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REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI

 

PREMESSA

art. 1 - Finalità

TITOLO I - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 2 –Requisiti

Art. 3 -Istanza di iscrizione

Art. 4 - Iscrizione all’Albo

Art. 5 - Aggiornamento dell' Albo

Art. 6 - Cancellazione dall’Albo

Art. 7 -Pubblicità dell’Albo

Articolo 8 – Segreteria

TITOLO II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 9 -Oggetto

Art. 10- Soggetti Beneficiari

Art. 11 - Forme di incentivazione

Art. 12 - Settori di intervento

Art. 13 - Modalità di richiesta dei contributi

Art. 14 - Criteri di priorità

Art. 15 - Entità dei contributi e modalità di erogazione

Art. 16 - Iniziative a carattere e/o contenuto sovra-comunale

Art. 17 - Iniziative a carattere straordinario .

Art. 18- Esclusioni

Art. 19 - Controlli e decadenza

TITOLO III PATROCINIO

Art. 20 - Oggetto

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 - Pubblicità delle manifestazioni

Art. 22 - Responsabilità

Art. 23 – Norme di rinvio

Art. 24- Deroghe

Art. 25 - Abrogazione atti precedenti

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ART. 1 FINALITA'

Il presente Regolamento, in esecuzione ai principi generali fissati dallo Statuto Comunale e ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241:

- istituisce presso il Comune l’ Albo delle Associazioni della Città di Piossasco al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella Città;

- stabilisce criteri, modalità e tempiper la concessione di contributi sotto forma di interventi, sovvenzioni, sussidi e partecipazione alla spesa, assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa per il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate;

- stabilisce criteri, modalità e tempi per la concessione del patrocinio.

TITOLO 1 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 2 -REQUISITI

Qualsiasi associazione, comitato, ONG, regolarmente costituita anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nell’ Albo delle Associazioni purché:

- non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi;

- abbia sede legale nel territorio di Piossasco oppure svolga attività documentabile all’interno del territorio comunale in uno dei settori di seguito indicati:

1- Settore Sociale

2- Settore Educativo - Formativo

3- Settore Culturale -Turistico

4- Settore Sport

5- Settore Ambientale - Protezione Civile

6- Settore Cooperazione e solidarietà internazionale

 

ART. 3 - ISTANZA DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all’ Albo delle Associazioni, di seguito chiamato “Albo”, redatta su carta semplice e firmata dallegale rappresentante, deve essere presentataalla Città di Piossasco e dovrà contenere:

 

ART. 4 ISCRIZIONE ALL'ALBO

In relazione alla domanda di iscrizione all’ Albo presentatada ciascun soggetto interessato, il Dirigenteresponsabile ne accerta i requisiti e può provvedere a quanto segue:

  • chiedere chiarimenti e/o integrazioni ai fini del perfezionamento dell’istruttoria della relativa pratica;
  • disporre l’iscrizione del soggetto associativo richiedente all’ Albo delle Associazioni;
  • disporre il diniego di iscrizione;
  • disporre la cancellazione dall’ Albo, come meglio precisato ai successivi art. 5 e 6.

 

L’iscrizione all’ Albo è disposta entro 120 gg. dalla data di ricevimento della domanda, con provvedimento del Dirigente responsabile, verificato il possesso dei requisiti.

Il provvedimento di iscrizione all’Alboo di rigetto della domanda viene notificato al soggetto interessato per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, inviata entro i 15 gg. successivi all’adozione, o mediante consegna con ricevuta a mano.

L'iscrizione all’ Albo non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.

 

ART. 5 AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1.I soggetti associativi iscritti all’ Albo sono tenuti a comunicaretempestivamente al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione.

2. Annualmente l'Amministrazione richiede a tutte le Associazioni iscritte una relazione sull'attività svolta, ai fini esclusivamente dell'aggiornamento dell’ Albo. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.

Ove per due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna attività, l’ufficio proporrà la cancellazione dall’Albo.

 

ART. 6 CANCELLAZIONE DELL'ALBO

  • La cancellazione dall’Albo avverrà per:
  • scioglimento dell’associazione
  • richiesta da parte del soggetto associativo
  • perdita di anche solo uno dei requisiti essenziali previsti
  • mancata presentazione, entro 60 giorni dalla richiesta, per due anni di seguito della relazione sull’attività svolta
  • La cancellazione viene disposta con provvedimento motivato del Dirigente responsabile, che deve essere comunicato al soggetto interessato entro i 15 gg. successivi all’adozione.

 

ART 7 - PUBBLICITA' DELL'ALBO

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione dell’Albo, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito internet della Città.

L’ Albo può essere consultato da chiunque, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

 

ART. 8 -SEGRETERIA

  1. L'Ufficio incaricato cura la tenuta e l'aggiornamento dell’ Albo provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

 

TITOLO II - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

 

ART. 9 - OGGETTO

Ai fini del presente regolamento, il termine "contributo" definisce qualsiasi erogazione

discrezionale disposta dalla Città di Piossasco sotto forma di sovvenzione, agevolazione,

concorso finanziario di cui all'art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241.

Ai sensi dello Statuto Comunale, le iniziativedovranno avere un contenuto oggettivo di pubblico interesse, esplicitato nelle attività programmate.

 

ART. 10 SOGGETTI BENEFICIARI

L'erogazione di contributi o sovvenzioni per le finalità di cui all' Articolo 1 del presente regolamento è consentita a favore di Associazioni, Enti ed Organismi Pubblici o Privati , non aventi scopo di lucro.

 

ART. 11 FORME DI INCENTIVAZIONE

Ai soggetti di cui all’art. 10 possono essere erogate forme di incentivazione con apporti e contributi sia di natura finanziaria – patrimoniale, che tecnico – professionale ed organizzativa.

Le forme di incentivazione, finalizzate a promuovere e valorizzare l’Associazionismo, possono essere le seguenti

  • erogazione di contributi in denaro;
  • concessione in uso di locali, strutture, strumenti ed attrezzature comunali o di cui la Città abbia la disponibilità;
  • stampa pubblicità e pubblicizzazione delle iniziativee attività patrocinateattraverso gli organi di informazione del comune;
  • riduzione o eventuale esenzione delle tariffe, imposte e tasse gravanti sulle concessioni o sulle attivitàed iniziative organizzate, ove ciò sia compatibile con la normativa vigente e dei regolamenti comunali.

 

ART. 12 - SETTORI DI INTERVENTO

I settori per i quali l’Amministrazione Comunale concede i finanziamenti e benefici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono quelli di seguito riportati:

  • assistenza e sicurezza sociale;
  • attività sportive, del tempo libero, culturali, l’informazione, iniziative a favore dei giovani, anziani , gemellaggio;
  • sviluppo economico e valorizzazione del territorio cittadino;
  • attività educative,integrative scolastiche e formazione professionale;
  • tutela dei valori ambientali, monumentali, storico e tradizionali;
  • promozione della cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà;
  • solidarietà internazionale;
  • calamità naturali o eventi eccezionali;
  • sviluppo di quant’altro possa tornare utile alla collettività.

ART. 13 MODALITA' DI RICHIESTA DEI CONTRIBUTI

I soggetti che intendono chiedere i contributi per gli interventiprevisti dal presente regolamento, ad eccezione delle istituzioni scolastiche, dovranno far pervenire domanda scritta, entro il 10 novembre, con le seguenti indicazioni:

  • natura giuridica del soggetto richiedente, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, del Presidente o del legale rappresentante;
  • programma completo dell’attività o dell’iniziativa o della manifestazione che si intende porre in essere, accompagnato da una breve descrizione indicante la durata, il luogo e il periodo di effettuazione ed altri eventuali necessari chiarimenti;
  • quadro economico analitico dei costi, dettagliando le varie voci e la spesa relativa presunta nonché la quantificazione del contributo ritenuto necessario e di altri contributi eventualmente acquisiti o richiesti;
  • individuazione dei motivi per i quali si persegue il pubblico interesse.

Le domande potranno pervenire anche on-line tramite posta certificata.

Le domande che non risulteranno conformi a quanto stabilito dal presente articolo non saranno prese in esame e respinte con provvedimento motivato.

I soggetti richiedenti dovranno allegare la documentazione aggiornata relativa allo Statuto, alle cariche elettive ed inoltre, la relazione sulle attività svolte l’anno precedente.

Le associazioni iscritte all'apposito Albo possono, nella domanda, rinviare alla documentazione acquisita dall'Amministrazione Comunale al momento dell'iscrizione.

5.  La documentazione di cui al presente articolo e' conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/90.

I contributi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa.

 

ART.14 - CRITERI DI PRIORITA'

Saranno ritenuti prioritari al fine dell’assegnazione di contributi alle associazioni i seguenti criteri:

1. iniziative e manifestazioni concordate con l’Ente

2. iniziative e manifestazioni patrocinate dall’Ente

3. iniziative alla cui realizzazione concorrano più soggetti, favorendo così la collaborazione tra

associazioni, enti ecc;

4. iniziative con notevole rilevanza esterna.

 

ART 15 - ENTITA' DEI CONTRIBUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE

contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale che dovrà tenere conto:

  • della congruità dell’iniziativa rispetto ai programmi comunali, del numero delle iniziative ammesse al beneficio economico, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Ente;
  • dell’efficacia ai fini della promozione civile, sociale , culturale ed economicadella Comunità;
  • della rappresentatività del soggetto proponente.

Dell’avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente entro 30 giorni dall’esecutività dell’atto deliberativo.

I contributi verranno erogati dietropresentazione di regolare rendiconto.

A manifestazione avvenuta o a progetto realizzato, i soggetti ammessi al finanziamento dovranno obbligatoriamente presentare al Comune,entro 60 giorni dallo svolgimento dell’iniziativa, la seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante:

  • una relazione sullo svolgimento dell’iniziativa nel suo complesso, specificando gli obiettivi raggiunti in termini di efficacia e proficuità dell’intervento e, comunque, tutte le informazioni utili per una completa valutazione dell’attività/iniziativa/manifestazione;
  • il rendiconto economico, debitamente dettagliato, contenente anche le indicazioni sulle modalità di pagamento del contributo;
  • dichiarazione sulla assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600;
  • la dichiarazione sostitutiva di certificazioni da precisare nel rendiconto economico attestante che il contributo comunale elargito è stato regolarmente utilizzato per le spese menzionate.

 

In via eccezionale, dietro specifica e motivata richiesta, prima dell’inizio della manifestazione, la Giunta potrà autorizzare l’assegnazione di contributi nella misura pari al 50% della quota stabilita. L’erogazione della restante parte avverrà consuccessivo atto dirigenziale secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Alle Istituzioni Scolastiche potrà essere assegnato il 100% della quota stabilita prima dell’inizio delle attività.

L’ammontare del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra i costi dell’iniziativa e le eventuali entrate; qualora, in sede consuntiva, le spese effettuate risultassero inferiori alle spese previste il contributo assegnato diminuirà in proporzione. Nel caso particolare in cui non abbia luogo l’iniziativa per cui è stato richiesto il contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a rimborsare l’eventuale anticipo ricevuto entro 15 giorni dal mancato svolgimento dell’iniziativa.

ART. 16 - INIZIATIVE A CARATTERE E/O CONTENUTO SOVRA COMUNALE

Potranno essere ammesse a contributo comunale anche le iniziative che abbianoun interesse e un livello di diffusione che vanno oltre i confini territoriali del comune entro cui ha luogo l’iniziativa stessa. Per la determinazione del carattere e/o del contenuto sovra-comunale si fa riferimento ai riflessi positivi, all’interesse, all’attestazione in generale che l’iniziativa produce all’esterno del luogo in cui si svolge, per la sua notorietà, per il suo livello culturale, per la sua importanza storico-tradizionale, per l’elevato numero di partecipanti ecc…

ART. 17 INIZIATIVE A CARATTERE STRAORDINARIO

Con espressa motivazione, l'Amministrazione può prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale e per iniziative programmate dalla Città (manifestazioni, occasione di ricorrenze tradizionali o particolari) con lacollaborazione di Enti e/oAssociazioni cittadine.

ART. 18 - ESCLUSIONI

Restano escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

  • le sovvenzioni, le assegnazioni e l’attribuzione di benefici economici in genere regolati da legge o da altro atto normativo a carattere speciale;
  • le assegnazioni disposte come contributo o corrispettivo e/o vantaggi economici di una attività concordata o co-progettata con soggetti pubblici o privati e regolata da specificoatto amministrativo;
  • le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione.

ART. 19 CONTROLLI E DECADENZA

I soggetti beneficiari devono tenere agli atti la documentazione relativa all’iniziativa svolta per n. 5 anni.

Il Dirigente competente,in ordine all’attività svolta e al raggiungimento degli scopi per i quali è stato concesso l’intervento di sostegno ai soggetti beneficiari,dovrà effettuarecontrolli a campionerichiedendo le apposite fatture e ogni altro documento giustificativo delle spese dell’intera manifestazione e/o attività.

Qualora il soggetto beneficiario abbia resodichiarazioni non veritiere, ovvero non dimostrasse le reali spese sostenute, decadrà dal diritto all’assegnazione del contributo e da qualsiasi altro beneficio futuro.

TITOLO III - PATROCINIO

ART. 20 - OGGETTO  

  • Per patrocinio si intende il riconoscimento della rilevanza sociale di pubblico interesse da parte del Comune di iniziative, manifestazioni o attività organizzate da terzi.
  • La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici o contributi a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
  • Il patrocinio di manifestazioni e iniziative da parte del Comune deve essere richiesto con congruo anticipo dal soggetto organizzatore e concesso formalmente secondo le modalità previste dallo Statuto.
  • L’uso e la riproduzione dello Stemma della Città deve essere esplicitamente richiesto ed è consentito secondo le modalità previste dallo Statuto

 

 TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 21 - PUBBLICITA' DELLE MANIFESTAZIONI

E’ fatto obbligoai beneficiari , per l’espletamento di attività o per la realizzazione di manifestazioni, di fare risultare agli atti, attraverso i quali realizzano tali attività, ovvero negli eventuali manifesti, o altro materiale col quale effettuano pubblico annuncio, la dicitura attestante che l’iniziativa o manifestazione si svolge con il sostegno finanziario e/o con il patrocinio del Comune di Piossasco. Le bozze dei manifesti e/o locandinedovranno essere visionate e vistate dagli uffici competenti , prima di autorizzare la stampa e la diffusione.

ART. 22 - RESPONSABILITA'

La Città di Piossasco non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi.

Il soggetto beneficiario è vincolato ad utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute in norme legislative anche regionali e nei vigenti regolamenti Comunali.

ART 24 DEROGHE

In deroga a quanto disposto dall’art 13 , in sede di prima applicazione, il termine disposto per la presentazione delle domande di contributi da parte dei soggetti beneficiari è il 31 Marzo 2010.

ART 25 - ABROGAZIONE ATTI PRECEDENTI

Vengono abrogati tutti i precedenti atti amministrativi e disposizioni assunte per quanto oggetto del presente regolamento, in particolare vengono abrogate le seguenti deliberazioni: Del. C. C. n. 181 del 24.12.1990 con oggetto “ Determinazione criteri e modalità di erogazione dei contributi”, Del. C. C. n. 126 16.12.1994 con oggetto “ Approvazione Regolamento per la concessione in uso dei Locali Comunali”, Del. C. C. n. 127 16.12.1994 con oggetto “ Determinazione Tariffe d’uso dei Locali Comunali”.