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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2012

Art.

1

Oggetto del regolamento

Art.

2

Imposta riservata allo Stato

Art.

3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

Art.

4

Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

Art.

5

Base imponibile delle aree fabbricabili

Art. 6 Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagili / inabitabili
Art. 7 Unità immobiliari appartenenti a Cooperativa edilizia nonchè alloggi assegnati dagli Istituti Pubblici

Art.

8

Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE

Art.

9

Esenzioni e altre forme di agevolazione

Art.

10

Versamenti e interessi

Art.

11

Rimborsi e compensazione

Art.

12

Dichiarazione

Art.

13

Crediti tributari di modesta entità

Art.

14

Potenziamento dell’Ufficio Tributi

Art.

15

Disposizioni finali

 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

  • Il presente regolamento disciplina l¢applicazione nel Comune di Piossasco dell'imposta municipale propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
  • Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
  • Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
  • Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Piossasco .

 

 

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 

  • Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
  • Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
  • La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

 
ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO
  • Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
 

 

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214

  • Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
  • Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
  • Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
  • A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
  • In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
  • Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 6- BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

 

ART 7.-UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI 

  • Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale e l’aliquotaIMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata alle abitazioni. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

 

ART. 8- UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

  • Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  • Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

 

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE 

  • Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  • Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
  • Le esenzioni di cui al comma 1 e2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
  • I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
  • del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
  • del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
  • del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000
  • Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 in quanto il Comune di Piossasco risulta inserito nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

 

ART. 10– VERSAMENTI ED INTERESSI 

  • Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
  • Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell’articolo 13 del D.L. 201/2011.
  • I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore a euro 5,00.
  • Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari oinferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
  • Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

 

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

  • Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
  • Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
  • Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare .
  • Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

 

ART. 12 - DICHIARAZIONE

 

  • I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
  • Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
  • Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal primo gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

 

ART. 13 – CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITÀ

  • Ai sensi dell’art. 1 , comma 168, della Legge 27 dicembre 2006 n. 289, non sono dovute le somme per importi annui dell’ Imposta Municipale Propria inferiori a € 5,00, da non intendersi in ogni caso come franchigia.
  • Tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e riscossione non sono invece dovute, in termini di accertamento, somme inferiori ad € 15,00. Tale importo minimo deve intendersi comprensivo di sanzioni e/o interessi.”

 

ART. 14 - POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI 

Al fine del potenziamento della lotta all’evasione fiscale viene riconosciuto un compenso incentivante atto a remunerare le specifiche professionalità del personale dell’Ufficio Tributi, in corrispondenza della realizzazione di progetti diretti al recupero di produttività secondo la normativa contrattuale vigente ed in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.

 

ART. 15 –DISPOSIZIONI FINALI

  • È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
  • Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012.