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REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO A MEZZO DI AUTOVETTURA IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Ai sensi dell'art. 3 Comma 11 della Legge Regionale n. 24 del 23/02/1995

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 16.5.2002 n. 47

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale del 21.12.2004 n. 81

 

Art. 1 – Definizione dell’Autoservizio di noleggio con conducente.

Art. 2 – Disciplina del servizio

Art. 3 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e figure giuridiche di gestione.

Art. 4 – Titoli preferenziali.

Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazione – Cause di impedimento.

Art. 6 – Contenuti del bando

Art. 7 – Rilascio dell’autorizzazione.

Art. 8 – Sostituzione alla guida.

Art. 9 – Durata dell’autorizzazione.

Art. 10 – Trasferibilità dell’autorizzazione.

Art. 11 – Inizio del servizio.

Art. 12 – Sanzioni

Art. 13 – Sospensione dell’autorizzazione.

Art. 14 – Revoca dell’autorizzazione

Art. 15 – Decadenza dell’autorizzazione.

Art. 16 – Determinazione del numero di autoveicoli da adibire al servizio.

Art. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione

Art. 18 Sostituzione del veicolo.

Art. 19 – Tariffe

Art. 20 – Svolgimento del servizio.

Art. 21 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

Art. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 23 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli.

Art. 24 – Comportamento degli utenti.

Art. 25 – Reclami.

Art. 26 – Vigilanza e contravvenzioni.

Art. 27 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali.

Art. 28 Commissione consultiva

Art. 29 – Disposizioni finali.

 

 

 

Art. 1 – Definizione dell’Autoservizio di noleggio con conducente.

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

 

Art. 2 – Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 – 85 e 93 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n . 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

a) dalla L. 15.01.1992, n. 21;

b) dal D.M. 15.12.1992, n. 572;

c) dal D.M. 20.04.1993;

d) dal D.L.vo 30.04.1992, n. 285;

e) dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

f) dal D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

g) dalla L.R. 04.01.2000, n. 1;

h) dalla L.R. 23.02.1995, n. 24;

  • dal D.Lg. 19.11.1997, n. 422;
  • dalle disposizioni del presente regolamento.

 

Art. 3 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e figure giuridiche di gestione.

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.

Non può essere rilasciato un numero di autorizzazione superiore al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di coloro elaborata dalla Provincia ai sensi dell’art. 16 del presente regolamento.

Chi intende ottenere l’autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Sindaco a seguito dell’emanazione di apposito bando di pubblico concorso.

I titolari di autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previste dall’art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443;

associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente:

Nei casi di cui al comma 4 è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente all’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione degli organismi medesimi.

In caso di recesso degli organismi di cui al comma 4, l’autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Nella domanda, a cui deve in un primo tempo essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza (certificabili nelle forme previste dalla normativa vigente) in conformità con l’art. 4, il titolare della ditta in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo art. 5, dove indicare:

  • Luogo e data di nascita;
  • Residenza ovvero domicilio, o sede dell’impresa, in un Comune della Regione;
  • Cittadinanza;
  • Codice fiscale;
  • Denominazione e/o ragione sociale;
  • Partita I.V.A.;

Contestualmente alla domanda devono essere rese le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1 D.P.R. n. 403/98 e all’art. 2 della Legge n. 15/68 relativamente a:

Data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.

I cittadini di Stato estero – membro dell’U.E. – residenti in Italia e i cittadini esteri non appartenenti all’U.E., che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

  • Posseno del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
  • Iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea;
  • Iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività di trasporto di persone;
  • Possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 4, lett. a), b) e c).

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2 D.P.R. n. 403/98 e all’art. 4 della Legge 15/68:

  • di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
  • di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art 5, comma 4, lett d) ed e);
  • di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell’autorizzazione da parte del Comune di Piossasco, nei quattro anni precedenti alla pubblicazione del bando. Le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma, saranno di verifica nelle forme previste dalla normativa vigente.

Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.

Art. 4 – Titoli preferenziali.

Per l’assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la commissione di cui all’art. 28, individua i titoli preferenziali che attestano la specifica professionalità del richiedente, fissando un apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali deve essere inserito quello di:

essere stato dipendente di un’ impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi; ed eventualmente quello di:

essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente nello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazione – Cause di impedimento.

L’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Prima di rilasciare l’autorizzazione deve essere verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

  • hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente di due anni per delitti non colposi;
  • hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;
  • hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 26.02.1958, n. 75;
  • risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956, n. 1423;
  • risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31.5.1965, n. 575.

Il possesso dei requisiti dell’idoneità morale continua e non essere soddisfatto fintantochè non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel ruolo Provinciale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 23.02.1995, n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all’entrata in vigore della suddetta L.R.

Il possesso del requisiti d’idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:

  • sono il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8, del D.Lvo 30.04.1992, n. 285, per l’iscrizione nella sezione A) del ruolo;
  • sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e b) del Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo codice della strada emanato con il D.P.R. 16.12.1992, n. 495, per l’iscrizione nella sezione B) del ruolo.

Sono altresì cause d’impedimento al rilascio dell’autorizzazione:

  • l’essere incorso in provvedimento di revoca o decadenza di precedente autorizzazione, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;
  • l’avere trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 – Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

  • numero delle autorizzazione da assegnare;
  • elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
  • indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  • indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  • schema di domanda per la partecipazione al concorso;
  • indicazione dei requisiti e delle causa di impedimento descritti nel precedente art. 5 e nel successivo art. 7, comma 2.

Art. 7 – Rilascio dell’autorizzazione.

“Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal dirigente competente nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal presente Regolamento. L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E’ invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente.

E’ inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercitati con natante.

Nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto deve essere verificato che lo stesso garantisca il servizio per il numero delle autorizzazioni rilasciate.

Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell’autorizzazione deve esse comprovata, a mezzo di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00;

L’assenza della titolarità di licenza per l’esercizio del servizio taxi.

Nel medesimo termine di cui al comma precedente deve essere comprovata:

  • mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà e la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente a mediante l’esibizione della relativa polizza di assicurazione R.C.
  • mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel Comune, presso cui deve sostare il veicolo a disposizione dell’utenza.

Dei provvedimenti finali inerenti la autorizzazione deve esserne informata la Provincia ai fini della tenuta dell’anagrafe provinciale”;

Art. 8 – Sostituzione alla guida.

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collocazione di familiari qualificati tali ai sensi dell’art. 230 bis del Codice civile, possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo. Tutti i precedenti soggetti devono essere iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/92.

Art. 9 – Durata dell’autorizzazione.

L’autorizzazione di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.

Nel caso venga accertato il venire meno dei requisiti di idoneità morale, deve esserne data notizia al ruolo provinciale presso la C.C.I.A.A.

Art. 10 – Trasferibilità dell’autorizzazione.

L’autorizzazione è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell’amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purchè iscritta nei ruoli di cui all’art. 6 Legge 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

  • sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Dirigente competente, ad altri, designati dagli eredi purchè iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico di noleggio con conducente, ed il possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco dei biennio, l’autorizzazione viene revocata e messa a concorso.

Ove subentri nell’autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere clic l’autorizzazione venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile per altri dodici di presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell’autorizzazione, entro il quale deve dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l’erede intenda proseguire l’attività, fermo restando quanto disposto al precedente comma, deve nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l’erede dimostri il possesso dei requisiti, l’autorizzazione non può più essere trasferita ad altri ma deve essere restituita al Comune.

Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

In tutti i casi si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione, l’iter relativo al trasferimento dell’autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11 – Inizio del servizio.

Il richiedente ha l’obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

Qualora il titolare dell’autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documento motivo, il Dirigente competente dispone la decadenza della stessa.

Il termine sopra indicato può, a motivata richiesta, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da causa di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all’interessato.

Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Municipale per l’accertamento delle caratteristiche fissate dal Comune.

Esperite le predette formalità, sulla licenza sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell’autovettura di cui sopra. La licenza deve sempre essere portata sull’autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre deve essere portato a bordo anche il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell’autovettura. L’autorizzazione deve essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art. 12 – Sanzioni

“Fatte salve le sanzioni previste dall'art.85, comma 4, del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, le violazioni al presente Regolamento sono così punite:

a) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con l'assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23, per:

a) la violazione dell'art.5, comma 2;

b) la violazione dell'art.8;

c) la violazione dell'art.11, comma 5;

d) la violazione dell'art. 17 commi I e 2;

e) il mancato rispetto dei divieti di cui all’art.23;

f) la violazione dell'art.25;

  • l’inosservanza dei limiti tariffari.”;

Art. 13 – Sospensione dell’autorizzazione.

L’autorizzazione viene sospesa dal Dirigente competente per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

  • violazione delle norme di cui all’art. 22;
  • violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 12, comma 2;
  • inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell’arco di due anni.

Il Dirigente competente dispone sul periodo di sospensione dell’autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.

La sospensione viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 14 – Revoca dell’autorizzazione

Il Dirigente competente dispone la revoca dell’autorizzazione dei seguenti casi:

  • violazione dell’art. 7, comma 2;
  • perdita in capo al titolare dell’autorizzazione, di uno dei requisiti di cui all’art. 5;

violazione dell’art. 10;

  • a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco del triennio adottati ai sensi dell’art. 13;
  • per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
  • per non avere messo in efficienza o sostituito l’autovettura che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell’art. 17, comma 6;
  • inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell’arco di tre anni;
  • accertati servizi abusivi di linea, ai sensi dei quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 23 gennaio 1986, n. 1.

La revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 15 – Decadenza dell’autorizzazione.

L’autorizzazione decade automaticamente, con l’obbligo per il Dirigente competente di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorno, al verificarsi dell’evento:

  • per non avere comprovato, nel termine di cui all’art. 7, comma 4, il possesso dei requisiti dal medesimo articolo prescritti;
  • per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall’art. 1 1, commi 1 e 3;
  • per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all’autorizzazione da parte del titolare della stessa;
  • per morte del titolare dell’autorizzazione, salvo quanto disposto dall’art. 10.

Del provvedimento devono esserne informate la Provincia e l’Ufficio provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 16 – Determinazione del numero di autoveicoli da adibire al servizio.

Il Comune, sentita la commissione consultiva di cui all’art. 28, stabilisce il numero delle autovetture per l’esercizio del servizio noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.

La Provincia, sentita la competente commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilità delle autorizzazioni, nei vari comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. n. 24/95.

Art. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:

  • all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” con lo stemma del Comune di Piossasco, come da allegato A);
  • una targa posteriore con la dicitura “NCC” inamovibile e recante il numero progressivo dell’autorizzazione e lo stemma del Comune di Piossasco come da allegato B);
  • all’interno del parabrezza ed in modo ben visibile all’utente, un cartello indicante il numero di autorizzazione.

I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono esserne informati il cliente e il competente ufficio comunale.

Prima dell’ammissione in servizio, agli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda di rilascio dell’autorizzazione.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della motorizzazione civile.

Ogni qualvolta la Polizia Municipale ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne, oltre l’ufficio comunale competente, l’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l’aggiornamento dell’anagrafe delle autorizzazioni.

Ove l’autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell’autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell’autoveicolo stesso, entro un termine fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell’autorizzazione a norma dell’art. 14.

Art. 18 Sostituzione del veicolo.

Nel caso del normale periodo di validità dell’autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal dirigente competente alla sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell’attività di noleggio, purchè in idoneo stato d’uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale.

Nell’ipotesi prevista al comma 1, sull’autorizzazione viene apposta l’annotazione relativa alla modifica intervenuta. Di tale annotazione ne viene data notizia alla Provincia.

Art. 19 – Tariffe

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l’utenza e il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti. Nel rispetto di tale disposizione è facoltà del Comune, sentita la commissione consultiva di cui all’art. 28, prevedere l’introduzione di abbonamenti speciali per anziani, turisti e disabili.

I tariffari sono vidimati dal competente ufficio comunale, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.

I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

Art. 20 – Svolgimento del servizio.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. E’ facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.

Come previsto dal comma 1 dell’art. 4 L. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell’handicap non può costituire motivo di rifiuto della prestazione.

Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria all’incarrozzinamento deisoggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.

Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.

E sempre consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatte salve le eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.

Il Comune, nel cui non è esercito il servizio taxi, può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi ed individuate dal Comune.

Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, i Comuni in cui si esercito il servizio taxi, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto persone, possono consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente. La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito passeggeri.

I Comuni di minori dimensioni, individuati dalla C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 14, comma 3, della Legge 21/92, stabiliscono, nei regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, con le autovetture immatricolate per l’esercizio del servizio taxi, applicandosi la regolamentazione dettata per quest’ultimo servizio solo ai fini dello stanziamento, che dovrà avvenire nei luoghi della città individuati dal Comune sentita la competente commissione consultiva, e del prelevamento dell’utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate per i servizi di noleggio con conducente.

Art. 21 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

Previa autorizzazione dell’ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l’espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea stessi.

Nel rispetto della vigente normativa, l’autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell’ente concedente.

Art. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap

Il trasporto di soggetti portatori di handicap deve essere garantito. E’ obiettivo generale del Comune garantire la fruibilità dei servizi pubblici a tutti i cittadini indistintamente, tramite sistematici interventi strutturali. Il Comune attraverso la commissione consultiva individua n. 1 veicolo tra quelli già esistenti da attrezzare a trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 118/71 e del regolamento approvato con D.P.R. 384/78, sostituito dal D.P.R. 24.7.1966, n. 503.

Art. 23 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli.

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

  • far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche nei periodi di sosta;
  • portare animali propri sull’autoveicolo;
  • deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all’atto della definizione del servizio;
  • fermare o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiora o di evidente pericolo.

Art. 24 – Comportamento degli utenti.

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

  • fumare in vettura;
  • gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  • pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  • aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
  • insudiciare o deteriorare l’autovettura e le sue apparecchiature;
  • compiere atti contrari alla decenza e il buon costume;
  • pretendere che il trasporto avvengain violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell’autovettura.

Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all’autovettura, l’inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente da diritto al conducente di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, richiedere l’intervento della forza pubblica.

Art. 25 – Reclami.

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati alcompetente ufficio comunale; l’indirizzo e il numero di telefono dell’ufficio comunale sono inseriti, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull’autovettura.

Art. 26 – Vigilanza e contravvenzioni.

La vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari del Comune e della Provincia all’uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Art. 27 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative all’approvazione e modifica del presente regolamento, nonché le deliberazioni della Giunta Comunale relativa alla determinazione del numero delle autorizzazioni non sono applicabili se non sono sottoposte al preventivo esame per la Commissione Consultiva provinciale ai sensie per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, della L.R. 24/95 e della L.R. 4.1.2000 n.1.

Art. 28 Commissione consultiva

Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio, all’applicazione del regolamento e all’assegnazione delle autorizzazioni, il Consiglio Comunale provvede, entro se mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della L. 21/92, così composta:

  • dal Dirigente responsabile del servizio o da un funzionario da questi delegato, che la presiede;
  • dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
  • dai soggetti individuati dall’art. 5, comma 3, lettere l), g), h) e i) della L.R. n. 24/95 come modificato dall’art. 1, comma 1 dalla L.R. n. 27/97.

Ogni ente o organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

La commissione dura in carica quattro anni.

La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il presidente convoca la commissione stabilisce l’ordine del giorno. Il presidente è altresì tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità previo il voto del presidente.

I pareri di competenza della commissione devono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere indipendentemente all’acquisizione del parere.

Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all’art. 6 lacommissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

Quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il presidente può avocare a se i poteri e le funzioni della commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Art. 29 – Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all’art. 2 e agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.