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REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 4 marzo 2009 

 

art. 1 Oggetto e finalità
art.2 Conservazione delle ceneri
art.3 Affidamento delle ceneri
art.4 Dispersione delle ceneri
art.5 Senso comunitario della morte
art.6 Registri cimiteriali

art.7

Procedure
art.8 Deposito provvisorio
art.9 Sanzioni Amministrative
art. 10 Tariffe
art.11 Informazione ai cittadini
art.12 Norma transitoria
art.13 Entrata in vigore

 

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria).

2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

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Art. 2 – Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere conservate:

a)in forma indistinta previo conferimento nel cinerario comune presso il Cimitero Comunale;

b) in forma distinta in apposita urna sigillata, che può essere:

tumulata in area cimiteriale, in celletta individuale o collettiva, in sepolcreto o edicola di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è subordinata alla durata della concessione, come da regolamento comunale ( regolamento comunale per la concessione dei loculi e delle aree cimiteriali) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 12/02/1993 n. 6

- consegnata al soggetto affidatario di cui all’art. 3 del presente Regolamento.

 

Art. 3 – Affidamento delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007.

2. Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piossasco richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri. Verrà quindi rilasciata apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell’urna, che l’affidatario dovrà conservare. Copia dell’autorizzazione sarà archiviata presso il Comune. Se l’urna verrà conservata in un altro Comune, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, il comune di Piossasco, provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri.

3. L’affidatario:

- ha l’obbligo di custodire l’urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;

- è tenuto a comunicare al comune di Piossasco, quando le ceneri sono custodite sul territorio comunale, le modalità della loro conservazione;

- è tenuto a comunicare, con preavviso di 15 giorni, al Comune di Piossasco, l’eventuale trasferimento dell’urna in altro comune. In caso di nuova residenza, l’affidatario è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio di Stato Civile contestualmente alla richiesta di residenza.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario.

5. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piossasco che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l’urna sarà conferita per la conservazione, nel cimitero comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell’affidatario oppure nel cinerario comunale a titolo gratuito.

6. Chiunque rinvenga un’urna in un domicilio privato, è tenuto a dichiararlo all’ufficiale di Stato Civile del Comune di Piossasco che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l’urna deve essere conferita al cimitero comunale per la conservazione in deposito, come stabilito nell’art. 8 del presente Regolamento.

 

Art. 4 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi del territorio di Piossasco:

a) nell’area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, denominata “GIARDINO DEL RICORDO”;"GIARDINO DEL RICORDO";

b) in aree private, all’aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari ad esclusione delle proprietà private comprese nei confini del Parco del Monte san Giorgio.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

3. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all’assenso alla dispersione.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall’esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

5. I soggetti di cui al precedente comma 4 sono tenuti a comunicare al comune di Piossasco,con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

6. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

7. E’ vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

8. La dispersione all’interno del cimitero di Piossasco è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune o a non residenti previa autorizzazione del sindaco.

9. La dispersione nel territorio di Piossasco, sia all’interno che al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza del cerimoniere incaricato dal Comune che provvederà anche alla stesura del verbale delle operazioni di dispersione.

 

Art. 5 - Senso comunitario della morte

1. Nei seguenti casi, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è apposta, in prossimità del Giardino del Ricordo, una targa individuale riportante i dati anagrafici del defunto:

  • per tutte le persone residenti nel comune di Piossasco al momento del decesso;
  • per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia all’interno che all’esterno del cimitero, conferite nel cinerario comunale;
  • per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;
  • altri casi a richiesta, previa autorizzazione.

 

Art. 6 – Registri cimiteriali

1. E’ predisposto apposito registro depositato presso l’Ufficio di Stato Civile nel quale risulta:

  1. l’ affidatario dell’urna;
  2. l’indirizzo di residenza;
  3. i dati anagrafici del defunto cremato;
  4. il luogo di conservazione dell’urna cineraria;
  5. la data e il luogo di eventuale dispersione delle ceneri.

Art. 7 – Procedure

1. La procedura in caso di autorizzazione all’affidamento delle ceneri di cui all’art. 3 del presente regolamento è la seguente:

  • presentazione di un’istanza del parente del defunto nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso, contenente:
    • i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
    • la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
    • la dichiarazione di consenso per l’accettazione dei relativi controlli da parte dell’Amministrazione comunale (in caso l’urna sia custodita nel comune di Piossasco);
    • il luogo di conservazione;
    • l’obbligo di informare l’Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.
  • rilascio dell’autorizzazione all’affidamento dell’urna da parte dell’ufficio di Stato Civile.

2. L’attività di controllo, di regolare conservazione dell’urna, verrà espletata dagli uffici competenti del Comune.

3. La procedura in caso di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell’art. 2 della L.R. Piemonte n. 20 del 30/10/2007, è la seguente:

  • presentazione di un’istanza da parte dei soggetti di cui al sopracitato art. 2 della L.R. Piemonte 20/2007 contenente:
  • i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
  • la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell’art. 4 della L.R. Piemonte n. 20/2007;
  • l’autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri
  • rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte dell’ufficio di Stato Civile;
  • comunicazione al Sindaco del comune in cui avverrà la dispersione delle ceneri;
  • verbale delle operazioni di dispersione delle ceneri a cura del cerimoniere incaricato dal Comune.

 

Art. 8 – Deposito provvisorio

1. E’ consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 1 anno dell’urna cineraria presso il Cimitero Comunale nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione.

2. E’ consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 2 anni dell’urna cineraria presso il Cimitero Comunale in caso di restituzione dell’urna rinvenuta in un domicilio privato.

3. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l’affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nel Cinerario comune.

 

Art. 9 – Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dall’art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall’art. 2 della Legge 130/01.

 

Art. 10 - Tariffe

1. La misura della tariffa per la dispersione delle ceneri e per il conferimento delle stesse nel cinerario comunale verrà, annualmente, determinata dall’Amministrazione comunale nei limiti e con le modalità stabilite dal D.M. 16/05/2006.

2. In attesa di specifica disciplina si applica per ciascun servizio cimiteriale, in via transitoria, l’importo previsto al n. 15della tabella dei servizi cimiteriali approvata con verbale del Consiglio Comunale n. 69 del 20 dicembre 2005.

Art. 11 – Informazione ai cittadini

1. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di Piossasco all’indirizzo www.comune.piossasco.to.it

 

Art. 12 – Norma transitoria

1. In attesa di completamento delle aree cimiteriali destinate alla dispersione e al cinerario comunale, le urne saranno conservate in deposito provvisorio nel cimitero comunale.

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Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi del 5° comma dell’art. 82 dello Statuto Comunale.