Città di Piossasco - Piazza Tenente Nicola, 4 - 10045 Piossasco (TO) - Tel. 011/90.271 - Fax 011/90.27261


>>Home Page

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLE FOGNATURE E SCARICHI CIVILI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale 14.12.1982 n. 140

Art. 1 – Obbligo di imissione in fognatura.

Art. 2 – Qualità delle imissioni.

Art. 3 - Adeguamento degli scarichi.

Art. 4 – Avviso per l’allacciamento della fognatura comunale.

Art. 5 – Esecuzione d’ufficio del collegamento alla fognatura comunale.

Art. 6 – Opere di allacciamento e collaudo.

Art. 7 – Spese per le opere di allacciamento

Art. 8 – Riparazione dei condotti di allacciamento compreso tra il fabbricato ed il collettore pubblico.

Art. 9 – Domanda al Sindaco per effettuare l’allacciamento della fognatura comunale.

Art. 10 – Rilascio autorizzazione.

Art. 11 – Titolo di proprietà delle tubazioni degli allacciamenti

Art. 12 – Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti.

Art. 13 – Obbligo di servirsi degli imbocchi predisposti durante la costruzione del collettore comunale.

Art. 14 – Diritto di passaggio attraverso le proprietà di condominio.

Art. 15 – Scarichi sotterranei.

Art. 16 – Manutenzionee riparazioni straordinarie della rete fognante.

Art. 17 – Liquidazione e pagamento delle riparazioni a carico degli utenti.

Art. 18 – Visite d’ufficio.

Art. 19 – Riparazione ai collettori comunali.

Art. 20 – Prescrizioni per gli insediamenti da realizzarsi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21 – Scarichi di autorimesse e depositi carburanti e autolavaggi.

Art. 22 – Abitabilità ed usabilità dei nuovi insediamenti.

Art. 23 – Difformità delle opere fognarie.

Art. 24 – Durata dell’autorizzazione allo scarico.

Art. 25 – Responsabilità del titolare dell’autorizzazione.

Art. 26 – Scarichi vietati.

Art. 27 – Scarichi di ditte autospurgo pozzi.

Art. 28 – Deroghe.

Art. 29 – Entrata in vigore.

Art. 30 – Scarichi di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

Art. 31 – Revoche.

------------------------------------------------------------------

Art. 1 – Obbligo di imissione in fognatura.

Nel territorio comunale, indipendentemente dal fatto che esso sia ancora parzialmente servito da un impianto di fognatura, tutti gli scarichi liquidi provenienti dalle attività industriali, artigianali, zooagricole, nonché gli scarichi civili, ricadenti in un raggio di 100 mt. dai collettori comunali devono essere condotti a mezzo di idonee tubazioni al punto di allacciamento con canali di fognatura secondo le norme riportate negli articoli che seguono.

Per gli stabili serviti da pozzi neri e pozzi perdenti o con scarichi in superficie od in corso d’acqua superficiale è concesso un termine di mesi sei dalla data di attivazione dell’impianto di fognatura per effettuare gli allacciamenti alla fognatura comunale.

In casi particolari potrà l’Amministrazione comunale imporre l’allacciamento anche se la distanza è maggiore dei 100 mt. (ad esempio quando più costruzioni possono consorziarsi per l’esecuzione di fognatura privata per l’allaccio).

Qualora la condotta di allacciamento, posata sul suolo pubblico, o suolo privato di pubblico uso abbia caratteristiche di collettore secondario, l’autorizzazione potrà essere subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune nella quale saranno previste le norme tecniche di esecuzione ed il rimborso, in caso di futuri allacciamenti, di una quota parte della spesa sostenuta, in relazione alla volumetria degli stabili da allacciare.

E’ vietato nel modo più assoluto, di effettuare qualsiasi scarico in altri corpi ricettori, fatte salve le autorizzazioni che potranno essere concesse dagli enti proprietari e dagli enti competenti a norma della legge 10.5.1976 n. 319.

 

Art. 2 – Qualità delle imissioni.

Per tutti gli scarichi immessi nella fognatura comunale, dovranno essere rispettate le norme ed i limiti biochimici, chimici, fisici, qualitativi e quantitativi contenute nelle leggi dello Stato n. 319 del 10.5.1976, n. 544 del 10.8.1976 e 690 dell’8.10.1976 e n. 650 del 24.12.1979 e Regionale n. 49 del 20.10.1977 e successive determinazioni parametriche determinate dal Comune di Piossasco, gestore diretto dell’impianto di depurazione.

 

Art. 3 - Adeguamento degli scarichi.

Per tutti gli scarichi già in essere non rientranti nelle norme previste dal precedente art. 1 e cioè per quelli in cui non sia possibilel’immediato allaccio alla rete fognante comunale, gli scarichi indipendentemente dal corpo ricettore, dovranno tendere ad adeguarsi alle direttive 10.1.1981 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque e del P.R.Q.A. Regionale secondo le disposizioni particolari di cui al successivo art. 30 del presente regolamento.

Si potranno soltanto riparare e mantenere i pozzi e sistemi di smaltimento in uso adeguandoli al disposto di cui all’art. 30, limitatamente al periodo necessario per la realizzazione in zona della rete fognante comunale. Tutti i proprietari degli insediamenti rientranti nelle condizioni previste dal precedente art. 1 dovranno entro il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 4 provvedere a loro cura e spese, all’espurgo completo e alla disinfezione e soppressione dei pozzi neri a tenuta stagna e/o perdenti mediante il loro riempimento con materiale inerte, ed all’allacciamento degli scarichi privati alla fognatura comunale con le modalità previste dal seguente regolamento.

 

Art. 4 – Avviso per l’allacciamento della fognatura comunale.

A misura che entreranno in esercizio i nuovi canali di fognatura il Sindaco darà avviso mediante pubblici manifesti, o con altri mezzi idonei, ai proprietari degli stabili che dovranno essere allacciati a tenori dell’art. 1.

 

Art. 5 – Esecuzione d’ufficio del collegamento alla fognatura comunale.

Quando siano trascorsi i termini fissati per l’allacciamento alla fognatura o per la regolarizzazione di quella esistente, il Sindaco previa diffida e con ordinanza, provvederà d’ufficio, a spese dei proprietari inadempimenti, alla compilazione del progetto della canalizzazione ed alla esecuzione dei lavori (eventualmente anche quelli relativi alle canalizzazioni interne degli edifici) sempre a spese dei proprietari inadempienti. Le spese anzidette saranno conteggiate sulla base dell’elenco prezzi del Collegio Costruttori della Provincia di Torino maggiorate del 20% per spese generali.

In caso di esecuzione d’ufficio dei lavori, trattandosi di pubblico servizio, la ripartizione delle somme avverrà con la procedura di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639.

 

Art. 6 – Opere di allacciamento e collaudo.

Le opere di allacciamento ai collettori comunali dovranno essere eseguite da privati, previa presentazione di regolare domanda e progetto tecnico da parte del proprietario o Amministratore dello stabile stesso del Comune.

Dopo aver ottenuto la regolare autorizzazione, il proprietario o Amministratore, a lavori ultimati, prima di iniziare il reinterro degli scavi, deve richiedere il collaudo dell’Ufficio Tecnico Comunale dei lavori eseguiti.

 

Art. 7 – Spese per le opere di allacciamento.

Le spese per le opere di allacciamento eseguite direttamente dal proprietario sono a carico della proprietà dell’immobile.

 

Art. 8 – Riparazione dei condotti di allacciamento compreso tra il fabbricato ed il collettore pubblico.

Tutte le riparazioni in sede stradale pubblica o privata di uso pubblico, devono essere eseguite a cura e spese dei proprietari o amministratori degli stabili, previa richiesta scritta e documentata e conseguente autorizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, la quale dovrà riportare tutte le norme tecniche di esecuzione e ripristino.

 

Art. 9 – Domanda al Sindaco per effettuare l’allacciamento della fognatura comunale.

Il permesso dovrà essere richiesto al Sindaco dal proprietario o dall’Amministratore dell’insediamento interessato.

La domanda in bollo dovrà essere corredata delle seguenti indicazioni e documenti:

  • Nome, cognome e generalità: codice fiscale (o ragione sociale) del richiedente l’autorizzazione;
  • Residenza dello stesso;
  • Dichiarazione dalla quale risultino:
  1. per gli edifici civili:

numero degli alloggi e relativi servizi igienici.

  1. per gli edifici di carattere commerciale o artigianale

superficie di calpestio e servizi igienici.

  1. per le industrie, magazzini all’ingrosso e supermercati:

numero degli addetti

superficie di calpestio

numero dei servizi igienici, spogliatoi e docce.

  • Planimetria di progetto in scala 1:500 indicate lo sviluppo della rete fognante da realizzarsi, con l’esatto punto di imissione al collettore comunale e l’esatta ubicazione e superficie dell’insediamento da servirsi con la fognatura, particolari di allacciamento in scala 1:20 e profilo longitudinale, estratto del P. di F. e P.R.G.C. – estratto di mappa.
  • In caso di insediamento produttivo planimetria e relazione tecnica degli impianti specifici per il trattamento delle acque di lavorazione e planimetria dello stabilimento indicante le reti fognanti bianche, nere e tecnologiche.
  • Dichiarazione riportante: l’eventuale impiego e deposito di sostanze tossiche specificando quali e se si è in possesso della relativa autorizzazione.
  • Dichiarazione su carta di corso legale del titolare dell’attività produttiva o un suo legale rappresentante della presenza (o assenza) di scarichi di lavorazione.

Per tutti gli insediamenti siano essi civili, industriali, zooagricoli che oltre al collegamento alla rete dell’acquedotto comunale disponessero di pozzi di captazione sotterranea di acqua per i diversi usi dovrà essere dichiarata la portata e la profondità nella dichiarazione di cui al punto c) del presente articolo e l’ubicazione della proprietà in planimetria di cui al punto d) del presente articolo.

 

Art. 10 – Rilascio autorizzazione.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata:

  • per i nuovi insediamenti produttivi attivati dopo l’entrata in vigore nella legge 10.5.1976 n. 319 art. 12, all’osservanza dei limiti finali di accettabilità stabiliti nelle tabelle A), B), C), allegate alla legge stessa, nei modi e tempi prescritti.

Inoltre l’osservanza delle prescrizioni contemplate nella Legge Regionale dell’8.11.1974 n. 32 e successive modificazioni L.R. 49.

  • per gli insediamenti produttivi esistenti, l’adeguamento della limitazione di accettabilità degli scarichi attuali secondo le prescrizioni delle tabelle A), B), C) allegate alla legge stessa, nei modi e termini prescritti.

Per lo scarico in corsi d’acqua demaniali o privati (canali irrigui, di bonifica, ecc.) l’interessato dovrà ottenere altresì regolare concessione dai titolari.

 

Art. 11 – Titolo di proprietà delle tubazioni degli allacciamenti

Tutti i collettori siti in sede stradale, sia pubbliche che private di pubblico transito, sono di esclusiva proprietà del Comune.

 

Art. 12 – Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti.

I condotti per gli scarichi di ogni natura, tanto interni che esterni alle proprietà dovranno avere un diametro interno non inferiore a cm. 15 ed essere fatti con tubi impermeabili così classificati:

  • tubi di grès
  • tubi in fibrocemento tipo pesante per fogna (P)
  • tubi in “gheberit”
  • tubi in PVC per fognatura (supertubo)

I diametri delle tubazioni di allacciamento al collettore principale non dovranno superare il diametro del collettore stesso ed avere pendenza non inferiore all’1%.

Gli allacciamenti nel condotto comunale dovranno essere eseguiti ad un’altezza tale che dal fondo scorrevole della condotta principale vi sia almeno un dislivello di cm. 30.

Non potranno in sede stradale essere costruite tubazioni longitudinalmente al fronte dell’insediamento, salvo casi speciali da determinarsi dall’Autorità comunale.

Nella proprietà privata dovrà essere realizzato un pozzetto d’ispezione avente dimensioni minime cm 40x40 che dovrà contenere un sifone con bocca d’ispezione.

A norma dell’art. 9 – Legge 10.5.1976 n. 319 – deve essere eseguito un pozzetto d’ispezione per campionamento delle acque scaricate.

Per gli insediamenti produttivi il pozzetto dovrà avere dimensioni minime 50x50, con chiusino in ghisa carreggiabile e ubicato all’esterno della proprietà, adiacente alla recinzione.

Gli scarichi degli acquai e lavandini e di qualsiasi acque di rifiuto potranno avere tubi distinti, oppure essere uniti ai condotti verticali dei gabinetti.

Nel primo caso potranno essere muniti di chiusura idraulica soltanto alle estremità inferiori, nel secondo caso dovranno immettersi nel condotto verticale dei gabinetti con sifone.

Le ramificazioni della fognatura interna di una o più proprietà dovranno riunirsi nel cortile e negli anditi privati per raggiungere poi con un unico tubo il collettore comunale.

Per gli insediamenti produttivi lo scarico delle acque piovane dovrà essere immesso nella fognatura comunale separatamente dalle acque nere e tecnologiche.

Per tutte quelle situazioni in cui per ragioni obiettive non potranno essere rispettate le norme tecniche del presente articolo l’autorità concedente l’autorizzazione all’allacciamento potrà in sede di approvazione del progetto apportare quelle varianti necessarie al caso.

 

Art. 13 – Obbligo di servirsi degli imbocchi predisposti durante la costruzione del collettore comunale.

 

Per le immissioni nel collettore i proprietari degli insediamenti da allacciare dovranno servirsi degli eventuali imbocchi disposti durante la costruzione del collettore comunale.

 

Art. 14 – Diritto di passaggio attraverso le proprietà di condominio.

 

Se fosse necessario costruire nuovi canali di allacciamento al collettore o spostare o restaurare canali già esistenti attraverso proprietà private comuni o condominiali, i proprietari e i condomini in seguito ad ordinanza del Sindaco saranno obbligati a concedere, previo pagamento di indennizzo, il passaggio attraverso le proprietà medesime.

La risoluzione delle eventuali controversie sull’ammontare dell’indennità sarà demandata al competente Giudice ordinario. Le disposizioni di cui sopra sono applicabili solo quando le condotte non possono raggiungere per ragioni tecniche il collettore comunale a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.

 

Art. 15 – Scarichi sotterranei.

 

E’ fatto obbligo di allacciamento alla rete fognaria anche di quegli scarichi che si trovassero al di sotto del piano fognario.

 

Art. 16 – Manutenzionee riparazioni straordinarie della rete fognante.

La manutenzione e le riparazioni straordinarie della rete di adduzione fognante sulle proprietà private degli insediamenti sono a totale carico del privato proprietario.

Per le riparazioni straordinarie dei collettori comunali originate da manomissioni, cattivo uso, trascuranza o trasgressione al presente regolamento da parte degli utenti di un insediamento, le spese sostenute saranno a carico del proprietario dell’insediamento stesso.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei collettori pubblici, primari e secondari, situati su strade pubbliche o private di pubblico transito o terreni privati, è a carico esclusivo del Comune di Piossasco.

 

Art. 17 – Liquidazione e pagamento delle riparazioni a carico degli utenti.

La liquidazione delle spese delle riparazioni nel caso in cui siano dovute dal proprietario a termine dell’articolo precedente sarà determinata a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale e notificata al proprietario.

L’interessato potrà entro il termine di quindici giorni dalla notifica far pervenire per iscritto a protocollo del Comune eventuali osservazioni in proposito indirizzate al Sindaco, trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni, la liquidazione diventerà definitiva e dovrà farsene pagamento al Comune, in conformità del R.D. 14.4.1910 n. 639.

 

Art. 18 – Visite d’ufficio.

Il Sindaco potrà, a mezzo dei suoi incaricati muniti di autorizzazione scritta, procedere d’ufficio alla visita della fognatura interna agli insediamenti, in qualsiasi momento, al fine di constatarne lo stato di manutenzione e di funzionamento.

 

Art. 19 – Riparazione ai collettori comunali.

Qualora per qualsiasi ragione si verificassero inconvenienti nei collettori comunali, richiedenti temporanee interruzioni delle immissioni da parte dei privati, il Comune addiverrà il più sollecitamente possibile alle necessarie riparazioni, senza che da parte dei privati possa essere preteso alcun risarcimento.

 

Art. 20 – Prescrizioni per gli insediamenti da realizzarsi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Per tutti gli insediamenti da realizzarsi si dovrà unitamente al progetto esecutivo da presentarsi per l’ottenimento della concessione ad edificare a norma della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 n. 10 del 28.1.1977 statale presentare anche specifico progetto di allacciamento delle reti fognanti esistenti nel rispetto delle norme tecniche del presente regolamento.

Per gli insediamenti industriali non assimilabili ai civili ai sensi della Legge Statale n. 690 dell’8.10.1976 all’atto della presentazione degli elaborati progettuali tendenti ad ottenere la concessione ad edificare, dovrà essere presentato anche il progetto di impianto di pretrattamento delle acque tecnologiche per il raggiungimento dei limiti biochimici fisici, chimici, qualitativi, quantitativi tabellari contenuti nella tabellaA) della Legge Statale n. 319 del 10.5.1976 e successive modificazioni.

Il Comune invierà a n orma dell’art. 4 della Legge Regionale n. 32 integrata dalla Legge Regionale n. 49 del 20.10.1977 detto progetto alla Commissione Tecnica Regionale per l’ottenimento del parere di competenza.

Solo dopo avere ricevuto parere favorevole per l’impianto di pretrattamento delle acque il Comune potrà concedere la concessione ad edificare.

Tale norma si applica in caso anche di ampliamento o ristrutturazione degli insediamenti in oggetto.

 

Art. 21 – Scarichi di autorimesse e depositi carburanti e autolavaggi.

Le immissioni in canali di fognatura degli scarichi provenienti da autorimesse e autolavaggi sono assimilate agli scarichi civili e pertanto valgono le disposizioni di cui agli articoli precedenti ed in particolare:

nelle autorimesse ed autolavaggi, nel locali deposito di carburanti e simili, i pavimenti dovranno essere costruiti con materiale incombustibile ed impermeabile alla benzina e dovranno presentare pendenze sistemate verso uno o più fossi di raccolta di capacità corrispondente a quella complessiva dei serbatoi delle macchine.

Tali fosse saranno costruite secondo i tipi approvati dal Comune e muniti di dispositivo separatore di olio e di benzina atti ad impedire che detti liquidi passino nei condotti della fognatura comunale e negli altri sistemi di smaltimento ammessi in ottemperanza del presente regolamento.

 

Art. 22 – Abitabilità ed usabilità dei nuovi insediamenti.

L’abitabilità ed usabilità dei nuovi insediamenti fatto salvo quanto prescritto dalla legislazione urbanistica Legge Statale n. 10 del 28.1.1977 e n. 56 Regionale art. 57 del 5.12.1977, e successive modificazioni, sarà concessa unicamente nel caso che gli insediamenti per cui è richiesta l’abitabilità e l’usabilità siano effettivamente allacciate alla rete fognante comunale, e le opere fognanti compresi gli impianti di pretrattamento siano conformi a quelle licenziate.

 

Art. 23 – Difformità delle opere fognarie.

Nel caso di opere fognarie risultanti difformi dal progetto approvato, il Sindaco applicherà le sanzioni previste dall’art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 e successive modificazioni di legge 12.7.1961.

 

Art. 24 – Durata dell’autorizzazione allo scarico.

Le autorizzazioni sono concesse per periodi di tempo indeterminato ma sempre sul presupposto della situazione di fatto accertata al momento della concessione.

Le autorizzazioni potranno essere revocate senza che i soggetti autorizzati abbiano a vantare alcun diritto nel caso in cui venisse a modificarsi la situazione di fatto accertata.

Per motivi contingenti ed urgenti, determinati da ragioni di igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione con ordinanza ai sensi dell’art. 153 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4.2.1915 n. 148.

 

Art. 25 – Responsabilità del titolare dell’autorizzazione.

Il titolare dell’insediamento autorizzato a norma del presente regolamentoha l’obbligo di curare la perfetta efficienza dell’impianto fognante e degli impianti di pretrattamento(nel caso di insediamenti produttivi):

In caso di accertato inquinamento delle acque immesse nei collettori comunali quando tali acque non rientrino nei limiti biochimici, fisici, quali quantitativi e cioè tabellari della Legge 10.5.1976 n. 319, n. 650 del 24.12.1979 e Legge Regionale n. 49 del 20.10.1977 e nei limiti eventualmente indicati dal Comune, il Sindaco potrà procedere alla revoca dell’autorizzazione a norma dell’art. 23 del presente regolamento, e all’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 21 – 22 – 23 – 24 della Legge 10.5.1976 n. 319, n. 650 del 24.12.1979 e Legge Regionale n. 49 del 20.10.1977.

 

Art. 26 – Scarichi vietati.

 

E’ assolutamente vietato immettere nella fognatura spazzature, cenere, corpi solidi nonché acque di rifiuto o liquidi in genere che, in qualsiasi modo ne possano danneggiare i manufatti.

Rientrano nell’assoluto divieto di scarico di fognatura i corsi idrici gli oli pensati, i residui bituminosi, gli oli in genere, i solventi di qualsiasi provenienza (pulizia serbatoi, impianti di riscaldamento ed altri).

E’ assolutamente vietato altresì scaricare in fognatura i fanghi provenienti da processi depurativi, per i quali dovranno essere osservate le norme impartite dalle Legge Regionale 22.6.1979 n. 31.

 

Art. 27 – Scarichi di ditte autospurgo pozzi.

 

Fatte salve le norme contenute nelle legislazioni vigenti in materia di inquinamenti idrici, al fine di permettere il rilascio di nulla osta per lo scarico di liquidi autospurganti da parte di ditte specializzate nei collettori comunali, le ditte interessate devono far pervenire al Sindaco la seguente documentazione:

  • Istanza con allegata relazione tecnica delle modalità di autospurgo;
  • Automezzi usati (numero targa e tipo);
  • Indicazione degli insediamenti civili serviti;
  • Quantità giornaliera scaricata.

L’autorizzazione verrà rilasciata solo ed esclusivamente per i liquami provenienti dallo spurgo di pozzi usati dagli insediamenti civili, comunque ubicati nel Comune di Piossasco.

Sono assolutamente vietati gli scarichi di liquidi prodotti da insediamenti industriali non assimilabili ai civili a norma della Legge n. 690 delll’8.10.1976.

Alle Ditte autospurgo pozzi autorizzate allo scarico nei collettori comunali il Comune indicherà nel rilasciare regolare nulla osta di cui al primo comma del presente articolo, l’ubicazione delle bocchette da usarsi per lo scarico.

 

Art. 28 – Deroghe.

 

La Giunta Municipale potrà stabilire, su parere della C.I.E. per circostanze eccezionali prescrizioni speciali anche a parziale deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

 

Art. 29 – Entrata in vigore.

 

Il presente regolamento entra in vigore dopo che la deliberazione di adozione diverrà esecutiva e dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni quindici.

Sono fatte salve dal presente regolamento tutte le prescrizioni e le norme contenute nella legislazione in materia di inquinamento idrico, in caso di contrasto sono applicate quelle più restrittive.

 

Art. 30 – Scarichi di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

 

Valgano le norme contenute nel Piano Regionale della Qualità delle Acque (PRQA) che seguono le direttive emanate il 10.1.1981 dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento.

per lo scarico di acque superficiali.

Per gli scarichi civili con recapito di acque superficiali devono essere rispettati i limiti di cui alla tabella 2.IV del PRQA:

Materiali sedimentabili (ml/1)1,0(0,5)

Materiali in sospensione(mc/1)200(80)

Totali

BOD 5(mg/1)80(40)

COD(mg/1)300(160)

Fosforo totale(mgP/1)20(10)

Azoto ammoniacale(mgNH4/1) 60(15)

Quali ottenibili con l’installazione di vasche settiche di tipi IMHOFF.

Le vasche settiche di tipo tradizionale con compartimenti comuni per il liquame ed il fango non sono più applicabili ai nuovi insediamenti.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente articolo valgono le norme tecniche generali di cui all’art. 2 Legge 319/76 allegato 5 (supplemento ordinario G.U. del 21.2.1977).

 

Art. 31 – Revoche.

Le norme del presente regolamento annullano gli articoli n. 23 – 24 – 25 – 26 del Regolamento locale di Igiene e l’art. 129 del Regolamento Igienico Edilizio.