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REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E PER
L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTRONICI
DI INTRATTENIMENTO O DA GIOCO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27.11.2014

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INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Obiettivi
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Prescrizioni d’esercizio

CAPO II - SALE GIOCHI, PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI

Art. 5 - Caratteristiche dei locali ove si pratica il gioco
Art. 6 - Installazione degli apparecchi
Art.7 - Obblighi per i titolari di sale giochi, circoli privati ed esercizi pubblici ove siano installati apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art. 110 del T.U.L.P.S.
Art. 8 - Procedimento per l’apertura o il trasferimento delle sale giochi
Art. 9 - Orari di apertura

CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

Art. 10 - Installazione degli apparecchi da intrattenimento presso gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.
Art. 11 - Orari

CAPO IV – ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

Art. 12 Condizioni per l’installazione di apparecchi da intrattenimento

CAPO V - SANZIONI

Art. 13 Sanzioni

CAPO VI - DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 14 Disciplina transitoria

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CAPO I: NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina:

i requisiti per l’apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite “sale giochi”), nonché le modalità per la loro gestione

i requisiti per effettuare l’installazione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773, da collocare negli esercizi non in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., nonché, le modalità per la loro gestione.

ART. 2 - Obiettivi

La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 6.05.1940 n. 635, nonché alla normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettorialedel Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.10.2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.01.2007 nonché del decreto del Direttore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011.

Il Comune, con il presente regolamento, si prefigge l’obiettivo di assicurare che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l’ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l’utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

ART. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l’installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomaticied elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici ( ad es. flipper , juke box ecc);

b) giochi leciti, si considerano tali

    • i giochi tradizionali ( ad es. carte, bocce, giochi da tavoli, ecc)
    • apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in :
      • apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo ( ad es. biliardo, juke box, calcio balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
      • apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. ( c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- A.A.M.S.e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’art. 14 bis c. IV del d.p.r. 26.10.72 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze –A.A.M.S., nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità , che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali:
      • apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (VLT , video lottery terminal): gli apparecchi da intrattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all’art. 14- bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
      • apparecchi di cui all’art. 110, c. 7 lett.a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor ( ad esempio gru, pesche di abilità, ecc) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
      • apparecchi di cui all’art. 110, c. 7 lett. c) del .T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi ( ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

c) apparecchi per l’esercizio del gioco d’azzardo: gli apparecchi e congegni automatici,

semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l’installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in naturao vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all’art. 110, c. 6 T.U.L.P.S.;

d) giochi a distanza i giochi pubblici gestititi da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.PS.

  • bar, caffè ed esercizi assimilabili ( in possesso di licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S.)
  • ristoranti, trattorie, osterie ed esercizi assimilabili( in possesso di licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S.)
  • alberghi e strutture ricettive assimilabili ( in possesso di licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S.)
  • circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservata ai soli associati, purchè in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ( in possesso di licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S.);
  • agenzia di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall’art. 38 cc.2 e 4 del D.L. 4.07.2006 n. 223, convertitodalla L. 4.08.06 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici ( in possesso di licenza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S.)
  • sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29 di licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S.)

f) superficie di somministrazione: la superficie dell’esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande

g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell’esercizio, destinata alla commercializzazione di prodotti da gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi

h) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dal D.Lgs. 59/2010

i) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell’esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini id prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché in linea generale, dagli spazi interdetti al pubblico;

l) area separata: area specificatamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l’accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18;

m) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall’Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d’azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all’installazione di apparecchi da trattenimento;

n) tariffa del biliardo: il costo della singola partita-o quello orario- per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informare i giocatori.

ART. 4 – Prescrizioni di esercizio

Nelle sale gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all’installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l’offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. Sono inoltre stabilite le seguenti prescrizioni:

    • essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata e delimitata attraverso opportuni elementi di separazione rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L’esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di documenti di riconoscimento valido.
    • Non possono essere installati in esercizi situati all’interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati, nelle mense.

Il numero massimo di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio è determinato dal Decreto del Direttore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.11

All’ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di anni 18; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all’esterno di ciascun apparecchio

Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7 dl T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

In nessun caso, è consentita l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. all’esterno dei locali autorizzati all’esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali

I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell’insegna od in messaggi pubblicitari il termine “casinò”, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né in altri termini che richiamino il concetto del gioco d’azzardo, né altri termini similari ingannevoli

Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall’art. 110 del T.U.L.P.S. hanno l’obbligo di esporre all’interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimati dalla Questura di Torino

Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili , pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimentocon vincita in denaro hanno, altresì, l’obbligo di apporre a proprie spese , in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso avente le caratteristiche e il testo riportato all’art. 7 del presente Regolamento. Inoltre, il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l’opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d’importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell’apparecchio

CAPO II: SALE GIOCHI, PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI

ART. 5 - Caratteristiche dei locali ove si pratica il gioco

L’apertura di nuovi locali e il trasferimento di sede di quelli esistenti avviene nel rispetto dei seguenti principi

  • L’apertura di nuovi esercizi o il trasferimento di sede di quelli esistenti è consentita qualora sia osservata la distanza minima di m. 600 rispetto a scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, strutture sanitarie e socio-sanitarie, quali ambulatori, case di cura, comunità terapeutiche, strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali, luoghi sportivi e di aggregazione giovanile o di anziani, quali oratori, centri di incontro ed in genere di altri punti sensibili.

Con provvedimento di Giunta potranno essere individuati ulteriori punti definiti sensibili.

  • La distanza minima è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell’esercizio e delle strutture definite come punti sensibili, nonché dell’area sopra individuata. Detta distanza è misurata con un margine di tolleranza non superiore al 3%.

IN ORDINE ALLE SALE GIOCO

  • Deve essere soddisfatto il fabbisogno a parcheggi, determinato secondo i criteri adottati dalla Regione Piemonte per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a norma dell’art. 8 della D.G.R. 8.02.2010 n. 85-13268. In materia di parcheggi sono pertanto applicabili all’apertura delle sale giochi tutte le disposizioni regionali e comunali previste per questa tipologia di esercizi pubblici ad eccezione delle disposizioni agevolative previste per gli esercizi ubicati nelle realtà minori a rischio di desertificazione, così come definite all’art. 5, comma 3 della predetta disciplina regionale
  • I locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell’esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla legge 13/89
  • I locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d’uso compatibile.
  • I locali devono essere di altezza non inferiore a m. 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8; i predetti requisiti devono essere asseverati da documentazione grafico/ progettuale sottoscritta da professionista abilitato.
  • La somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all’attività di sala giochi ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 29.12.2006 n. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi; la superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla domanda di esercizio.
  • L’attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di déhors esterni all’esercizio.
  • Non è consentito l’insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione abitativa, come da norme edilizie vigenti.

ART.6 - Installazione degli apparecchi

In nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all’esterno dei locali oggetto di licenza per l’esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

I congegni da trattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l’accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

ART.7 - Obblighi per i titolari di sale giochi, circoli privati ed esercizi pubblici ove siano installati apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773.

I titolari degli esercizi sopra descritti hanno l’obbligo di

  • esporre all’interno dell’esercizio, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti prescritta dalla Questura di Torino;
  • apporre in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile, stampato a colori e leggibile da parte dei fruitori, un avviso al pubblico redatto a cura e spese dell’esercente con l’uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l’inalterabilità sul fac-simile della locandina pubblicata allo scopo sul sito del Comune;
  • impedire l’utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell’art. 110 T.U.L.P.S. ai minori di anni 18;
  • rispettare gli orari di esercizio stabiliti dal Comune di cui al successivo art. 9.

ART. 8 - Procedimento per l’apertura o il trasferimento delle sale giochi

Per l’apertura o il trasferimento di una sala giochi occorre presentare al competente ufficio comunale domanda di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773)

L’esame della domanda di apertura o trasferimento è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

  • certificato di tecnico abilitato in merito alla regolarità degli impianti ivi installati
  • planimetria in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, con indicata l’eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande
  • planimetria firmata da tecnico abilitato che asseveri la disponibilità dei parcheggi in conformità a quanto richiesto al terzo cpv dell’art. 5
  • dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestante la conformità di cui al quinto cpv dell’art. 5
  • la documentazione di cui al sesto cpv dell’art. 5
  • atto di impegno del titolare all’applicazione delle misure di cui all’art. 7.

Oltre quanto previsto dal presente articolo sono fatti salvi i requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, con riferimento agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. e alla legislazione antimafia, nonché la rispondenza dei locali ai requisiti di carattere igienico-sanitario, urbanistico ed edilizio, di sorvegliabilità ai sensi dell’art. 153 del Regolamento di pubblica Sicurezza e di conformità alla normativa di prevenzione incendi.

ART. 9 - Orari di apertura

L’orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall’esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e h. 24.00 con l’osservanza della prescrizione contenuta al comma 2.

Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110 del testo Unico di pubblica Sicurezza, ovunque siano installati (esercizi pubblici e/o circoli) possono essere messi in esercizio tra le h. 15.00 e le h. 23.00; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

CAPO III: INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART.10 - Installazione degli apparecchi da intrattenimento presso gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del t.u.l.p.s.

Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:

  • sia garantita la differenziazione dell’offerta di gioco, attraverso l’installazione di apparecchi alternativi a quelli dell’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
  • i congegni di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
  • il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna all’esercizio.

ART. 11 - Orari

L’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 15.00 e l’orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 23.00. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.

CAPO IV: ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 12 - Condizioni per l’installazione di apparecchi da intrattenimento

I congegni da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all’interno degli esercizi commerciali non compresi tra quelli indicati all’art. 10 previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. 7.08.90 n. 241, utilizzando apposita modulistica predisposta dall’Ufficio Commercio ed a condizione che:

  • sia garantita la differenziazione dell’offerta di gioco, attraverso l’installazione di apparecchi alternativi a quelli dell’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  • i congegni di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata, opportunamente differenziata attraverso elementi si separazione rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale, finalizzata a favorire l’inibizione del gioco ai minori ed evitare l’induzione al gioco delle persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione;
  • il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell’esercizio;
  • siano rispettati gli orari di attivazione degli apparecchi da gioco previsti all’art. 11;
  • in merito alle distanze, siano rispettate le prescrizioni di cui all’art. 5.

Non è ammessa la collocazione/installazione di nuove macchine distributrici automatiche di lotterie gratta e vinci negli esercizi commerciali.

CAPO V: SANZIONI

ART. 13- Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni di settore sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 come previsto dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

CAPO VI: DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 14 - Disciplina transitoria

Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono predisporre una relazione in cui si evidenzino le difformità rispetto alla disciplina contenuta nel presente regolamento, con particolare riguardo alla separazione dell’area dedicata al gioco.

La relazione dovrà inoltre contenere indicazione delle misure che si possono intraprendere e dei relativi tempi di realizzazione per conformarsi quanto più possibile alle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 9 del presente regolamento.

In tal caso, i gestori degli esercizi e sale giochi, dovranno ottemperare a quanto programmato nella relazione entro i successivi 120 gg, in assenza di adempimento, sarà attivato il procedimento sanzionatorio.

 

Data ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2015