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REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI SPAZI VERDI E PER LA DONAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

 Approvato con delib. n. 67/09

INDICE

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Oggetto e disciplina

Articolo 3. Prescrizioni di carattere generale

Articolo 4. Obblighi generali assunti dal Concessionario

Articolo 5. Cartellonistica

Articolo 6. Durata della Convenzione

Articolo 7. Facoltà ed obblighi diversi

Articolo 8. Sanzioni

Articolo 9. Responsabilità

Articolo 10. Contenzioso

Articolo 11. Oneri tributari e fiscali

 

Articolo 1. Finalità

  • L’Amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e conservazione rappresenta attività di pubblico interesse, con il presente regolamento intende normare la concessione a soggetti ed enti privati interessati, di aree e spazi verdi, giardini, aiuole, rotonde di proprietà o di competenza comunale, nonché l’inserimento, da parte di privati, di elementi di arredo urbano nel contesto cittadino, negli spazi e nella tipologia indicati dal competente Ufficio.
  • Con tale programma l’Amministrazione comunale si propone di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni, sensibilizzando processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale. 

Articolo 2. Oggetto e disciplina

  • Il programma di adozione delle aree verdi ha per oggetto, l’assegnazione a privati (associazioni culturali e di quartiere, ditte commerciali, privati cittadini, ecc.) di spazi ed aree verdi di proprietà o competenza comunale e l’inserimento di elementi di arredo urbano, ferma restando la funzione e la destinazione pubblica.
  • L’adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione con ogni singolo interessato che ne faccia richiesta. Ciascuna convenzione dovrà essere corredata da una scheda tecnica, compilata dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Con successivo provvedimento l’Ente indicherà il periodo e le modalità per far pervenire la domanda. Gli spazi saranno assegnati in base all’ordine di presentazione delle richieste.

  • Nella scheda tecnica, in linea di massima, devono essere precisati il bene oggetto dell’adozione, gli interventi previsti, le delimitazioni planimetriche delle adozioni, i modi e tempi di esecuzione di tutte le operazioni, le modalità di manutenzione, conservazione e ripristini, nonché ogni altro elemento tecnico utile che la singola fattispecie, eventualmente, richiede.
  • Ciascuna convenzione dovrà far espresso riferimento al presente regolamento e comprendere le prescrizioni, gli obblighi, le prerogative e tutto quanto previsto al fine di una corretta e funzionale gestione.

 

Articolo 3. Prescrizioni di carattere generale

  • L’adozione si applica su tutte le aree verdi presenti sull’intero territorio comunale, e per le quali l’amministrazione comunale, all’atto della presentazione della richiesta di adozione, abbia manifestato l’interesse a darle in affidamento.
  • L’intervento da parte del soggetto che ha manifestato l’interesse ad intervenire, comprende le seguenti operazioni:
  • conservazione e manutenzione delle aree concesse da effettuarsi medianteinterventi di sfalcio, irrigazione, concimazione, diserbo infestanti, pulizia ed eventualmente lavorazioni del terreno e risemina dei tappeti erbosi.
  • Collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi.
  • Potatura, irrigazione, concimazione di alberi, siepi, arbusti già presenti o messi a dimora.
  • La scheda tecnica dovrà comprendere l’elencazione di tutti gli interventi, le modalità di esecuzione e la quantificazione anche di massima degli oneri da sostenersi dal concessionario.
  • Qualora le aree date in adozione siano dotate di impianto di irrigazione, illuminazione e tappeto, ecc., l’adozione, con i relativi oneri di manutenzione (ovvero delle spese sostenute dal Comune per le spese di manutenzione) e conservazione, è estesa agli stessi, fermo restando l’onere a carico del Comune per i consumi e gli interventi straordinari di rifacimento o ripristino.
  • L’area verde adottata deve essere dimensionata in modo razionale e funzionale rispetto al contesto in cui è inserita, rapportata all’interesse della parte, e nella salvaguardia degli interessi di terzi. L’adozione deve inoltre tenere conto della finalità superiore di corretta gestione complessiva. Tali requisiti e connotazioni sono determinati esclusivamente dall’Amministrazione comunale a mezzo del competente Ufficio tecnico.
  • Inserimento, a seguito di atto di donazione al Comune di Piossasco da parte di soggetti privati e/o associazioni, di elementi di arredo urbano (panchine, cestini gettacarte, fioriere, staccionate ecc.) ad eccezione di attrezzature gioco bambini.
    • L’inserimento degli arredi può avvenire su tutte le aree della città: piazze, vie, giardini, ecc.. del territorio comunale, per le quali l’Amministrazione comunale, tramite il competente Ufficio tecnico, all’atto della presentazione di richiesta da parte di soggetti privati e/o associazioni, abbia manifestato interesse.
  • L’intervento di adozione di aree verdi o di inserimento di arredi urbani da parte del soggetto che ha manifestato l’interesse ad intervenire, comprende le operazioni megliodettagliate e specificate nell’allegata scheda tecnica che è parte integrante al presente Regolamento.

 

Articolo 4. Obblighi generali assunti dal Concessionario

 

  • La parte che adotta lo spazio od area verde, individuata ai sensi dell’art. 2, è tenuta ad eseguire, a proprio carico, i lavori di conservazione, manutenzione, ecc., come elencati nella scheda tecnica, con i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta e puntuale esecuzione degli interventi ed opere previsti.
  • Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella scheda tecnica, dovrà essere sottoposta all’ufficio competente comunale e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al concessionario.
  • Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
  • Il Comune, a mezzo dei propri uffici, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della scheda tecnica.
  • Tutti gli interventi eseguiti devono tenere conto della pianificazione generale dell’arredo urbano comunale, sotto l’aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l’amministrazione di volta in volta si riserva di determinare. L’area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l’interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
  • Il soggetto privato è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento. Dovrà inoltre farsi carico dell’assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall’allestimento e manutenzione dell’area.

Articolo 5. Cartellonistica

  • Il concessionario potrà avvalersi della facoltà di segnalare l’adozione e la presa in carico dell’area, collocando all’interno dell’area verde stessa e nella posizione che riterrà più opportuna, previo nulla osta richiesto dall’Ufficio Ambiente al Comando di Polizia municipale, cartelli in cui sia riportato il seguente tipo di dicitura: “ La manutenzione di questa area è stata affidata dalla Città di Piossasco alla ditta/cooperativa/associazione ecc. con sede in………….. tel…..”
  • La quantità di cartelli (nella misura massimo di tre ed in rapporto alla superficie adottata), le misure, i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno essere concordate con l’Ufficio tecnico comunale, che rilascerà nulla osta. Tutte queste informazioni dovranno essere riportate sulla scheda tecnica. In ogni caso possono detti cartelli possono avere dimensione variabile, fino ad un massimo di mt. 1,00 di larghezza, mt. 0,50 di altezza compresa l’altezza degli elementi di sostegno.Andranno montati su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico con spigoli arrotondati e non andranno collocati in pozione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale. A tal fine dovrà essere richiesto nulla osta al Comando Polizia Municipale.
  • Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo dell’Amministrazione Comunale.
  • Il Concessionario dovrà inoltre farsi carico dell’assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi dalla collocazione di detti cartelli.
  • E’ a carico del Concessionario l’assunzione di tutti gli oneri diretti e indiretti relativi alla tassa prevista per la pubblicità.
  • Nel caso di donazione di arredi urbani, sarà a carico del Comune porre una targhetta riportante il nome del donatore (cittadino, ditta, società, ente o associazione).

Articolo 6. Durata della Convenzione

  • La durata della convenzione, per l’adozione delle aree verdi, non può superare due anni, decorrenti dall’atto di sottoscrizione della stessa, e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all’ufficio competente del Comune almeno 90 giorni prima della scadenza.
  • Ogni competenza in merito alle convenzioni singole ed ai rinnovi è attribuita alla Giunta Comunale, che provvede con propria deliberazione.
  • L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area data in affidamento.
  • Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.
  • La durata della convenzione, nel caso di donazione di arredi urbani, è sino alla durata temporale dell’arredo elargito, ovvero, sino a quando il bene donato, effettuate le normali manutenzioni e/o riparazioni (a carico del Comune) non viene dichiarato fuori uso dall’Ufficio tecnico, che avrà cura, in questo caso, di informare il concessionario.

Articolo 7. Facoltà ed obblighi diversi

  • L’area verde data in affidamento o gli arredi urbani donati al Comune conservano la destinazione ad uso pubblico.
  • Previo assenso dell’ufficio comunale competente, è consentito al concessionario di migliorare lo spazio/area verde con elementi decorativi e di abbellimento a proprio esclusivo carico e previa autorizzazione degli uffici comunali competenti.
  • Nel caso dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte dell’amministrazione comunale o di imprese, ditte e enti erogatori di servizi, il concessionario dovrà a seguito di semplice comunicazione dell’ufficio comunale competente, consentire l’esecuzione dei lavori e senza nulla pretendere nel caso in cui l’area, in conseguenza dei lavori eseguiti, dovesse subire modificazioni o alterazioni.
  • E’ fatto divieto assoluto di subconcedere la convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo la convenzione stipulata in modo esclusivo con il concessionario.
  • L’area affidata al Concessionario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, conserverà per tutta la durata della Convenzione stessa, la destinazione pubblica e nessun utilizzo esclusivo è concesso il Concessionario.
  • Nel caso in cui l’area data in affidamento abbia la caratteristica di giardino o parco pubblico in cui è previsto un intenso utilizzo da parte della cittadinanza, l’Amministrazione comunale può fornire al concessionario, nel caso si tratti di associazioni o gruppi di quartiere, attrezzature per il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore ecc.) o fornitura di servizi (ritiro e smaltimento residui derivanti da operazioni di taglio e diserbo, potature di alberi ecc.).

Articolo 8. Sanzioni

    • Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento lavori e di manutenzione dell’aree concesse e delle strutture, richiedendo se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.
    • Qualora venga rilevata l’abusiva alterazione dei luoghi, il Comune assegnerà, ove l’abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza la Convenzione verrà dichiarata nullaed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico del concessionario.
    • In caso di mancato inizio dei lavori e degli interventi entro mesi tre dalla sottoscrizione della convenzione, il Comune provvederà a diffidare la parte invitandola ad iniziare o a concludere gli interventi entro un tempo assegnato.In caso di inottemperanza della diffida, la convenzione si intenderà decaduta, con facoltà da parte del Comune di concessione ad altri soggetti privati richiedenti e, se del caso, di ripristino dello stato dei luoghi con onere a carico del concessionario.
    • Oltre alle norme previste dal presente regolamento, sono fatte salve tutte quelle in materia previste dal vigente Codice della Strada. 

 

Articolo 9. Responsabilità

  • La parte convenzionata, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità e gli oneri assicurativi per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e, comunque, derivanti dall’esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, sollevando l’amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.
  • La responsabilità per la gestione e della manutenzione degli arredi urbani, salvo scrittura diversa tra il Comune ed il concessionario, è a totale carico del Comune.

Articolo 10. Contenzioso

  • Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall’art. 8, viene definita in via conciliativa tra le parti.
  • In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.
  • Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

Articolo 11. Oneri tributari e fiscali

  • La convenzione sarà redatta in forma di scrittura privata soggetta a registrazione.
  • Ogni onere per bolli, registrazione, diritti ecc. sono a carico della parte che adotta.

 

 

Fac-simile Convenzione

 

 l’anno __________, addì _________ del mese di ___________________, nella sede comunale,

TRA

 

·    Il Comune di Piossasco (Partita IVA 01614770012), rappresentato dal Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio ______________________________________, domiciliato per la carica in Piossasco P.zza Tenente Nicola n. 4, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Piossasco, da qui in avanti denominato Comune. 

  • La ditta/associazione ____________________________________ rappresentata dal legale rappresentante signor ___________________________________________, con sede in ______________________ via _____________________, da qui in avanti denominato Concessionario.

 

PREMESSO

 

·   che con deliberazione della Giunta Comunale, numero _________ in data _____________, esecutiva a sensi di legge, è stato approvato lo schema di Convenzione da stipulare tra il Comune e il Concessionario per la presa in affidamento, la gestione e la manutenzione dell’area verde sita in _______________________________ come evidenziato nell’allegata planimetria;

·    vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero __________________ in data _____________________, esecutiva a sensi di legge, con la quale veniva approvata la bozza di Convenzione.

Visto il Regolamento per l’adozione da parte di soggetti privati di spazi verdi nella città di Piossasco, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _______________

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Concessionario, con la stipula della presente Convenzione, si impegna aprendere in affidamento e gestione l’area descritta in premessa, così come si trova nello stato attuale, e si impegna all’esecuzionedi tutti i lavori e servizi descritti nell’allegata scheda tecnica. 

Articolo 2

  • Il Concessionario si fa carico di eseguire tutti i lavori e servizi a titolo gratuito, senza nulla pretendere in cambio dal Comune.
  • Il Comune autorizza il Concessionarioall’installazione di cartellonistica, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione e dall’art. 5 del Regolamento. 

Articolo 3

  • La durata delle presente convenzione è stabilita in anni ______ a partire dal _____________ sino al _______________ rinnovabile, con analogo atto, a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all’ufficio competente del Comune almeno 90 giorni prima della scadenza.
  • Il Comune si riserva il diritto di cessare i rapporti stabiliti con la presente convenzione in qualunque momento, in caso di inadempienza da parte del concessionario degli obblighi previsti dal Regolamento e della presente Convenzione.

Articolo 4.

  • Il Concessionario può avvalersi della facoltà di pubblicizzare l’adozione e la presa in carico dell’area, collocando all’interno dell’area stessae nella posizione che riterrà più opportuna, cartelli in cui sia riportato il seguente tipo di dicitura: “ La manutenzione di questa area è stata affidata dalla Città di Piossasco a__________. con sede in………….. tel…..”
  • La quantità di cartelli, le misure, i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno venire concordate con l’Ufficio tecnico comunale, che rilascerà nulla osta. In ogni caso detti cartelli dovranno avere le dimensioni massime seguenti: mt.1,00 di larghezza, mt. 0,50 di altezza.Andranno montati su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico con spigoli arrotondatie non andranno collocati in pozione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale.
  • Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo dell’Amministrazione Comunale.
  • Il Concessionario dovrà inoltre farsicarico dell’assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi dalla collocazione di detti cartelli.
  • E’ a carico del Concessionario l’assunzione di tutti gli oneri diretti e indiretti relativi alla tassa prevista per la pubblicità.

Articolo 5.

  • La durata della Convenzione viene stabilita in anni_______ e potrà essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all’ufficio competente del Comune almeno 90 giorni prima della scadenza.
  • L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della presente Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area data in affidamento.
  • Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

Articolo 6

  • L’area e/o l’arredo affidati al Concessionario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, conserverà per tutta la durata della Convenzione stessa, la destinazione pubblica e nessun utilizzo esclusivo è consentito al Concessionario.
  • Nel caso dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte del comune o di imprese, ditte e enti erogatori di servizi, il concessionario dovrà a seguito di semplice comunicazione dell’ufficio comunale competente, consentire l’esecuzione dei lavori e senza nulla pretendere nel caso in cui l’area, in conseguenza dei lavori eseguiti, dovesse subire modificazioni.
  • E’ fatto divieto assoluto di subconcedere la convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti , essendo la convenzione stipulata in modo esclusivo con il concessionario.

Articolo 7

  • Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento lavori edi manutenzione dell’aree concesse e delle strutture, richiedendo se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.
  • Qualora venga rilevata l’abusiva alterazione dei luoghi, il Comune assegnerà, ove l’abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza la Convenzione verrà dichiarata nullaed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico del concessionario.
  • In caso di mancato inizio dei lavori e degli interventi entro mesi tre dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune provvederà a diffidare il Concessionario invitandolo ad iniziare o a concludere gli interventi entro un tempo assegnato. In caso di inottemperanza della diffida, la convenzione si intenderà automaticamente decaduta.

Articolo 8

La Concessionaria si assume la responsabilità e gli oneri assicurativi per danni a persone o cose imputabili a mancata o non conforme realizzazione degli interventi, di gestione o manutenzione e, comunque, derivanti dall’esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, sollevando l’amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.

Articolo 9

  • Ogni controversia, che per non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall’art. 8, viene definita in via conciliativa tra le parti.
  • In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.
  • Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

Articolo 10

Allo scadere della presente convenzione l’area verde dovrà essere restituita al Comune nelle migliori condizioni di manutenzione.

Articolo 11.

  • La presente Convenzione sarà redatta in forma di scrittura privata soggetta a registrazione.
  • Ogni onere per bolli, registrazione, diritti ecc. sono a carico della parte che adotta.
  • La presente convenzione sarà redatta in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso.