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ORDINANZE SUI CANI

Ordinanza Sindacale n. 94 del 8 Luglio 2013


Disposizioni finalizzate a vietare l’accesso ai conduttori di cani nei giardini appositamente attrezzati e nei parchi gioco, oltre al divieto di lasciar vagare gli stessi animali incustoditi nonché all’obbligo di rimozione dei loro escrementi

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IL SINDACO

Vista l’Ordinanza N. 65/2011 del 4 maggio 2011 con cui sono state emanate alcune disposizioni finalizzate al divieto di lasciar vagare in modo incustodito i cani e all’obbligo di rimozionedegli escrementi prodotti dagli stessi animalioltre alla decisione di estendere alle GG. EE. VV. (Guardie Ecologiche Volontarie) della Provincia di Torino la possibilità di contestare e verbalizzare le violazioni accertate, per avere un controllo più incisivo sul rispetto delle norme in materia e per meglio sensibilizzare i cittadini a una maggiore salvaguardia della pulizia delle strade, dei giardini e delle aree pubbliche in genere

 

Vista l’Ordinanza N. 64/2012, emanata in data 11 aprile 2012, nel contesto della quale si evidenziava, in premessa, la realizzazione e l’apertura al pubblico di alcuni parchi gioco oltre a giardini appositamente attrezzati, adibiti al tempo libero e alla vita di relazione, destinati alla fruizione da parte dell’intera cittadinanza, in particolare allo svago e ai giochi per bambini nei confronti dei quali necessita garantire la tutela della loro incolumità contro eventuali aggressioni da parte di cani la cui presenza, soprattutto se di grossa taglia, nelle aree in argomento pregiudica anche la serenità degli stessi bambini e dei loro accompagnatori;

Tenuto conto che, in data 07/6/2013 al prot. gen. n. 009877/13, è stata acquisita nota n. 10/U/2013 pervenuta dalle Guardie Ambientali d’Italia (G.A.D.IT) Sezione Provinciale di Torino nel cui contesto, tra l’altro, è stato comunicato che:

Il G.A.D.IT. è un’associazione protezionistica nel settore ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con Decreto 075/2009 ed è iscritta al Registro Nazionale della Protezione Civile al N. DPC/VRE/0018685 del 6/4/2006. La sede provinciale di Torino, attiva dal 2011, per il servizio di vigilanza può contare anche su una forza operativa di 15 Guardie decretate dalla Prefettura di Torino come Agenti zoofili con le funzioni previste dalla legge;

Ritenuto opportuno emanare un nuovo provvedimento finalizzato a confermare e raccogliere in un unico atto le precedenti disposizioni in materia di tutela dell’incolumità pubblica contro eventuali aggressioni di cani e di salvaguardia dell’igiene del territorio dalle loro deiezioni oltre che per autorizzare le Guardie zoofile G.A.D.IT. in possesso di decreto prefettizio all’accertamento delle violazioni alla presente ordinanza, per quanto di loro specifica competenza;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza del Sindaco, ai sensi del disposto di cui all’art. 50 , comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n. 267;

Visti:

  • il R.D. 27.07.1934 n. 1265 – T .U. LL. SS.;
  • il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 “ Regolamento di Polizia veterinaria “;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • la Convenzione Europea per la protezione degli animali del 13.11.1987, art. 10;
  • l’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000;
  • il Regolamento di Polizia Urbana;
  • l’art. 32 dello Statuto Comunale;
  • il Regolamento Comunale per la Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative,

O R D I N A

  • In tutti i parchi gioco e nei giardini appositamente attrezzati, ove saranno apposti i previsti cartelli informativi, è vietato introdurre cani di qualunque razza e taglia ad eccezione dei non vedenti conduttori di cani guida;
  • A tutti i proprietari o conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta all’uso pubblico:
    • di condurli al guinzaglio;
    • di avere con sé strumenti idonei alla raccolta dei loro escrementi;
    • di rimuovere immediatamente le feci;
    • di depositare le feci stesse chiuse in sacchetti o involucri idonei atte ad evitarne lo spandimento, nei cassetti stradali o nei cestelli porta rifiuti;
    • di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o, comunque, pericolosi, durante manifestazioni, feste, fiere, mercati ecc. e ovunque vi sia raggruppamento di persone oltre che nei pubblici esercizi ove ne è consentito l’accesso;
  • A tutti i proprietari o affidatari di cani, a qualunque titolo, presenti nel territorio comunale:
    • di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l’animale possa liberamente uscire sulle strade pubbliche;
    • di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, orti ,giardini ecc. per prevenire eventuali aggressioni;
    • di adottare tutte le misure possibili atte ad evitare che eventuali continui latrati da parte dei cani posseduti possanoarrecare disturbo alle persone in qualunque momento della giornata;
  • A chiunque, nel territorio comunale:
    • di non lasciar vagare il proprio cane, per qualsiasi motivo,libero od incustodito;
    • affidare il cane a persona idonea e in grado di gestirlo correttamente.

D E R O G A

dal divieto l’introduzione dei cani nel giardino attrezzato di Via Paperia, esclusivamente per raggiungere l’area riservata a detti animali, sprovvista di accesso autonomo, situata in fondo allo stesso giardino.

 D I S P O N E

  • la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Piossasco e la sua diffusionenei consueti modi e luoghi;
  • la collocazione di appositi cartelli, affinché la cittadinanza venga resa edotta in merito al divieto di cui al punto 1.del presente provvedimento;
  • il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Comando della Polizia Locale oltre che alla Stazione Carabinieri di Piossasco e agli altri Organi di Polizia nonché alle Guardie Ecologiche Volontarie (GG. EE.VV.) della Provincia di Torino regolarmente autorizzate e alle Guardie zoofile G.A.D.IT. in possesso di Decreto prefettizio.

Sia le Guardie Ecologiche Volontarie che le Guardie Ambientali d’Italia opereranno all’accertamento delle violazioni alla presente ordinanza, per quanto di loro specifica competenza, in collaborazione con il personale del Comando di Polizia Locale che avrà l’onere di coordinarli e di coordinare il servizio;

  • salvo che non si tratti di più grave illecito, per le violazioni alle presenti disposizioni, si procederà con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi dell’art.16 della Legge 689/1981, i trasgressori saranno ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, della somma di € 50,00 (euro cinquanta/00);

  • copia della presente ordinanza andrà trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Piossasco, all’Ufficio Coordinamento GG. EE. VV. della Provincia di Torino e alle Guardie Ambientali d’Italia Sezione Provinciale di Torino;
  • E’ abrogata l’Ordinanza N. 65/2011 del 4 maggio 2011 e l’Ordinanza N. 64/2012 dell’11 aprile 2012 nonché ogni altra disposizione locale in contrasto con il presente provvedimento.

A V V E R T E

  • a norma dell’art. 8 della legge 241/90,il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale;
  • contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto) di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni dalla piena conoscenza, secondo il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 08 Luglio 2013

 

IL SINDACO

Roberta Maria AVOLA FARACI

 


Ordinanza Sindacale n. 65 del 4 maggio 2011

Con l'Ordinanza Sindacale n. 65 del 4 maggio 2011  l'Amministrazione Comunale fa obbligo ai detentori di cani di rispettare alcune norme e prescrizioni volte ad assicurare una corretta igiene delle aree di uso pubblico ed una migliore convivenza fra i cittadini ed estende alle Guardie Ecologiche della Provincia di Torino (GEV) l'incarico di far rispettare le prescrizioni previste nell'ordinanza.

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Ordinanza Sindacale n. 37 del 22 aprile 2002

IL SINDACO 

  • Considerato che pervengono segnalazioni da parte di cittadini che lamentano la presenza nei parchi gioco, giardini pubblici, marciapiedi ecc. di deiezioni di animali;
  • Dati i rilevanti problemi di igiene ambientale determinati dalle deiezioni canine su aree pubbliche in genere;
  • Considerata la campagna di sensibilizzazione dei cittadini al maggior rispetto della pulizia delle strade intrapresa dall' Amministrazione Comunale;
  • Tenuto conto del crescente numero di cani presenti nell'area urbana, con possibili ricadute sull'igiene della città;
  • Vista la precedente ordinanza del 07.02.1996 n° 76/96 prot. 3256, la quale disciplina parzialmente il problema sopra lamentato;
  • Ritenuto opportuno emanare nuovo atto tendente alla salvaguardia dell'igiene del territorio dalle deiezioni degli animali sulle aree pubbliche e alla tutela dell'incolumità dei cittadini da eventuali aggressioni da cani portati a passeggio;

Visto il D.P.R 08.02.1954 n. 320 " Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto il R.D. 27.7.1934 n. 1265 T.ULL.SS.;

Visto il parere del Servizio Veterinario territorialmente Competente;

Visto l'art. 33 del Vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il Vigente Regolamento Comunale sulla Disciplina delle Sanzioni Amministrative;

Vista la legge 24.11. 1981 n°689; .

Visto l'art. 32 dello Statuto Comunale;

Visto il TU.E.L. del 18.8.2000 n. 267 art. 50;

ORDINA 

1) A tutti i proprietari o conduttori di cani nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica, particolarmente su marciapiedi, sedimi stradali, zone attrezzate per i bambini, parchi gioco e giardini pubblici :

a) di condurre i cani al guinzaglio;

b) di munirsi di apposita paletta o prodotto similare per la raccolta delle feci dei cani;

c) di rimuovere immediatamente le stesse feci;

d) di depositare le feci chiuse in sacchetti o involucri idonei, nei cassonetti stradali o, là dove

mancano, nei cestelli porta rifiuti;

e) di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o, comunque, pericolosi circolanti nei luoghi pubblici durante manifestazioni, feste, fiere, mercati ecc. e ovunque vi sia raggruppamento di persone e nei pubblici esercizi;

2) A Tutti i proprietari o affidatari di cani a qualunque titolo:

a) di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via;

b) di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini, ecc., per

prevenire eventuali aggressioni;

c) di educare i propri cani in modo da evitare che i continui latrati possano arrecare disturbo. 

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 83 comma 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.1954 n. 320, i cani da guardia possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; la medesima concessione è prevista per i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché per i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio.

DISPONE 

-- L'applicazione di una sanzione amministrativa pari a Euro 50,00, nel rispetto e con le modalità e i principi fissati dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative, per chiunque violi le disposizioni previste nella presente ordinanza.

-- La revoca dell'ordinanza n. 76/96;

-- La pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio nonché nei consueti modi e luoghi di diffusione;

-- Gli Agenti di Polizia Municipale e gli altri agenti di forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente;

-- E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente;

-- Le disposizioni della presente avranno efficacia dal 15° giorno successivo alla data della pubblicazione. 

AVVERTE 

  • che a norma dell'art. 8 del1a Legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.
  • che a norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n. 241/90, avverso alla presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Prefetto di Torino, oppure, in alternativa, ricorso al T.A.R. Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034).,

 

Dalla Residenza Municipale, 22/04/2002

Il SINDACO
LAURA OLIVIERO

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 2 Ottobre 2013

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