10.000
- Art. 14 L. 30.000
- Art. 17 L. 10.000
- Art. 18 L. 5.000
- Art. 20 L. 5.000
- Art. 22 L. 50.000
- Art. 24 L. 30.000
- Art. 25. L. 20.000
- Art. 26 1° comma L. 10.000 2° comma L. 30.000
- Art. 27 L. 20.000
- Art. 28 1° comma L. 30.000 2° comma L. 10.000
- Art. 29 L. 10.000
- Art. 33 1° comma L. 10.000 (anche cumulativi) 3° comma L. 50.000 4° comma L. 30.000

 

Art. 86 Procedura amministrativa

Della violazione è redatto, a cura dei soggetti di cui al 1° comma dell'art. 82, apposito verbale.
Copia del verbale è consegnata immediatamente al trasgressore e, ove ciò non sia possibile, notificarlo ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, a cura del Comune nel cui territorio è avvenuta la violazione.
Il Sindaco, decorsi trenta giorni dalla consegna o dalla avvenuta notifica del verbale e assunte sommarie informazioni, determina con ordinanza la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento, fissando al trasgressore per l'adempimento il termine di trenta giorni, entro i quali può essere proposto ricorso avanti il Presidente della Giunta Regionale.
Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento senza che sia stato presentato il ricorso avanti il Presidente della Giunta Regionale, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato degli Enti pubblici.

TITOLO VIII

Art. 87 Proventi

Le somme riscosse ai sensi del presente Regolamento sono introitate nel Bilancio del Comune ed utilizzate al raggiungimento degli scopi di cui al presente Regolamento, dandone annualmente notizia alla Regione.

TITOLO IX
NORME FINALI
Entrata in vigore

Art. 88

Le presenti disposizioni regolamentari entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 382, modificato con l'art. 21 della Legge 9 giugno 1947 n. 530.
Con l'entrata in vigore delle stesse sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa delega da farsi, per un termine perentorio, dall'Autorità Comunale.
Copia del presente regolamento è sempre visibile, nell'Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore di cui è permesso al pubblico.


APPENDICE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI TITOLO

I Scopi del Regolamento Il presente regolamento ha scopo di disciplinare nel territorio dei Comuni facenti parte della Comunità Montana Val Sangone (Coazze, Giaveno, Sangano, Trana, Piossasco, Valgioie) la raccolta di funghi in applicazione degli artt. 20, 21 e 22 della Legge Regionale 6.11.1978 n. 68: "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".

Art. 1

Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale e l'economia delle zone rurali, per la raccolta dei funghi spontanei (epigei) anche se non commestibili, i residenti ed i non residenti nella Comunità Montana Val Sangone dovranno essere in possesso di apposita autorizzazione (Tesserino) rilasciata dai singoli Comuni su modello predisposto a cura della Comunità Montana.

Art. 2

L'autorizzazione consente la raccolta dei funghi solo alle persone intestatarie e nei limiti dei confini geografici della Comunità Montana Val Sangone.

Art. 3

Il tesserino viene rilasciato o rinnovato dietro versamento della somma di L. 1.000 per i residenti nel territorio della Comunità Montana e di L. 10.000 per i non residenti.
Ai proprietari di fondi residenti e non residenti, che intendano effettuare la raccolta esclusivamente nei fondi di loro proprietà, verrà rilasciata apposita dichiarazione del Sindaco, in sostituzione del tesserino, dietro presentazione dei certificati catastali comprovanti la proprietà.
La quota del tesserino potrà essere modificata di concreto con deliberazione dei Consigli Comunali entro il mese di marzo di ogni anno.

Art. 4

La raccolta dei funghi per i non residenti è limitata ai giorni: giovedì, sabato e domenica.

Art. 5

La raccolta dei funghi è vietata a tutti ed in tutto il territorio nel giorno di lunedì.

Art. 6

La raccolta dei funghi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

Art. 7

La quantità di raccolta è limitata a Kg. 1 (uno) giornaliero per ogni raccoglitore.

Art. 8

La limitazione quantitativa non si riferisce alla specie Armillaria Mellea (chiodini o famigliola buona).

 

Art. 9

I residenti nei Comuni della Comunità per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro stagionale possono essere autorizzati dal Sindaco del Comune di Residenza a raccogliere funghi senza le limitazioni di cui all'art. 7.

 

Art. 10

Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo ed ai loro famigliari, nell'ambito dei territori di loro proprietà o dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.

 

Art. 11

I proprietari dei fondi che voglio interdire la raccolta al pubblico sui propri fondi dovranno rendere noto il divieto mediante l'apposizione di cartelli tabelle esenti da qualsiasi tassa od imposta, posti tra metri 1,50 e metri tre di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno ed ad una distanza tale che essi siano leggibili da ogni punto di accesso e, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo.
I cartelli o le tabelle devono riportare in stampatello e ben visibile da terra, la scritta "Raccolta funghi riservata".

 

Art. 12 Modalità di raccolta

Per la raccolta dei funghi, dovranno essere osservate le seguenti norme:

  1. deposito durante la raccolta, in un contenitore aperto di struttura rigida ed areata;
  2. obbligo di pulizia sommaria sul posto;
  3. le dimensioni dei funghi da raccogliere, non dovranno essere inferiori alla grandezza naturale di una noce;
  4. è vietato l'uso di rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno;
  5. è altresì vietato distruggere o danneggiare i funghi non commestibili o comunque non oggetto di raccolta.

TITOLO II
VIGILANZA E SANZIONI

 

Art. 13 Limitazioni e divieti

Con Decreto del Presidente Giunta Regione Piemonte, sentita la competente Commissione Consiliare, la raccolta dei funghi può essere impedita a chiunque, ivi compresi i soggetti di cui all'art. 9, qualora venissero a prevedersi e a manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fatti biotici od abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

 

Art. 14 Sanzioni

Chiunque, nell'ambito delle zone di vegetazione dei funghi o delle relative strade di accesso, non essendo in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento è in possesso di funghi, oppure violi le disposizioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 (diecimila) a L. 1.000.000 (unmilione) e della confisca amministrativa dei funghi.

 

Art. 15 Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti

Coloro che vanno alla ricerca e raccolta di funghi, sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di polizia rurale, nell'ambito delle zone di vegetazione dei funghi e delle relative strade di accesso.
E' tutto obbligo, inoltre, di far controllare i contenitori portatili o altri mezzi di trasporto mediante apertura degli stessi.
Chiunque non ottempera all'invito a fermarsi od oppone rifiuto all'apertura dei contenitori o di altri mezzi di trasporto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 60.000 (sessantamila).
Qualora la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni di cui ai commi precedenti, la persona rivestita dall'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.
Ai sensi del presente articolo si ritengono strade di accesso, oltre a quelle di penetrazione nelle zone di vegetazione naturale dei funghi, anche quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono per accedervi.
Le sanzioni, sono applicate, con provvedimento definitivo dal Sindaco.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 16 Proventi

Le somme riscosse sono introitate per l'80% nel Bilancio della Comunità Montana e per il rimanente 20% nel Bilancio del Comune e saranno utilizzate al raggiungimento degli scopi di cui al presente regolamento dandone annualmente notizia alla Regione Piemonte.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI (entrata in vigore)

 

Art. 17

Le presenti disposizioni regolamentari entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383, modificato con l'art. 21 della Legge 9 giugno 1947 n. 530.
Con l'entrata in vigore delle stesse sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa delega da farsi, per un termine perentorio, dall'Autorità comunale.
Copia del presente regolamento è visibile nell'Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore di cui è permesso al pubblico.