Non possono far parte della Consulta i Consiglieri comunali, gli Assessori ad eccezione del delegato del Sindaco, i dipendenti comunali, i Revisori dei conti, i componenti di altri organismi del Comune (commissioni, etc.).
L’insorgenza di una delle cause di incompatibilità determina la decadenza automatica dalla carica.
I componenti della Consulta partecipano ai lavori a titolo gratuito.
ART. 4
Elezione
Ai fini di promuovere la massima partecipazione dei cittadini alla costituzione della Consulta, il Sindaco o l’Assessore delegato, mediante idonea forma di pubblicità, invita i cittadini e le Associazioni a presentare domanda di partecipazione alla Consulta, precisando modalità e termini per la presentazione delle stesse:
Le domande dei rappresentanti delle Associazioni, di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 3, devono essere presentate dai rispettivi Presidenti.
Relativamente ai rappresentanti di cui alla lettera c):
1) Qualora il numero delle associazioni che hanno presentato domanda di partecipazione e dei rappresentanti dalle medesime proposti sia nel complesso inferiore a quello dei posti previsti dal regolamento, si procederà ugualmente alla costituzione della Consulta e i posti non coperti resteranno vacanti per l’intera durata della Consulta medesima.
2) Qualora il numero delle associazioni che hanno presentato domanda di partecipazione sia inferiore al numero dei posti da assegnare, ma il numero dei rappresentanti dalle stesse proposti sia superiore, il Sindaco convocherà i rispettivi Presidenti in apposita riunione nella quale si procederà ad assegnare mediante sorteggio un rappresentante ad ogni associazionee,peri rimanenti posti disponibili, si procederà sempre mediante sorteggio tra i restanti candidati di tutte le associazioni non eletti.
3) Qualora il numero delle associazioni che hanno presentato domanda di partecipazione sia superiore al numero dei posti previsti dal regolamento, il Sindaco convocherà i rispettivi Presidenti in apposita riunione nella quale si procederà ad assegnare mediante sorteggio i rappresentanti fino a copertura dei posti dando atto che ad ogni associazione sorteggiata spetta uno solo rappresentante.
Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, provvederà alla elezione dei componenti della Consulta di cui all’art. 3, lett. a) scelti tra coloro che hanno presentato domanda e non presentano incompatibilità ai sensi dell’art. 3, comma 2.
L’elezione avviene a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato a non più di 2 nominativi.
Qualora il numero di domande risulti non superiore a 5, il Consiglio può optare per l’elezione in blocco tramite voto palese.
Con la medesima deliberazione il Consiglio prende atto delle nomine effettuate dal Comitato dei Cittadini e dalle Associazioni di cui alle lettere b) e c) e dichiara costituita la Consulta.”
ART. 5
Sede
La Consulta ha sede presso il Municipio di Piossasco. Le sue riunioni avvengono nei locali indicati dal Sindaco.
ART. 6
Durata
La Consultadura in carica due anni, Il Consiglio comunale può sciogliere in ogni momento la Consulta.
ART. 7
Presidente
La prima convocazione della Consulta è effettuata dal Sindaco entro 30 giorni dall’esecutività della deliberazione di elezione. Nel corso della prima seduta la Consulta elegge il proprio Presidente tra i componenti di cui all’art. 3, lett. a), b) e c).”;
In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente più anziano d’età.
Il Presidente rappresenta la Consulta, assegna ai suoi componenti specifici incarichi in relazione alle attribuzioni dell'organismo, provvede alla convocazione fissando l’ordine del giorno, presiede i lavori e ne pubblicizza l’andamento, dichiara la decadenza dei componenti in caso di dimissioni, di incompatibilità sopravvenuta o manchino ingiustificatamente ad oltre tre sedute consecutive.
ART. 8
Funzionamento
Il funzionamento della Consulta è ispirato ai principi della snellezza e dell’efficacia rispetto agli scopi.
All’inizio della sua attività e successivamente, ove occorra, la Consulta stabilisce le modalità del suo funzionamento non disciplinate dal presente Regolamento, ad esempio in materia di modalità di convocazione e svolgimento dei lavori, potendo anche chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle proprie sedute per l'esposizione di particolari problematiche.
La Consulta si riunisce di norma ogni tre mesi o comunque quando ne ravvisa la necessità il Presidente, almeno 1/3 dei suoi membri, almeno 1/3 dei Consiglieri comunali o il Sindaco, che ne faranno motivata richiesta scritta al Presidente.
ART. 9
Attribuzioni
In relazione al servizio comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani, la Consulta può:
- esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali,precisando che su nessun atto comunale è obbligatoria la richiesta del parere preventivo della Consulta;
- esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti o per la loro modifica o applicazione;
- esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali, inerenti all’attività di raccolta e smaltimento RSU.
ART. 10
Decisioni
I pareri e le propostedella Consulta sono valide se è presente almeno un terzo dei suoi componenti e se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Essi saranno riassunti nella raccolta dei verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario della seduta individuato dal Presidente fra i componenti presenti, che lo trasmette al Sindaco non oltre 15 giorni dallo svolgimento di questa.
Il verbale contiene, oltre al testo integrale delle proposizioni assunte con l’indicazione del risultato delle relative votazioni sempre palesi, l’esposizione sintetica delle posizioni sviluppatesi nel corso del dibattito in merito agli argomenti trattati.
ART. 11
Pubblicità
Le riunioni della Consulta sono rese note e sono pubbliche. I cittadini che vi partecipano non hanno diritto di voto in merito agli argomenti trattati, ma il Presidente può concedere loro, disciplinandolo, diritto di parola. I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito internet comunale.
ART. 12
Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Regolamento e necessario per il funzionamento della Consulta, si fa riferimento per quanto applicabile al Regolamento del Consiglio comunale di Piossasco.
ART. 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento è applicato in conformità all’art. 82 dello Statuto.
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI SUL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Costituita in esecuzione della delibera di C.C. n. 37 del 23/10/2008
ART. 1 Contenuto e fonti normative del regolamento
Il presente regolamento reca la disciplina relativa alla composizione ed al funzionamento della Consulta comunale dei cittadini sul servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, secondo i principi indicati dall’art.8 del TUEL e del Capo V dello Statuto comunale, in particolare degli artt. 47 e 48.
ART. 2 Scopo
La Consulta comunale sul servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è un organismo liberamente costituito allo scopo di consentire ai cittadini di Piossasco la partecipazione all’attività dell'amministrazione comunale, in particolare al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani organizzato sul territorio comunale.
ART. 3 Composizione
La consulta disciplinata dal presente regolamento è composta:
- da n. 8 cittadini residenti in Piossasco
- da n. 8 rappresentanti delle associazioni operanti nel territorio in materia di servizi pubblici locali
- dal Sindaco o da un membro della Giunta Comunale da esso delegato
Non possono far parte della consulta i consiglieri comunali, gli assessori, ad eccezione del delegato del Sindaco, i dipendenti comunali, i revisori dei conti, i componenti di altri organismi del comune (commissioni ecc…)
L’insorgenza di una delle cause di incompatibilità determina la decadenza automatica dalla carica. I componenti della consulta partecipano ai lavori a titolo gratuito.
ART. 4 Elezione
-
Ai fini di promuovere la massima partecipazione dei cittadini alla costituzione della Consulta, il Sindaco o l’Assessore delegato, mediante idonea forma di pubblicità, invita i cittadini e le associazioni a presentare domanda di partecipazione alla Consulta, precisando modalità e termini per la presentazione delle stesse.
-
Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, provvederà all’elezione dei componenti della consulta, di cui all’art. 3, lett. a) scelti tra coloro che hanno presentato domanda e non presentano incompatibilità ai sensi dell’art. 3 secondo comma.
-
L’elezione avviene a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato a non più di 2 nominativi.
Qualora il numero di domande risulti non superiore a 8 il Consiglio può optare per l’elezione in blocco tramite voto palese.
- I rappresentanti di cui all’art 3, lett. b) verranno nominati dalle associazioni che hanno presentato domanda.
ART. 5 Sede
La Consulta ha sede presso il Municipio di Piossasco. Le sue riunioni avvengono nei locali indicati dal Sindaco.
ART. 6 Durata
La Consulta dura in carica due anni,
Il Consiglio comunale può sciogliere in ogni momento la Consulta.
ART. 7 Presidente
La prima convocazione della Consulta è effettuata dal Sindaco entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di elezione. Nel corso della prima seduta la Consulta elegge il proprio Presidente tra i membri di cui all’art.3, lett. a) e b).
In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente più anziano d’età.
Il Presidente rappresenta la Consulta, assegna ai suoi componenti specifici incarichi in relazione alle attribuzioni dell'organismo, provvede alla convocazione fissando l’ordine del giorno, presiede i lavori e ne pubblicizza l’andamento, dichiara la decadenza dei componenti in caso di dimissioni, di incompatibilità sopravvenuta o manchino ingiustificatamente ad oltre tre sedute consecutive.
ART. 8 Funzionamento
Il funzionamento della Consulta è ispirato ai principi della snellezza e dell’efficacia rispetto agli scopi.
All’inizio della sua attività e successivamente, ove occorra, la Consulta stabilisce le modalità del suo funzionamento non disciplinate dal presente Regolamento, ad esempio in materia di modalità di convocazione e svolgimento dei lavori, potendo anche chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle proprie sedute per l'esposizione di particolari problematiche.
La Consulta si riunisce di norma ogni tre mesi o comunque quando ne ravvisa la necessità il Presidente, almeno 1/3 dei suoi membri, almeno 1/3 dei Consiglieri comunali o il Sindaco, che ne faranno motivata richiesta scritta al Presidente.
ART. 9 Attribuzioni
In relazione al servizio comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani, la Consulta può:
- esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali, precisando che su nessun atto comunale è obbligatoria la richiesta del parere preventivo della Consulta;
- esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti o per la loro modifica o applicazione;
- esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali, inerenti all’attività di raccolta e smaltimento RSU.
ART. 10 Decisioni
I pareri e le proposte della Consulta sono valide se è presente almeno un terzo dei suoi componenti e se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Essi saranno riassunti nella raccolta dei verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario della seduta individuato dal Presidente fra i componenti presenti, che lo trasmette al Sindaco non oltre 15 giorni dallo svolgimento di questa.
Il verbale contiene, oltre al testo integrale delle proposizioni assunte con l’indicazione del risultato delle relative votazioni sempre palesi, l’esposizione sintetica delle posizioni sviluppatesi nel corso del dibattito in merito agli argomenti trattati.
ART. 11 Pubblicità
Le riunioni della Consulta sono rese note e sono pubbliche. I cittadini che vi partecipano non hanno diritto di voto in merito agli argomenti trattati, ma il Presidente può concedere loro, disciplinandolo, diritto di parola.
I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito internet comunale.
ART. 12 Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Regolamento e necessario per il funzionamento della Consulta, si fa riferimento per quanto applicabile al Regolamento del Consiglio comunale di Piossasco.
ART. 13 Entrata in vigore
Il presente regolamento è applicato in conformità all’art. 82 dello Statuto.