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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- Approvato con deliberazione Consiglio Comunale 11.6.1955 n. 22
- Integrato con deliberazione Consiglio Comunale 7.3.1978 n. 87
- Modificato con deliberazione Consiglio Comunale 5.10.1978 n. 258

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7 - Sosta modalita' per carico e scarico di merci
Art. 8 - Giuochi in luoghi pubblici.
Art. 9 - Spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici
Art. 10 - Esposizione di merce all'esterno dei negozi
Art. 11 - Occupazioni sul suolo pubblico con piante, tavoli, ecc.
Art. 12 - Tende ed infissi
Art. 13 - Condizioni per l'occupazione del suolo pubblico
Art. 14 - Pulizia del suolo

TITOLO III
Nettezza urbana dell'abitato


ART. 15 - Abusive occupazioni del suolo pubblico
ART. 16 - Norme generali
Art. 17 - Sgombero della neve
Art. 18 - Accumulo di spazzature
Art. 19 Condotte di scarico di acque sudicie
Art. 20 - Manutenzione dei fabbricati
Art. 21 - Divieti vari

Art. 22 - Spurgo delle latrine e dei pozzi neri
Art. 23

Art. 24 - Scarico materiali di rifiuto.
Art. 25 - Raccolta e trasporto di immondizie
Art. 26 - Edifici pubblici e privati

TITOLO IV
DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO


Art. 27 - Oggetti sui davanzali

Art. 28 - Esposizione del bucato e pulizia tappeti

Art. 29 - Circolazione sui marciapiedi
Art. 30

Art. 31

Art. 32 - Cani

Art. 33 - Transito con oggetti pericolosi
Art. 34 - Accensione dei fuochi

Art. 35 - Camini
Art. 36 - Bagni nei laghi, fiumi o torrenti
Art. 37 - Lavatura del bucato e fontane pubbliche
Art. 38 - Accattonaggio, questue

Art. 39 - Esposizioni immorali o ripugnanti

Art. 40 - Fanciulli e deficienti

Art. 41 - Insegne e pubblicità

Art. 42 - Viali e giardini pubblici
Art. 43 - Canti, bestemmie
Art. 44

Art. 45 - Nettezza delle case
Art. 46 - Nettezza degli alberghi, caffè, bar, osterie e simili
Art. 47 - Esposizione a scopo commerciale di generi alimentari, frutta, ecc.

TITOLO V
PUBBLICA QUIETE

Art. 48 - Canti, schiamazzi e rumori molesti
Art. 49 - Mestieri rumorosi
Art. 50 - Combustibili, fumo, polveri, esalazioni
Art. 51 - Maltrattamento di animali
Art. 52 - animali pericolosi o incomodi
Art. 53 - Macellai, salumieri e beccai
Art. 54 - Esposizione di bestiame
Art. 55 - Norme per trasporto degli animali al mercato, sul modo di pesarli e sulla loro uccisione fuori la vista del pubblico

TITOLO VI
INCENDI ED INFIAMMABILI

Art. 56 - Prevenzione incendi
Art. 57 - Esplodenti ed infiammabili
Art. 58 - Materiale cinematografico
Art. 59 - Aziende industriali e commerciali
Art. 60 - Rinnovazione - Revoca del nulla osta.

TITOLO VII
COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE MESTIERI AMBULANTI

Art. 61 - Commercio fisso ed ambulante
Art. 62 - Spacci di carne fresca
Art. 63 - Panificazione
Art. 64 - Latte
Art. 65 - Olii commestibili
Art. 66 - Lotta contro le mosche
Art. 67 - Carta per avvolgere i commestibili
Art. 68 - Pesi e misure
Art. 69 - Cartellini indicatori dei prezzi
Art. 70 - Surrogati
Art. 71 - Vigilanza sugli spacci di vendita e sulle industrie
Art. 72 - Merci emananti emanazioni disgustose
Art. 73 - Acquisto di merci in luoghi non di mercato
Art. 74 - Introduzioni di merci sul mercato - mercuriali
Art. 75 - Orario dei negozi
Art. 76
Art. 77

TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103

TITOLI IX
TURISMO E INDUSTRA ALBERGHIERA

Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107 - Misura delle oblazioni

ART. 1

In attuazione di quanto previsto dall'art. 109 del Regolamento della Legge Comunale e Provinciale 12.2.1911 e del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza18.6.1931 n. 773 il presente regolamento di polizia urbana tutela il suolo pubblico. L'incolumità pubblica e privata, l'ordine e la quiete pubblica e la nettezza urbana.
Oltre alle norme in esso contenute e a quelle dei regolamenti comunali di polizia rurale, di polizia mortuaria, di igiene, degli autonoleggi e degli autoveicoli in servizio da piazza, dei mercati, sulla pubblicità ed affissioni, sui barbieri e mestieri affini e del regolamento edilizio, devono osservarsi le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini anche orari, degli agenti addetti alla pubblica vigilanza, nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai Regolamenti.
2. In particolare, con il presente Regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, nonché dell’art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449. 3.
Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità , di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2
SIl compito di fare osservare le norme e le disposizioni di cui all'articolo precedente è affidato al servizio di polizia municipale, i cui appartenenti rivestono le qualifiche di agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del C.P.P. e di agenti di Pubblica Sicurezza ai sensi della Legge 31.8.1907 n. 690.

ART. 3
Gli agenti di polizia municipale, nell'esercizio delle loro funzioni potranno accedere ai cortili, agli anditi, alle scale, ai corridoi delle soffitte e dei sotterranei delle case.

ART. 4
La contestazione di ogni infrazione, oltre le sanzioni specifiche, importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di procedere al ripristino delle case; ovvero all'esecuzione dell'opera o al compimento dell'atto che siano stati omessi. Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico o pericoloso alle persone l'agente che ha contestato l'infrazione provvederà, ove non provveda subito il contraventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese occorse a carico del contravventore stesso.

ART. 5
Gi agenti possono sequestrare le merci poste in vendita dai venditori ambulanti non autorizzate e gli oggetti adoperati per tale commercio sul suolo pubblico, quando a carico dei venditori stessi risultino pendenti procedimenti contravvenzionali per violazione alle norme sul commercio ambulante contenute nel presente regolamento.
La restituzione degli oggetti sequestrati al proprietario verrà fatta dopo definito il procedimento contravvenzionale.
In caso di merce deperibile, il corrispondente valore gli sarà accreditata nella misura pari alla quotazione di mercato all'ingrosso relativa al giorno di seguestro.

ART. 6
Chiunque intenda ottenere un permesso di polizia deve presentare in tempo domanda diretta al Sindaco, stesa su competente carta bollata, corredata degli atti e dei documenti caso per caso prescritti.
I permessi di polizia hanno la durata massima di un anno.
Il Sindaco può revocare in qualunque momento quelle autorizzazioni il cui oggetto non sia più rispondente al decoro cittadino e alle particolari esigenze estetiche di alcune località od alle esigenze della circolazione.
L'uso delle autorizzazioni non conformi alle condizioni e modalità di esecuzione prescritte dà luogo, oltre alla contestazione dell'infrazione, anche alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 7 - Sosta modalita' per carico e scarico di merci
La sosta per il carico e scarico di merci quando non possa eseguirsi interamente nei cortili, potrà effettuarsi sulla pubblica via non oltre il tempo strettamente necessario e ciò per non arrecare incomodo al libero transito.
Ad operazione ultimata il suolo deve essere pulito e in caso di inosservanza potrà essere elevata contravvenzione verso il responsabile.

ART. 8 - Giuochi in luoghi pubblici
Nei luoghi pubblici ed in quelli privati soggetti a servitù di uso pubblico, è vietato giocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola o a qualsiasi altro gioco pericoloso od incomodo. Sono parimenti vietati il lancio di oggetti, sassi, palle di neve e fare sdruccioli sul ghiaccio.

ART. 9 - Spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici
Nessun spettacolo o trattenimento può essere tenuto all'aperto sul suolo pubblico senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale e ciò oltre a quanto è prescritto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773 e relativo Regolamento 6.5.1940 n. 635.
Inoltre nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giochi, orchestre, rappresentazioni, commemorazioni può essere eretto sul suolo pubblico senza licenza dell'Autorità Comunale.

ART. 10 - Esposizione di merce all'esterno dei negozi
Ferme restando le norme contenute nel Regolamento d'Igiene, l'esposizione di merci o derrate all'esterno nei negozi è vietata quando la larghezza della strada è inferiore a metri quattro (tenere conto del marciapiede).

ART. 11 - Occupazioni sul suolo pubblico con piante, tavoli, ecc.
Le concessioni di occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante in vasi, ecc. avanti in negozi ed i caffè sono regolate dall'Autorità Comunale, tenute presenti le norme contenute nel T.U. per la Finanza Locale e nel T.U. della Legge comunale e provinciale per quanto riguarda il corrispettivo.

ART. 12 - Tende ed infissi
Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere un'altezza non inferiore di metri 2,20 dal suolo se su marciapiede rialzato, in tutti gli altri casi decide la Commissione Igienico Edilizia.
Nelle vie ove esistono marciapiedi rialzati la massima sporgenza dovrà essere inferiore di almeno 30 cm. dalla lunghezza del marciapiede.

ART. 13 - Condizioni per l'occupazione del suolo pubblico
Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

  1. limitare l'occupazione alla superficie e dalla durata di tempo prescrittagli salvo decadenza della facoltà concessagli;
  2. compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli al transito;
  3. apporre i lumi di avviso quando l'occupazione continua durante la notte;
  4. ridurre in pristino stato il terreno occupato al termine della concessione.

ART. 14 - Pulizia del suolo
E' vietano inoltre:

  1. gettare liquidi, risciacquare panni o fare il bucato nei luoghi di pubblico transito o privati comuni a più famiglie;
  2. innaffiare i vasi di piante o fiori in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico (è consigliabile che l'innaffiamento avvenga ritirando i vasi stessi all'interno del fabbricato);
  3. innaffiare il suolo pubblico con acqua sudicia oppure innaffiare in tempo di gelo;
  4. imbrattare in qualsiasi modo le fontane pubbliche e le loro adiacenze.

ART. 15 - Abusive occupazioni del suolo pubblico
Le turbative od abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art. 378 della Legge 20.3.1865 n. 2248 all. F) e dell'art. 55 T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383.

TITOLO III
Nettezza urbana dell'abitato

ART. 16 - Norme generali
Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addetto. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da loro occupato e ad innaffiarlo in conformità alle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità Municipale.

ART. 17 - Sgombero della neve

I proprietari di case hanno l'obbligo di curare per tutta la lunghezza dei loro stabili la nettezza della pavimentazione dei portici e dei marciapiedi per corrispondente tratto di suolo, e sgomberarli dalla neve, di rompervi e coprirvi con materie antisdrucciolevoli il ghiaccio e di non gettarvi o spandervi acqua che possa congelarsi.
Uguale obbligo di nettezza del suolo pubblico, spettante ai proprietari, è imposto a coloro che tengono botteghe ed occupano comunque locali a piano terreno o sono concessionari di aree pubbliche.
La pulizia dei marciapiedi e della pavimentazione dei portici deve essere compiuto in modo uniforme. Rendendosi necessaria la pulizia supplementare, questa deve essere eseguita in qualunque momento del giorno e della sera.
E' vietato ai titolari di negozi di portare sulle vie o piazze immondizie provenienti dalle loro botteghe.

Art. 18 - Accumulo di spazzature

E' vietato di accumulare spazzature sulle strade, nei cortili delle case, sulle scale e sui pianerottoli, che devono essere sempre sgombri da qualsiasi immondizia. Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio per essere versate nei carri dei pubblici spazzini. I proprietari di stabili sono tenuti a curare che i luoghi in uso comune a più inquilini siano sempre tenuti puliti e sgombri da ogni immondizia e che i sacchetti contenenti i rifiuti solidi urbani vengano depositati in luoghi interni alle proprietà, presso i passi carrai, in appositi contenitori metallici secondo le prescrizioni di igiene.

Art. 19 Condotte di scarico di acque sudicie

I proprietari delle case, gli affittavoli e chiunque abbia il diritto di abitazione, deve provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dei tubi scaricatori delle latrine, lavandini, orinatoi, ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico. Tutti i rifiuti di scarico debbono essere incanalati nella comune conduttura di scarico oppure in pozzi neri da costruirsi a cura dei privati.

Art. 20 - Manutenzione dei fabbricati

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di manutenzione in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana dalle grondaie sui marciapiedi o sul suolo pubblico, o deterioramenti di materiale o d'intonaci che possano anche soltanto lordare il suolo pubblico.

Art. 21 - Divieti vari

E' vietato nelle vie e piazze pubbliche:

  1. gettare sulla pubblica via e nei canali acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;
  2. spolverare panni e battere tappeti dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; tali operazioni potranno farsi dalle finestre e balconi interni solo nelle ore antimeridiante fino alle ore 8,00 d'inverno e alle 7,00 d'estate;
  3. spaccare legna, lavare botti, carri, autoveicoli od altro;
  4. soddisfare alle corporali occorrenze all'in

Art. 22 - Spurgo delle latrine e dei pozzi neri

Lo spurgo delle latrine e dei pozzi neri. Lo spurgo delle latrine delle case e dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e l'operazione di vuotatura e trasporto deve essere eseguita dalla mezzanotte alle ore 5,00 salvo l'osservanza delle altre prescrizioni del Regolamento Comunale d'igiene.

Art. 23

E' vietato nelle vie e piazze pubbliche lasciare in sosta auto o autocarri in stato di evidente abbandono senza alcuna autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 24 - Scarico materiali di rifiuto

I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere giacenti nei luoghi ove si compiono dette opere, ma debbono essere trasportati immediatamente nelle discariche indicate dall'Autorità comunale. Il trasporto deve avvenire con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

Art. 25 - Raccolta e trasporto di immondizie

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature, della tenuta delle stalle ed il trasporto del letame, devono anche osservarsi le disposizioni del Decreto Ministeriale 20.5.1928 per la lotta contro le mosche, nonché l'art. 236 del T.U. della legge sanitaria 27.7.1034 n. 1265.

Art. 26 - Edifici pubblici e privati

E' vietato di lordare o di deturpare in qualsiasi modo i monumenti, le lapidi, gli edifici pubblici e privati e loro attinenze ed i manufatti di qualsiasi specie.

TITOLO IV
DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO

Art. 27 - Oggetti sui davanzali

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli e qualsiasi altro oggetto, collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi, dei terrazzi, devono essere convenientemente e solidamente assicurati in modo da eliminare, anche durante perturbazioni atmosferiche, qualunque pericolo di caduta.
E' vietato inoltre esporre animali che rechino comunque incomodo o molestia a passanti.

Art. 28 - Esposizione del bucato e pulizia tappeti

E' vietato di stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade. E' pure vietato di stendere il bucato lungo le vie, sui passaggi e nei giardini pubblici. La pulizia dei tappeti delle stuoie e simili, nonché degli oggetti letterecci e personali dovrà farsi sempre, quando sia possibile, verso l'interno dei cortili e soltanto dalle ore 7,30 alle ore 9,00 antimeridiane.

Art. 29 - Circolazione sui marciapiedi

E' vietato di passare sui marciapiedi e nei tratti di strada riservati ai pedoni con oggetti voluminosi ed ingombranti o di soffermarsi a scopo di vendita ambulante.

Art. 30

E' vietato il getto libero dai ponti di servizio, anche verso l'interno delle case, di materiale di demolizione e di altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramezze o canali di legno, dovranno essere ammucchiati nei cortili o dentro gli steccati e trasportati in modo che nessuna quantità di materia si sparga sul suolo pubblico. Le demolizioni si faranno parzialmente e non in massa, evitando l'eccessivo sollevamento della polvere con sufficienti espersioni di acqua.

Art. 31

Nei centri abitati del Comune, è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, cortili o giardini di cani o altri animali che disturbino con prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente durante la notte la quiete pubblica.

Art. 32 - Cani

Nelle vie e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani debbono essere muniti di collare con piastrina numerata e di museruola rispondente ai requisiti determinati nel Regolamento Comunale d'igiene. Nei giorni di fiera e di mercato e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani senza museruola ed i cani randagi, saranno adottate le misure prescritte dall'art. 49 del Regolamento di Polizia veterinaria 10.5.1914 n. 533. E' vietato in modo speciale di lasciar vagare per le strade cagne in istato di calore. E' impedito infine di ostacolare comunque l'opera dell'accalappiatore dei cani e di favorire la fuga di quelli che stessere per essere accalappiati. E' fatto obbligo a chi di ragione di evitare che gli animali di loro pertinenza soddisfino ai bisogni corporali sotto i portici, giardini pubblici e marciapiedi.

Art. 33 - Transito con oggetti pericolosi

I ferri contundenti o acuminati, gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa od anche soltanto incomodo al pubblico transitante. I falciatori ed i mietitori nel percorrere le vie dell'abitato devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderle inoffensive.

Art. 34 - Accensione dei fuochi

Sia all'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi il fumo non immette in apposita conduttura.
E' vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità comunale.
Oltre a quanto previsto dal locale Regolamento di Igiene contro l'inquinamento atmosferico e fatti salvi i casi indicati nel regolamento di polizia rurale, a tutela della incolumità pubblica e privata, è vietata l'accensione di qualsiasi fuoco sul suolo pubblico od aperto al pubblico.

Art. 35 - Camini

Le gole dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine ed in genere tutti i condotti del fumo e del calore, devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine ogni sei mesi, potendo provvedervi d'ufficio l'Autorità comunale in caso di inesecuzione, a totale spesa degli inadempienti
In corrispondenza alle eventuali angolosità e tortuosità i camini debbono avere portelli di ferro che rendono facile la spazzatura.
La spazzatura dei camini che avessero la canna interna di un diametro inferiore di 45 centimetri, non è permessa se non con mezzi meccanici.

Art. 36 - Bagni nei laghi, fiumi o torrenti

Coloro che volessero fare bagni nei laghi, nei fiumi e nei torrenti, dovranno vestire un apposito costume e tuffarsi solo nei luoghi che anno per anno saranno indicati dall'Autorità comunale.

Art. 37 - Lavatura del bucato e fontane pubbliche.

Non è permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano le vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, né introdurvi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.
L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione delle concessioni speciali da accordarsi dall'Autorità comunale.

Art. 38 - Accattonaggio, questue

Art. 39 - Esposizioni immorali o ripugnanti

E' vietato di sdraiarsi comunque alla pubblica vista, mostrare nudità, piaghe o deformità ributtanti. E' vietato inoltre mostrarsi in pubblico con vestiti ed attrezzi macchiati di sangue o comunque indecenti.

Art. 40 - Fanciulli e deficienti

E' vietato soddisfare alle corporali esigenze fuori dei luoghi a ciò designati.
E' vietato imbrattare in qualsiasi modo le latrine e gli orinatoi pubblici, nonché gli oggetti che vi si trovano.

Art. 41 - Insegne e pubblicità

Le insegne ed i cartelli reclamistici dei negozi e degli esercizi pubblici non possono essere esposti senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale. Le legende devono essere redatte in corretta dizione e conservate pulite e decenti. Spetta all'Autorità comunale ordinare le necessarie riparazioni e sostituzioni.
E' vietato distribuire al pubblico manifestini di pubblicità senza prima avere ottenuto la necessaria autorizzazione dall'Autorità comunale.
Per quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento agli artt. 663 e 664 del C.P. nonché all'art. 5 della legge 11.6.1922 n. 778 per la tutela delle leggi naturali e degli immobili di particolare interesse artistico.

Art. 42 - Viali e giardini pubblici

Nei pubblici viali e giardini è vietato cogliere fiori, strappare fronde e virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, camminare o danneggiare gli spazi erbosi, arrampicarsi sugli alberi o danneggiarli in altri modi, lasciarvi entrare cani o altri animali, introdurvi veicoli.
E' pure vietato bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo.
E' inoltre vietato passare o sedersi o coricarsi nei siti erbosi, sedersi sullo schienale delle panche, collocare sedie, baracche, banchi, tende od altre cose fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

Art. 43 - Canti, bestemmie

Sono vietati in pubblico i canti che recano offesa alla moralità, al buon costume, alle istituzioni ed alle personalità legalmente riconosciute. La bestemmia ed il turpiloquio, le offese al culto cattolico ed a quelle tollerati sono puniti a norma degli artt. 724 - 726 del C.p. e delle disposizioni contenute nel libro III del C.P.

Art. 44

IL trasporto di qualsiasi materia, sia esso fatto con autocarri o altri attrezzi, deve essere eseguito in modo da evitare lungo il percorso ogni caduta ed ogni spandimento sul suolo pubblico ed ogni molestia o danni ai cittadini.

Art. 45 - Nettezza delle case

I proprietari di case devono curare che le parti delle case di uso comune a più inquilini (cortili, scale, pianerottoli, ecc.) siano regolarmente spazzate e pulite e sempre in buon stato di conservazione. Qualunque pericolo dovrà essere eliminato prontamente nell'interesse della pubblica incolumità, in caso di inosservanza di procederà a norma di legge.

Art. 46 - Nettezza degli alberghi, caffè, bar, osterie e simili

Ferme restando le disposizioni in materia del Regolamento d'igiene, gli esercizi soggetti alla licenza dell'Autorità di P.S. devono rispondere dei seguenti requisiti (vedi T.U. legge sanitaria):

  1. essere stabiliti in locali ben aerati, ben illuminati, ben puliti e non sotterranei;
  2. avere i pavimenti in ottimo stato. Nelle osterie e bettole i pavimenti devono essere di materiale impermeabile e di facile lavatura, le pareti dei locali d'ingresso e di quelli maggiormente frequentati, rivestite di uno zoccolo alto almeno metri 1,70 in piastrelle di maiolica o in vernice a smalto o in legno di larice verniciato; i soffitti andranno intonacati a calce, però potranno essere tollerati i travetti a vista verniciati decorosamente;
  3. avere nell'interno dei locali dell'esercizio un acquario con regolare scaricatore per le acque di lavatura ed un getto di acqua potabile;
  4. avere le cucine col pavimento e le pareti sino all'altezza di due metri dal suolo, di materiale impermeabile e di facile lavatura ed apposito lavandino con regolare scaricatore;
  5. mantenere ben puliti e decorosi i locali, i mobili, gli utensili da cucina, le stoviglie, le posate, la biancheria per uso pubblico e stagnati internamente i recipienti di rame;
  6. mantenere ben pulita la biancheria ed ogni effetto lettereccio delle camere di alloggio;
  7. alle finestre delle cucine dovranno essere apposte adatte reticelle per impedire l'accesso alle mosche.

Art. 47 - Esposizione a scopo commerciale di generi alimentari, frutta, ecc.

I generi alimentari, la frutta, i cocomeri, la verdura, ecc. che si espongono o si vendono nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono essere riparati con apposite gabbie di vetro o con altri mezzi idonei.

TITOLO V
PUBBLICA QUIETE

Art. 48 - Canti, schiamazzi e rumori molesti

I servizi municipali su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono gli ordini del Sindaco perché gli esercenti industrie o rumori molesti provvedano ad eliminare i rumori stessi.
E' assolutamente vietato far funzionare negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile motori di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli per uso domestico come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori e simili. Gli apparecchi che azionati producano rumori o vibrazioni che si avvertono, specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 6 e dopo le ore 22 dal 1° aprile al 30 settembre, prima delle ore 7,00 e dopo le ore 20,00 dal 1° ottobre al 31 marzo. A tali limitazioni non è soggetto l'uso degli apparecchi radio, televisivi e simili.
E' vietato dopo le ore 23,00 cantare e fare schiamazzi nelle pubbliche vie.
Per quanto non è previsto nel presente articolo si richiama l'applicazione dell'art. 659 del C.P.

Art. 49 - Mestieri rumorosi

Sono considerati mestieri rumorosi ed incomodi quello di calderaio, di lattoniere, di fabbro, arrotino, industria molitoria e degli altri mestieri in cui l'uso di motori o di altri congegni possano recare molestia al vicinato. L'Autorità comunale provvederà con apposita ordinanza a disciplinare tale attività, visto l'articolo 66 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773.
La stessa disposizione vale per la battitura dei metalli, lavorazione di pietre, il trasporto rotolamento, strascico di oggetti che possano recare molestia o pericolo.
Per quanto non è previsto nel presente articolo si richiama all'applicazione dell'art. 659 del C.P.

Art. 50 - Combustibili, fumo, polveri, esalazioni

E' vietato l'uso di combustibili che possano mandare esalazioni insalubri o moleste. Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polveri ed odori molesti.

Art. 51 - Maltrattamento di animali

E' vietato maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli e lanciare loro grida smodate e scomposte.
Ai conducenti e ai fiaccherai è fatto espresso divieto di schioccare la frusta in modo pericoloso e rumoroso.
Per quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento alla vigente legge 11.4.1938 n. 612 sulla protezione degli animali.


Art. 52 - Animali pericolosi o incomodi

Gli animali di qualsiasi specie che, liberi, potrebbero pregiudicare la sicurezza o la tranquillità dei cittadini o del transito, devono essere condotti per le strade assicurati in materia tale che sia loro impossibile nuocere altrui.

Art. 53 - Macellai, salumieri e beccai

I macellai, i salumieri, i beccai non possono circolare in pubblico con (vesti sporche di sangue?) e dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere devono tenerli avvolti nella tela.

Art. 54 - Esposizione di bestiame

Non potranno esporsi nei luoghi all'uopo destinati dall'Autorità comunale, animali che non siano ben puliti, i quali dovranno essere condotti, preferibilmente, attraverso le vie meno frequentate. L'uso del pungolo è vietato.

Art. 55 - Norme per trasporto degli animali al mercato, sul modo di pesarli e sulla loro uccisione fuori la vista del pubblico

E' vietato trasportare vitelli, agnelli, pennuti ed ogni sorta di bestiame caricato, sopra barrocci, con le gambe strettamente legate e con la testa penzoloni. Detti animali dovranno essere caricati in guisa da rimanere adagiati interamente.
Nei mercati dovranno essere convenientemente assicurati, non dovranno essere abbandonati sul nudo terreno ed è vietato pesarli sospendendoli con le gambe legate all'uncino della stadera.
E' altresì vietato sul mercato pubblico di uccidere, scuoiare, spennare e sventrare gli animali da cortile in vendita. Tali operazioni devono sempre essere fatte fuori alla vista del pubblico.
Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, che presentino lesioni traumatiche o gravi zoppie, dovrà effettuarsi con mezzi idonei.

TITOLO VI
INCENDI ED INFIAMMABILI

Art. 56 - Prevenzione incendi

Nessuno potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione di incendio si introducano nella sua casa e sui tetti qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione.

Tutte le persone idonee debbono, se richieste, concorrere all'opera di spegnimento d'incendi e l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti privati utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuti il proprio aiuto o servizio sarà possibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 C.P.

Art. 57 - Esplodenti ed infiammabili

Salvo quanto è disposto dall'art. 63 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione 6.5.1940 n. 635, nell'abitato non è permesso tenere materiali esplodenti od infiammabili oltre il quantitativo occorrente per gli spacci giornalieri al minuto, per il quale occorre il permesso dell'Autorità comunale. Occorrendo tenere depositi o magazzini di tali materiali l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi e del regolamento di cui sopra ed a quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934 G.U. 28.9.1934 e 12.5.1937, circa le norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali. Per l'impianto e l'esercizio di distributori automatici di carburante, l'interessato oltre alle autorizzazioni Ministeriali o Prefettizie, dovrà pure munirsi di apposita licenza rilasciata dall'Autorità comunale.

Art. 58 - Materiale cinematografico

Chiunque a qualsiasi titolo detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloide deve sottostare alle norme di sicurezza e alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 28, lettera a) della legge 27.12.1941 n. 1570 e contenute nella circolare ministeriale n. 53 del 20.4.1949 che s'intende integralmente qui riportata.

Art. 59 - Aziende industriali e commerciali

Chiunque intenda attivare un esercizio o un deposito di merci insalubri o pericolose o moleste anche solo per esalazioni, oppure uno o più motori, caldaie a vapore, recipienti di vapore, gassogeni, forni o macchine in genere, deve chiedere almeno 15 giorni prima il nulla osta dell'Autorità comunale indipendentemente alle limitazioni e concessioni dell'Autorità provinciale di P.S., della Prefettura e del Ministero a secondo delle rispettive competenze. Non è necessario il nulla osta per i motori di forza inferiore a ½ Hp.

Art. 60 - Rinnovazione - Revoca del nulla osta

La rinnovazione del nulla osta deve essere chiesta quando risulti modificato lo stato di fatto; può essere disposta la revoca quando non siano state osservate ( le indicazioni date all'Autorità?). Ogni mutamento di proprietario deve essere notificato all'Autorità comunale.


TITOLO VII
COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE MESTIERI AMBULANTI

Art. 61 - Commercio fisso ed ambulante

Per l'esercizio del commercio fisso tutti i commercianti devono munirsi dell'apposita licenza a norma del R.D. L. 16.12.1926 n. 2174, convertito nella legge 18.12.1927 n. 2501.
Per gli esercenti il commercio ambulante si dovranno osservare le prescrizioni stabilite nella Legge 5.2.1934 n. 327 e del relativo Regolamento 29.12.1939 n. 2255. Tutti coloro che intendono esercitare qualsiasi commercio devono presentare domanda in carta legale alla Commissione istituita sia per il commercio fisso, sia per il commercio ambulante, corredata dai documenti di rito pur essi in carta legale.

Art. 62 - Spacci di carne fresca

Gli esercenti spacci di carne fresca dovranno osservare le prescrizioni del R.D. 20.12.1928 n. 3298 approvate il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni e del R.D. L. 26.9.1930 n. 1458, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Art. 63 - Panificazione

Gli esercenti l'industria del pane devono munirsi della particolare licenza a norma della legge 7.11.1949 n. 857.

Art. 64 - Latte

La vendita del latte destinato al consumo diretto è sottoposta alle norme del regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1929 n. 994 e del vigente T.U. delle Leggi sanitarie.

Art. 65 - Olii commestibili

Per la produzione e commercio degli olii commestibili si osservano le norme del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2033 e del R.D. L. 30 dicembre 1929 n. 2316.

Art. 66 - Lotta contro le mosche

Tutti i commercianti devono uniformarsi anche alle disposizioni della Legge 20 marzo 19 n. 858 del Decreto Ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

Art. 67 - Carta per avvolgere i commestibili

La carta per avvolgere i commestibili deve essere perfettamente nitida e spoglia di qualsiasi sostanza minerale. Il compratore avrà diritto di far pesare la merce senza la carta.


Art. 68 - Pesi e misure

Gli strumenti che servano a pesare, a misurare le merci, devono essere mantenuti puliti e collocati in luoghi ben visibili ed illuminati. E' vietato porre sui piatti delle bilance o di altri simili strumenti fogli di carta od altri oggetti che non servano ad involgere la merce pesata.

Art. 69 - Cartellini indicatori dei prezzi

I commercianti sui singoli generi esposti alla vendita dovranno apporre i cartellini indicanti prezzi delle merci. Tali cartellini dovranno essere scritti in caratteri uniformi e leggibili.
Ai contravventori della presente disposizione sono applicabili le penalità contemplate dall'art. 22 del R.D. L. 22.4.1943 n. 245.

Art. 70 - Surrogati

I generi alimentari preparati con surrogati devono con la denominazione riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

Art. 71 - Vigilanza sugli spacci di vendita e sulle industrie

Spetta agli agenti municipali di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce, specie se di generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito anche le vigenti disposizioni.
L'Autorità comunale potrà in ogni tempo far visitare i locali di ogni esercizio o industria per verificare se essi soddisfino alle condizioni prescritte dalle disposizioni vigenti.

Art. 72 - Merci emananti emanazioni disgustose

I rivenditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazioni frequenti di essa, ecc.)

Art. 73 - Acquisto di merci in luoghi non di mercato

Tutti i generi destinati al mercato non possono vendersi né comperarsi altrove che nelle località all'uopo destinate.
E' pure vietata l'incetta del pollame, delle uova, dei formaggi, della frutta, degli ortaggi e dei bozzoli, lungo le vie del paese per un raggio di Km 2 dal centro abitato.


Art. 74 - Introduzioni di merci sul mercato - mercuriali

Tutti coloro che portano merci, derrate e generi sul mercato, dovranno uniformarsi agli ordini che verranno loro impartiti a mezzo degli Agenti municipali e venditori e compratori non potranno rifiutarsi di dare agli agenti le notizie che venissero loro richieste sul prezzo, sulla qualità e quantità dei generi e delle derrate vendute o comprate.

Art. 75 - Orario dei negozi

L'Autorità comunale, qualora ragioni di necessità lo richiedono può stabilire l'orario di apertura e chiusura delle diverse categorie di negozi, salva la disciplina degli esercizi pubblici, regolata dall'art. 96 del T.U. 18.6.1931 n. 773.

Art. 76

Sono vietate come contrarie alla pubblica quiete le grida dei venditori di giornali, di merci e di qualunque oggetto anche nell'interno di locali aperti al pubblico o di cortili di fabbricati.

Art. 77

Aree di occupazione per mercato. Le aree disposte per l'occupazione del mercato settimanale dovranno a cura degli esercenti essere lasciate in perfette condizioni di pulizia.

TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 78
Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge per i singoli casi, le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, di cui agli articoli seguenti debbono essere negate:

  1. a chi ha riportato una condanna appena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per dilitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  2. a chi è sottoposto a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere negate a chi ha riportato condanne per delitti contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le presone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violazione o resistenza all'autorità e che è stato diffidato dall'Autorità di P.S..
Le autorizzazione, le licenze, le iscrizioni, devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando soppraggiungono e vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione o comunque nel caso di accertati abusi consistenti in compartimenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo.
La decisione sulle domande nei confronti di soggetti che versino nella situazione di cui al secondo comma del presente articolo e di provvedimenti di cui alla seconda parte del terzo comma del presente articolo appartengono alle competenza della Giunta Municipale.
La competenza attribuita alle presenti norme al Sindaco potrà, da questi, essere delegata ad uno o più assessori municipali. Agli effetti delle presenti norme si comprendono tra le autorizzazioni anche le licenze, le iscrizioni, le registrazione e le ricezioni di avvisi.

Art. 79

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni sono personali; non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla Legge.
Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e contenere l'approvazione dell'Autorità comunale che ha concesso l'autorizzazione.
Salvo specifiche e diverse disposizioni di legge le autorizzazioni hanno validità annuali, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Le autorizzazioni in materia di esercizi pubblici scadono al 31.12. di ogni anno.

Art. 80

Le autorizzazioni di polizia amministrativa, salvo che siano implicite con la ricezione di avvisi o per espressa eccezione di legge o regolamenti, hanno carattere recettizio.
I provvedimenti si intendono adottati con la sottoscrizione da parte del Sindaco del formale documento, ma essi rimangono atti interni della pubblica amministrazione e come tali privi di efficacia verso il richiedente - intestatario, fino al momento della loro notificazione o consegna.
Quando non si procede con formale notificazione, la consegna deve essere attestata con dichiarazione scritta resa dal soggetto interessato. I provvedimenti di cui al penultimo comma - art. 19 - D.P.R. 24.7.1977 n. 616 una volta adottati devono essere inviati in copia al Prefetto e non possono essere notificati o consegnati prima che il prefetto li abbia ricevuti.
Nel caso di accertata ed obiettiva situazione d'urgenza la comunicazione al Prefetto potrà essere effettuata anche mediante nota telefonica contenente gli estremi e la natura del provvedimento adottato ad attestazione contenuta degli atti della pratica, nella notizia di avvenuto ricevimento.
In questi casi la copia del provvedimento adottato dovrà essere comunque trasmessa, secondo la normale procedura, entro le successive 24 ore.
I provvedimenti di carattere negativo di cui all'ultimo comma - art. 19 D.P.R. 616 sono pure comunicati al Prefetto prima di essere esternati.
Qualora il Prefetto non esprima parere conforme al diniego, il Sindaco deve adottare una nuova determinazione e non può negare l'autorizzazione sulla base di quei presupposti che costituiscono oggetto del precedente provvedimento.
Nel caso in cui il Sindaco non ritenga di poter concedere, in questa seconda fase, l'autorizzazione in virtù di valutazione fondate su elementi sopravvenuti o non in precedenza considerati, la competenza a decidere si estende automaticamente alla Giunta Municipale che deve essere prontamente convocata.

Art. 81

Presso gli uffici comunali che esercitano l'istruttoria sulle domande di autorizzazione amministrativa debbono essere tenuti, in libera visione a chiunque ne faccia richiesta, gli elenchi della documentazione necessaria a corredo delle domande di autorizzazione e loro rinnovo.
Le domande si intendono validamente presentate a partire dal giorno di deposito di tutti e dell'ultimo documento idoneo e necessario per consentire al Sindaco di assumere le decisioni, quando la presentazione sia a cura ed onere del richiedente.
La domanda si intende automaticamente limitata qualora l'interessato, invitato a completare la documentazione necessaria od a fornire quella ulteriore documentazione che, indipendentemente dell'elenco di cui al I comma, sia in via specifica, necessario acquisire, non provveda entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'invito.
La documentazione acquisibile d'ufficio deve essere richiesta agli organi competenti senza indugio non appena la domanda si debba intendere validamente presentata.

Art. 82

Le autorizzazione, le licenze, le istruzioni possono essere revocate e sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Art 83

Chiunque voglia impiantare e tenere in esercizio ascensori per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone deve farne domanda al Sindaco ed ottenere preventiva licenza.
Questa è rilasciata previo esito favorevole di istruttoria tecnica, secondo le norme e disposizioni vigenti, a mezzo dell'E.M.P.I., del Genio Civile e dell'Ispettorato del Lavoro, secondo le rispettive competenze, o degli Enti ai quali saranno successivamente devolute le competenze tecniche in materia.
Le istruttorie in materia sono svolte dall'Ufficio Polizia Amministrativa in quale cura anche la tenuta e l'aggiornamento degli archivi.
In particolare per il rinnovo, la manutenzione ed eventuale fermo degli ascensori saranno osservate le disposizioni previste dall'art. 4 della Legge 24.10.1942 n. 1415 e dall'art. 4 sub B e C - D.P.R. n. 1767 del 24.12.1951.

Le domande dovranno essere presentate corredate dalla seguente documentazione:

  • istanza in bollo;
  • schizzo planimetrico dell'ascensore o montacarichi;
  • pianta planimetrica dello stabile ove verrà installato l'impianto;
  • ricevuta di versamento della tassa di concessione;
  • tre marche da bollo;
  • per l'impianto di ascensore è necessaria l'approvazione del progetto già di competenza dell'E.N.P.I. (fino al 1° aprile 1978);
  • per l'impianto di montacarichi nell'industria o nelle aziende agricole è necessaria l'approvazione del progetto da parte dell'Ispettore Provinciale del lavoro.
  • Per l'esercizio di ascensore è necessario il collaudo già di competenza dell'E.N.P.I. (fino al 1° aprile 1978)
  • Per l'esercizio di montacarichi nell'industria e nelle aziende agricole è necessario il collaudo da parte dell'Ispettorato Provinciale del lavoro;
  • Il libretto nel quale vengono riportati i provvedimenti di autorizzazione è predisposto a cura dell'ufficio che effettua il collaudo;
  • Per eventuali volture è sufficiente l'istanza in bollo ed una marca da bollo;
  • Per il rinnovo della licenza, occorre produrre istanza in bollo e verbale di "visita periodica" nonché ricevuta del versamento della tassa di concessione, il provvedimento di rinnovo si annota sul "libretto di immatricolazione" ove si applica anche una marca da bollo.

Art. 84

Chiunque voglia esercitare mestieri di guida, da interprete di corriere, di portatore alpino deve farne domanda al Sindaco (ove intende svolgere l'attività) e, ed ottenere preventiva licenza. La licenza può essere rilasciata solo a coloro che sono abilitati ai sensi della Legge 17.6.1937 n. 1249 e D.P.R. 14.1.1972 n. 6.
Agli effetti di quanto disposto dalla presente norma gli insegnanti di sci sono equiparati alle guide alpine; la licenza per tali insegnanti è comunque subordinata alla esibizione di un certificato di idoneità a tale professione rilasciata dalla F.I.S.I.
Le istruttorie in materia sono svolte dall'Ufficio competente.

Art. 85

Chi intende far eseguire in luogo pubblico o aperto al pubblico riprese cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al Sindaco.
Tale avviso dovrà contenere:

  1. Le generalità del responsabile della troupe e l'indicazione del numero dei componenti della stessa.
  2. Il tema trattato nelle riprese ed il titolo di lavoro.
  3. Il periodo di ripresa (giorno e orario).
  4. La natura degli obiettivi della stessa.
  5. L'indicazione delle eventuali possibilità di interruzione del traffico stradale.

Unitamente all'avviso e onere dell'interessato disporre delle ulteriori necessarie autorizzazioni in materia di occupazione di suolo pubblico o del consenso, nei casi previsti dalla legge, del Ministero del Turismo e dello spettacolo, del Ministero della Difesa e dei Capi dei compartimenti delle FF.SS. o di altre eventuali autorità competenti.
Sono, in particolare, applicabili nella materia le norme di cui all'art. 667 del C.P.
L'avviso dovrà essere presentato all'Ufficio competente.

Art. 86

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere licenze temporanee di somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.M. 28.4.1976.
Le licenze sono subordinate all'accertamento che i richiedenti siano iscritti al registro esercenti attività di somministrazioni alimenti e bevande di cui alla Legge 11.6.1971 n. 426 e che non trovino nelle condizioni previste all'art. 92 del T.L.P.S., fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 79 del presente provvedimento.
Il rilascio delle licenze ha natura discrezionale in relazione al soddisfacimento delle esigenze della manifestazione e si dovrà tenere particolarmente conto dell'ubicazione degli esercizi temporanei.
Le istruttorie in materia sono svolte dall'ufficio competente.
La validità di tali licenze deve essere limitata ai giorni delle riunioni di cui sopra.

Art. 87

Chiunque intenda dare in luogo pubblico o aperto al pubblico, nell'esercizio di attività commerciali, rappresentazioni teatrali o cinematografiche accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti (compresi quelli sportivi) ovvero aprire ed esercitare circoli, sale da ballo e sale pubbliche di audizione deve avere ottenuto la licenza dal Sindaco.
Questa è comunque subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di agibilità dei locali e, ove occorra, al nulla osta della SIAE.
Che intende promuovere manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso preventivo al Sindaco almeno tre giorni prima della manifestazione.
Sono, in particolare, applicabili nella materia le norme di cui all'art. 666 del C.P.
Le istruttorie delle domande sono svolte dall'ufficio competente.

Art. 88

Senza licenza del Sindaco è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità: persone, animali, ed oggetti di curiosità, ovvero dare audizione all'aperto.
Sono compresi i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori o all'aperto da commediante, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.
Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi.
Nella materia sono, in particolare, applicabili, le norme di cui agli art. 124 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. e di cui agli artt. 666 e 727 del C.P.
Le istruttorie sono svolte dall'ufficio competente.

Art.89

Il Sindaco provvede, ai sensi della legge 14.10.1974 n. 574, in ordine al rilascio delle licenze per pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e tenuto cono di quanto previsto dall'art. 92 del T.U.L.P.S. e dell'art. 79 del presente provvedimento; determina e rende noti inoltre gli orari degli esercizi sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, sentite le associazioni di categorie.
Sono, in particolare, applicabili nella materia le norme di cui all'art. 665 del C.P.
Le istruttorie in materia sono svolte dall'ufficio competente.

Art. 90

Non possono esercitarsi, senza licenza del Sindaco:

  1. alberghi, compresi quelli diurni, locande, dormitori privati, pensioni (affittacamere);
  2. sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi - leciti;
  3. stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, noleggio di autoveicoli senza conducenti, di motocicli e di biciclette;
  4. ristoranti, trattorie, osterie, caffè, bar o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori ed altre bevande anche non alcoliche;
  5. spaccio al minuto o consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Per quanto riguarda le licenze di cui ai punti a) ed e) si tiene altresì conto di quanto previsto dall'art. 92 del T.U.L.P.S.
Sono, in particolare, applicabili nella materia le norme di cui all'art. 665 del C.P.
I pubblici esercenti debbono tenere esposto nel locale d'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e la tariffa prezzi.
L'istruttoria del domande per la licenza di cui al punto a) è svolta dell'ufficio competente, per quelle di cui ai punto b) - d) ed e) con l'osservanza di quanto previsto all'art. 90 sempre dell'ufficio competente.

Art. 91

Il Sindaco non può concedere la licenza per l'apertura di teatri o di luoghi di pubblico spettacolo senza avere preventivamente fatto verificare dalla Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. la solidità e la sicurezza dell'edificio, e l'esistenza di uscite pienamente adottate a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio, nonché all'osservanza nelle norme di disposizioni in materia, in particolare dell'art. 11 del Decreto Ministero Turismo e spettacolo in data 22.1.1976, se trattasi di apertura di nuove sale cinematografiche o dell'art. 1 della circolare n. 16 del Ministero dell'Interno del 15.1.1951 in ogni altro caso; delle circolari del Ministero dell'Interno 15.2.1951 n. 16, 24.1.1963 n. 12 e 1° marzo 1963 n. 28 ed anche della Legge 4.11.1965 n. 1213 e D.M. 22.1.1976.
Le spese dell'ispezione e quelle dei servizi antincendi sono a carico di chi domanda la licenza.
Le istruttorie in materia sono svolte dall'ufficio competente.

Art. 92

Il Consiglio Comunale delibera in ordine al Regolamento per il vizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo.
Copia di detto Regolamento deve tenersi costantemente in un luogo dell'esercizio ben visibile al pubblico.

Art. 93

Non si può esercitare senza licenza rilasciata dal Sindaco l'arte tipografica, litografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.
La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
E' ammessa la rappresentanza.
IN particolare, nella materia dovranno essere osservate le norme di cui agli artt. 198 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. e dell'art. 662 del C.P.
Le istruttorie sono svolte dall'Ufficio competente.

Art. 94

Avverso i provvedimenti del Sindaco in ordine all'impianto ed all'esercizio di manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri e pericolose è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.
Si applica a tale materia quanto disposto al capo I del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e successive modificazioni.

Art. 95

Gli stranieri che vogliano esercitare un mestiere di cui al punto 14) dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, debbono ottenere preventivamente dal Sindaco apposita licenza subordinata all'accertamento che l'interessato sia in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L'istruttoria in materia sono svolte dall'Ufficio competente.

Art. 96

Non possono essere esercitati mestieri ambulanti di saltimbanco, contente, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi senza aver ottenuto la preventiva iscrizione in apposito registro del Comune, salva l'applicazione delle norme di Regolamenti speciali già in vigore per singoli mestieri. In particolare, nella materia dovranno essere osservare le norme di cui agli artt. 224 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., e di cui all'art. 669 del C.P.
Per ottenere l'iscrizione, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco in duplice copia (una in carta legale e una in carta libera).
Le istruttorie in materia sono svolte dall'ufficio competente.

Art. 97

Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del Sindaco, raccolte di fondi e di oggetti, collette e questue nemmeno con il mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.
La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua-colletta o raccolta di fondi e di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.
Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.
La licenza stessa vale solamente per il Comune in cui è rilasciata. In materia dovranno essere osservate le norme di cui agli artt. 285 e 286 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18.6.1937 n. 773 delle Leggi di P.S.
Le istruttorie sono svolte dall'Ufficio competente.

Art. 98

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.
I provvedimenti per l'assistenza agli inabili senza mezzi di assistenza saranno assunti secondo apposita separata regolamentazione, in applicazione degli artt. 22 e seguenti del D.P.R. 616, dagli organi comunali competenti secondo la stessa regolamentazione.

Art. 99

I portieri di case, di abitazioni, di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti, di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro tenuto dal Sindaco. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. I proprietari e gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti e uffici sopra indicati, rispondono a qualsiasi titolo qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode che non è iscritto del registro di cui sopra. Rientrano nei mestieri di cui sopra quelli indicati dall'art. 111 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. ed in particolare:

  • I portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati da proprietari che se dati in affitto o disabitati.
  • I portiere o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
  • Le persone addette alla custodia interna ed esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi genere, degli uffici simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura:
  • Coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone della sua famiglia.

Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi occupazione.

Art. 100

Salvo la compatibilità della presente norma con le disposizioni in materia di commercio derivanti dalla Legge 11.6.1971 n. 426 e successive modificazioni, non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatte preventiva dichiarazione al Sindaco.
La dichiarazione va scritta in due copie (una in carta legale ed una in carta semplice).
La dichiarazione deve contenere l'indicazione della sede di esercizio e della specie di commercio, precisando se si tratta di commercio di oggetti aventi valore storico o artistico, oppure di commercio usati di nessun pregio.
Il Sindaco, nel rilasciare ricevuta, deve specificare il tipo di commercio. E' obbligatoria la tenuta del registro di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S.

Art. 101

Coloro che intendono installare, variare ( in diminuzione o in aumento) le installazioni esistenti di distributori di carburanti, debbono presentare domanda indirizzata al Sindaco ed attendere il rilascio della relativa autorizzazione.
Il Sindaco istruisce le domande e le sottopone alle decisioni del Consiglio Comunale.

Art. 102

Fatte salve le norme, relative alle occupazioni si suolo pubblico, il Sindaco predispone, in accordo con le categorie interessate, un piano di ristrutturazione dell'apparato di distribuzione dei giornali e riviste.
Nel periodo di transazione dovrà essere osservata la sosta di salvaguardia nelle concessioni.

Art. 103

Coloro che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigiane debbono fare richiesta al Sindaco per ottenere dallo stesso l'istruzione degli atti e la relativa certificazione.

TITOLI IX
TURISMO E INDUSTRA ALBERGHIERA

Art. 104

Ai fini del presente regolamento sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociali gli allestimenti gestiti da Enti o da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie, in genere tutti gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute dal Regio Decreto legge 18.1.1937 n. 975; convertito nella legge 30.12.1937 n. 2641 e successive modificazioni.
Sono alberghi ed ostelli per la gioventù i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ostinare, per un periodo di tempo limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di Enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.
Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio. Sono villaggi turistici i centri di ospitalità, sommariamente attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od anche in altri allestimenti stabili minimi.
Sono case per ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodo determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ed i soci di associazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.
Sono ostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazioni per permanenze di riposo e di ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito.
I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.
L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati - di cui sopra sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su presentazione ed idoneo progetto, e da concedersi dal Sindaco, su parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, in relazione all'opportunità turistico-ricettiva della iniziativa, alle caratteristiche e alla ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni.
Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione è indicato il periodo di esercizio annualmente consentito.
L'autorizzazione prevista nei precedenti commi può comprendere, sempre previo parere dell'Ente provinciale per il turismo, oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle attività di vendite di bevande alcoliche - esclusi i superalcolici - nonché di mensa, ed autorimessa, limitatamente alle persone ospitate.
Le disposizione del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per il turismo e con il Ministro l'igiene e la sanità.
Il parere dell'ente provinciale per il turismo, è espresso entro trenta giorni, con deliberazione motivata dal Consiglio dell'Ente, alle cui sedute deve essere chiamato a partecipare il Sindaco del Comune, nel quale deve sorgere il complesso, il provveditore agli studi, il sovrintendente ai monumenti, il medico provinciale, il capo dell'ispettorato compartimentale delle Foreste e il Comandante dei Vigili del Fuoco loro rappresentanti.
Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, il Sindaco deve decidere sulla richiesta di autorizzazione. L'autorizzazione deve essere pubblicata entro 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
Non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione senza licenza del Sindaco.

Art. 105

Le sopra citate modifiche al regolamento di Polizia Urbana entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 modificato con l'art. 21 della Legge 9.6.1947 n. 530.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti modifiche al regolamento di Polizia Urbana tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa delega da farsi, per un termine perentorio dall'Autorità comunale.

Art. 106

Sanzioni Amministrative. Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli artt. 106, 107, 108, 109 e 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383, con le modifiche apportate dall'art. 9 della legge 9.6.1947 n. 530.

Art. 107 - Misura delle oblazioni

Il trasgressore che non abbia recato danni a terzi, è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, le somme fisse determinate di seguito.
L'agente è tenuto a rilasciare ricevuta di eseguito pagamento su apposito modulo.
La misura delle oblazioni è stabilita come segue:

  • art. 6 20.000
  • art. 7 1 comma 5.000 2 comma 10.000
  • art. 8 5.000
  • art. 9 20.000
  • art. 10 20.000
  • art. 12 1 comma 20.000 2 comma 40.000
  • art. 13 a 20.000
  • art. 13 b 30.000
  • art. 13 c 50.000
  • art. 13 d 15.000
  • art. 14 a 10.000
  • art. 14 b 5.000
  • art. 14 c 15.000
  • art. 14 d 10.000
  • art. 17 5.000
  • art. 18 15.000
  • art. 19 25.000
  • art. 20 30.000
  • art. 21 10.000
  • art. 22 a 10.000
  • art. 22 b 5.000
  • art. 22 c 15.000
  • art. 22 d 15.000
  • art. 24 30.000
  • rt. 25 30.000
  • art. 27 50.000
  • art. 28 1 comma 10.000 2 comma 15.000
  • art. 29 1 comma 5.000 2 comma 10.000
  • art. 30 20.000
  • art. 31 25.000
  • art. 32 20.000
  • art. 33 10.000
  • art. 34 25.000
  • art. 35 1 comma 50.000 2 comma 10.000 3 comma 30.000
  • art. 36 5.000
  • art. 37 5.000
  • art. 38 10.000
  • art. 40 5.000
  • art. 41 30.000
  • art. 42 a 30.000
  • art. 42 b 10.000
  • art. 43 20.000
  • art. 45 30.000
  • art. 46 10.000
  • art. 52 5.000
  • art. 54 25.000
  • art. 55 10.000
  • art. 56 15.000
  • art. 74 25.000
  • art. 77 20.000
  • art. 78 30.000