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REGOLAMENTO DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E APPLICATORE DI PIERCING

INDICE

 PARTE PRIMA
ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

PARTE SECONDA
ATTIVITÀ DI TATUATORE E APPLICATORE DI PIERCING

 PARTE TERZA
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA'

PARTE PRIMA
ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

Art. 1 - Oggetto

La presente “Parte Prima” del regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di ACCONCIATORE E DI ESTETISTA, siano esse esercitate da imprese individuali ovvero in forma societaria di persone e di capitale ovunque svolte, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla legge 14.2.1963 n° 161, dalla legge 17.8.2005 n° 174, dalla legge 4.1.1990 n° 1 nonché dalla legge regionale n° 54 del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni.

Ai fini dello svolgimento delle suddette attività si intende per:

ACCONCIATORE: l'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

ESTETISTA: l'attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla legge 4.1.1990 n° 1 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n° 713. Non sono soggetti al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n° 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le suddette attività devono sottostare alle leggi di cui al 1° comma del presente articolo nonché a quelle del presente regolamento, anche se esercitate in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o altro domicilio privato, strutture ricettive, stabilimenti balneari, istituti di estetica medica, profumerie, stazioni ferroviarie e qualsiasi altro luogo pubblico e privato anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di prodotto.

Articolo 2 - Esercizio dell'attività

L’attività di acconciatore e di estetista è soggetta a denuncia di inizio attività.

Non è consentito lo svolgimento di tali attività in forma ambulante.

I titolari,collaboratori, soci o dipendenti di imprese operanti in sede fissa, possono svolgere l’attività fuori dalla sede fissa a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo, cerimonie e persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti.

Articolo 3 - Contenuti della denuncia di inizio attività

La D.I.A. è permanente ed è valida per i locali in essa indicati. La D.I.A. per l’esercizio dell’attività di estetista può essere presentata anche per l’esercizio congiunto nella medesima sede con l’attività di acconciatore.

In tal caso l’attività dovrà essere esercitata da parte di una unica impresa appositamente costituita.

I singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive attività.

I locali adibiti all’attività di estetista devono essere distinti da quelli destinati all’attività di acconciatore; è ammessa comunque la comunicazione fra gli stessi.

Articolo 4 - Requisiti

L’attività può essere svolta previo possesso in capo all’impresa dei seguenti requisiti e presupposti di legge:

a) idoneità igienico-sanitaria dei locali;

b) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti nel caso di società iscrivibili all’albo artigiano, conseguita ai sensi dell’art. 2 della legge 23.12.1970 n° 1142 e dell'art. 3 della legge 4.1.1990 n° 1 e della legge regionale in materia;

c) nel caso di società non iscrivibile all’albo delle imprese artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell’azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all’autorizzazione richiesta e nominato dal legale rappresentante della società mediante apposita procura notarile;

d) il possesso, in capo alla ditta artigiana di acconciatore, dei requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n° 443.

Articolo 5 - Denuncia di inizio attività

La denuncia di inizio attività di acconciatore e di estetista, va presentata al competente servizio del comune e deve contenere:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;

b) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l’attività;

c) indicazione dell’attività che si intende esercitare;

d) indicazione, nel caso di società artigiana, ai sensi della legge 8.8.1985 n° 443, del socio o dei soci in possesso della qualificazione professionale relativa all’autorizzazione richiesta.

Alla denuncia dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. planimetria dei locali dove si intende esercitare l’attività, redatta da tecnico iscritto all’albo professionale con indicata la destinazione d’uso o i dati relativi alla richiesta di condono edilizio;

2. documentazione relativa agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico impiegati e ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all’esercizio dell’attività di estetista nonché alle eventuali prescrizioni contenute nel presente regolamento comunale;

3. certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla competente Commissione Provinciale Artigianale;

4. certificazione concernente il possesso dei requisiti ai sensi della legge 8.8.1985 n° 443 (per acconciatori), rilasciata dalla competente Commissione Provinciale Artigianale;

5. dichiarazione della direzione dell’impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale

6. copia autentica dell’atto costitutivo regolarmente registrato, qualora trattasi di società.

7. una apposita scheda tecnica elaborata dal dipartimento di prevenzione dell’A.S.L. competente, finalizzata alla verifica della idoneità sanitaria dei locali prescelti, delle attrezzature impiegate e dei procedimenti tecnici adottati in rapporto alla vigente normativa igienico sanitaria.

Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

Articolo 6 - Modifiche dei locali d'esercizio

Ogni modifica dei locali rispetto a quanto dichiarato inizialmente, dovrà essere preventivamente comunicato al competente servizio del Comune unitamente al parere sanitario della A.S.L..

Articolo 7 - Cessazione dell'attività

Entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività il titolare deve provvedere a comunicarlo al competente servizio comunale.

Articolo 8 - Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a denuncia di inizio attività presentata da chi subentra nell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio, il subentrante sia in possesso del certificato comprovante la qualificazione professionale di cui al precedente art. 4, lettera b), e venga acquisito il parere favorevole del competente servizio della A.S.L. che accerterà la permanenza dei requisiti igienico-sanitari.

Il subentrante per atto tra vivi ha la facoltà di continuare l’attività del dante causa, purché, all’atto del trasferimento dell’esercizio, sia in possesso del predetto certificato e abbia inoltrato la denuncia di inizio attività al competente servizio del Comune.

Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare per mesi sei l’attività del dante causa, previa comunicazione scritta al Comune. Egli deve, entro i successivi 90 giorni, produrre al Comune la denuncia di inizio attività unitamente al certificato di cui all’art. 4, lettera b).

L’interessato deve comprovare, entro 2 anni dalla predetta data, il conseguimento della qualificazione professionale.

Su richiesta dell’interessato, potrà essere prorogato tale termine fino a cinque anni, qualora il ritardo non risulti imputabile all’interessato, ovvero quando il richiedente dimostri di frequentare uno degli appositi corsi di qualificazione professionale previsti dalla legge.

Qualora il subentrante non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo decade dal diritto di proseguire l’attività.

Qualora il subentrante attesti che non vi sono state variazioni delle strutture e delle attrezzature già regolarmente autorizzate, il competente servizio della A.S.L. prende atto, di norma, della variazione della titolarità dell’esercizio, rilasciando il prescritto parere sanitario.

Le D.I.A. di variazione di titolarità, redatte ai sensi del 1° comma del precedente art. 5, sono inoltrate al comune e, all’atto della loro presentazione, devono essere corredate dai documenti di cui al 2° comma del citato art. 5, nonché di quelli sottoindicati:

a) subingresso per atto tra vivi:

  • contratto registrato di cessione d'azienda

b) subingresso per causa di morte:

  • atto notorio dal quale risulti chi siano gli eredi, oppure, quando tra essi non vi siano minori,
  • dichiarazione degli eredi di analogo contenuto;
  • certificato recante l’autorizzazione di legge da parte del giudice tutelare nel caso che esistano eredi minori.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo di cui al primo comma dell’art. 5 della legge 8.8.1985 n° 443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 della legge medesima, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

Articolo 9 - Trasferimento di sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell’attività dovranno presentare denuncia di inizio attività al competente servizio del Comune osservando le norme del presente regolamento.

Articolo 10 - Sospensione temporanea dell'attività su richiesta dell'operatore-ferie

La sospensione dell'attività di acconciatoreed estetista per un periodo superiore a 30 giorni deve essere autorizzata dal Dirigente.

Tale sospensione può essere autorizzata fino a un anno prorogabile per il periodo e per i motivi di necessità o per altri gravi motivi da documentare in ogni caso.

Articolo 11 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza

I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tali attività, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti e da quelle del presente capo.

Gli esercizi esistenti dovranno adeguarsi nei modi e nei tempi eventualmente prescritti dal Sindaco su proposta del competente servizio dell’ A.S.L. tenuto conto che le richieste di adeguamento dovranno essere motivate da concrete esigenze di tutela della salute pubblica.

Articolo 12 - Requisiti ed idoneità sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate

I locali destinati all’esercizio delle attività di cui al precedente Capo II debbono avere requisiti di altezza, areazione ed illuminazione conformi a quanto stabilito dal regolamento di igiene comunale in relazione alla destinazione d’uso dei locali stessi.

Acconciatori

La superficie minima dei locali da adibire all’esercizio dell’attività, esclusi cioè i locali accessori (ingresso, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.), è la seguente

  • mq. 15 per un solo posto di lavoro,
  • mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.

I locali adibiti all’esercizio delle attività di acconciatore devono avere inoltre i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

  • altezza dei locali adibiti all’esercizio dell’attività non inferiore a mt. 2,70;
  • superficie aero illuminate non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l’areazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevoleda parte dell’A.S.L. competente. Dove l’illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere sia alla illuminazione artificiale (D.P.R: 303/56, art.10);
  • nei locali deve comunque, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere garantita la presenza di un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di applicazione del prodotto; eventuali apparecchiature autofiltranti dovranno essere approvate dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente.

Estetisti

La superficie minima dei locali da adibire all’esercizio dell’attività, esclusi cioè i locali accessori (ingresso, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.) è di mq. 14.

Nei locali ad uso dell'esercizio oltre ai requisiti generali, le pareti divisorie interne di box o caratteristiche dei locali sono sovrapponibili a quelle richieste per le attività di parrucchiere (altezza, finestratura, lavabilità pareti, dotazione servizi igienici). In alcuni casi può essere necessaria la presenza di locali spogliatoio.

Quando applicabili, si ricordano le norme del DPR 303/56 e del D.lgs. 626/94.

Asciugamani, lenzuolini, copriabiti e attrezzature necessarie, devono essere, per quanto possibile, del tipo monouso. La biancheria e le attrezzature devono essere in numero sufficiente a garantire il cambio ad ogni cliente, in attesa della disinfezione.

Gli esercizi devono essere dotati di:

  • contenitori chiudibili lavabili e disinfettabili per la biancheria usata
  • armadio chiuso,a destinazione esclusiva,per la biancheria pulita
  • apparecchi per la disinfezione degli strumenti non monouso
  • recipienti con coperchio ad apertura a pedale per la raccolta dei rifiuti
  • recipienti appositi imperforabili per la raccolta di aghi e rifiuti taglienti
  • armadietto o cassetta contenente materiale di pronto soccorso

Ogni nuovo esercizio deve essere dotato di servizi igienici, composti di bagno ed antibagno in numero di unoper negozi di dimensioni comprese entro 60 mq. di superficie, due per negozi di dimensioni superiori a 60 mq. di superficie (calcolando a questo scopo la superficie destinata esclusivamenteall’attività).

I pavimenti e le pareti dei suddetti servizi igienici devono essere piastrellati in maniera darisultare lavabili e disinfettabili fino all’altezza di metri 2; l’antibagno deve essere dotato di lavandino fornito di acqua potabile, calda e fredda, rubinetteria con comando a pedale o a fotocellula, sapone liquido ed asciugamani a perdere.

È ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell’antibagno alle condizioni previstedallevigenti norme di igiene.

I servizi igienici, interni all’esercizio ed esclusivi, devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Devono inoltre essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto da piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili, dotati di lavandino interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all’interno dei locali adibiti all’attività di parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3.5.1990 n° 46.

Per l’esercizio dell’attività in locali interrati e seminterrati deve essere inoltrata richiesta preventiva all’A.S.L. competente per territorio ex art.8 D.P.R. 19.3.1956, n° 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

b) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall’umidità che non deve comunque superare il 75% nell’area ambiente;

c) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscono almeno quattro ricambi d’aria all’ora;

d) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;

e) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico;

f) superficie aeroilluminante non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento.

Nei locali ad uso dell’esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un’altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti: le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro–resino plastico. Gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere preferibilmente arrotondati.

Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente. Tali lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l’acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso il parrucchiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d’aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle che consentono di operare in condizioni di sicurezza.

Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria preferibilmente del tipo monouso e comunque in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio in attesa della disinfezione di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all’importanza dell’esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

Il mobilio e l’arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l’attività di parrucchiere devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

Al titolare dell’autorizzazione incombe l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi; tali precauzioni hanno lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni;tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente.

L’esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente.

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale edigiene; con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta nettezza.

Prima di iniziare ciascun servizio l’addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento.

Per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura.

Le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite.

Tutti gli attrezzi occorrenti per l’esercizio devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfestazione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo di calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere, devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame e i rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. In ogni caso gli strumenti riutilizzati devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell’uso nell’alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni dell’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica quale organo Sanitario di vigilanza competente sul territorio.

Gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l’avvenuta sterilizzazione o disinfezione.

Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti.

Le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio.

Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l’uso di piumini;

le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l’utilizzo di guanti monouso.

I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell’ambiente.

Il confezionamento dei prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l’emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/ sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa.

Durante l’applicazione e l’uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell’esercizio siano accese fiamme libere.

Gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi per la sterilizzazione fisica, il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica;in tal caso occorre assicurarsi dell’attività e della concentrazione del disinfettante e di avere pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere l’ipoclorito di sodio per 30 minuti, da preparare immediatamente prima dell’uso alla concentrazione di 20ml/ L per materiale pulito o 100ml/ L per materiale sporco; lo strumento metallico può in questo caso subire qualche danno; una seconda possibilità è l’utilizzo dell’alcool etilico al 70% per 30 minuti, particolarmente efficace sull’HIV, ma poco sui batteri più resistenti; la sua efficacia migliora se mescolato con composti quaternari dell’ammonio o con clorexidina.

Gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

I locali nei quali avvenga l’utilizzo di sostanze chimiche tabellate di cui all’allegato art. 33 del D.P.R. 19/03/1956, n° 303, devono presentare la possibilità di aerazione naturale diretta o in alternativa devono essere forniti di idoneo impianto di aspirazione che assicuri da quattro a sei ricambi/ora dell’aria dell’ambiente.

Ai sensi della tabella allegata all’art.33 del D.P.R. 19/03/1956, n° 303, del D.P.R. 482/75, nonché delle circolari del Ministero della Sanità n° 46/1979 e n° 61/1981, il personale dipendente che utilizza, seppure saltuariamente, ammine aromatiche contenute in tinture è tenuto a sottoporsi, oltre alle visite mediche annuali di idoneità sanitaria, alle visite preventive e periodiche secondo la periodicità ed il protocollo di esami stabiliti dal medico del lavoro. E’ a cura ed onere del datore di lavoro ottemperare a tale obbligo.

Il titolare dell’esercizio segnalerà al Servizio Igiene e Sanità pubblica casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua attività. I titolari dell’esercizio devono segnalare altresì all’Organo di Vigilanza dell’A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all’uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/ 65).

Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere o estetica debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 142° comma, punto B della L.R. 26/3/1990 n° 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all’allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell’osservanza dei Regolamenti emanati dall’Ente gestore dell’impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Articolo 13 - Personale addetto

Il personale di lavoro e di assistenza, comunque adibito nell’esercizio deve rispettare le norme relative alla idoneità sanitaria personale ai sensi delle disposizioni regionali.

Qualora l’acconciatore nell’esercizio dell’attività si avvalga di collaboratori familiari e/o di personale dipendente, per lo svolgimento di prestazioni tecniche questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti

Articolo 14 - Conduzione igienica delle attività

Al titolare dell’esercizio incombono l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) l’esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) con mezzi suggeriti ed approvati dal competente servizio della A.S.L.;

c) i rasoi e gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell’uso, devono essere disinfettati con attrezzature o tecniche riconosciute idonee allo scopo dalla A.S.L.; durante l’uso essi devono essere ripuliti su carta sterile;.

d) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;

e) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l’attività devono sempre essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati dopo ogni servizio; e) le tinture fissative e gli altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia;

f) i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell’ambiente;

g) durante le applicazioni o l’uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell’esercizio siano accese fiamme o si fumi;

h) segnalare al competente servizio della A.S.L. casi o focolai anche sospetti, di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza ne l’esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall’uso dei prodotti impiegati.

 

PARTE SECONDA
ATTIVITÀ DI TATUATORE E APPLICATORE DI PIERCING

Articolo 15 - Definizione

Le procedure per l’esecuzione di tatuaggi e piercing sono disciplinate dalle linee-guida del Ministero della Sanità D.P,S. VI/2-8/170 del 20 febbraio 1998, nonché dalle disposizioni della presente parte del Regolamento.

Con il termine di “tatuatore” si designa l’attività di procedure eseguite sulla superficie del corpo umano atte a formare disegni o figure indelebili, ottenuti anche, ma non solo, con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi e taglienti.

Con il termine di “applicatore di piercing” si designa l’attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo umano.

Le predette attività possono essere svolte sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, palestre, piscine, convivenze, centri medici specializzati, centri ed esercizi commerciali, circoli privati, discoteche, centri di abbronzature e saune, istituti di bellezza e attività similari).

Articolo 16 - Modalità di svolgimento dell'attività

Le attività di cui al precedente articolo possono essere esercitate previa denuncia di inizio attività presentata al competente servizio del Comune. La D.I.A. è valida per i locali in essa indicati e deve essere corredata dal parere di idoneità igienico – sanitaria del competente servizio dell’A.S.L..

Le attività non possono essere svolte in forma ambulante.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività possono essere esercitate presso il domicilio dell’esercente, a condizione che il dichiarante ne consenta esplicitamente i controlli, da parte dei servizi competenti. In tale caso, i locali in cui è svolta l’attività devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizio igienico, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

Le attività esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella dichiarata, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono soggette a D.I.A., a norma del successivo art. 18, da presentare al Comune almeno 30 giorni prima dell’evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa specifica qualificazione professionale.

Articolo 17 - Requisiti

L’esercizio delle attività indicate al precedente articolo 15, il trasferimento di esercizi preesistenti, l’aggiunta o la modifica di attività, deve svolgersi, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità igiegico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili destinate allo svolgimento delle attività ai sensi del presente Regolamento;

b) specifica qualificazione professionale.

Le attività possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio alle condizioni di cui al precedente art. 16, purché coloro che effettuano le procedure di tatuaggio e piercing siano in possesso delle relative specifiche qualificazioni professionali.

Qualora a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, venga a mancare persona in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività esercitate, l’efficacia della D.I.A. è sospesa relativamente all’attività interessata.

Articolo 18 - Denuncia di inizio attività

Le denunce di inizio attività per l’apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di sede delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, devono essere presentate al competente servizio del Comune ed in particolare in esse devono essere riportate:

a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale);

b)ubicazione dei locali da destinare all’attività (via e numero civico);

c)dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie;

d) indicazione dell’attività che il richiedente intende svolgere (tatuatore, applicatore di piercing) con elenco strumenti ed apparecchiature utilizzate;

e) dichiarazione attestante di avere rispettato il regolamento edilizio nonché le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d’uso;

f) dichiarazione attestante il possesso del certificato di agibilità dell’immobile.

Alla D.I.A. deve essere allegata la seguente documentazione:

a) documento attestante il possesso della specifica qualificazione professionale;

b) pianta planimetrica in scala 1/100 dell’esercizio in triplice copia, completa di sezioni, datata e sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie, l’altezza e la collocazione dei posti di lavoro (lettini, cabine, ecc.);

c) copia delle dichiarazioni di conformità ex Legge 46/90 per impianti elettrici e idro-sanitari;

d) provvedimento igienico-sanitario del competente servizio della A.S.L.;

e) copia delle schede tecniche relative agli eventuali apparecchi elettromeccanici utilizzati;

Per le D.I.A. di trasferimento di sede, non è necessario allegare il documento relativo alla qualificazione professionale.

Articolo 19 - Subingresso

Il subingresso nell’esercizio delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, qualora non vi sia modifica dei locali, delle apparecchiature e degli strumenti incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato alla presentazione, da parte del subentrante, di una D.I.A. al Comune nella quale l’interessato dichiari tra l’altro di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), del precedente art. 17, comma 1. La presentazione della D.I.A. consente l’immediato esercizio dell’attività.

 

Articolo 20 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature

I locali adibiti all’esercizio delle attività di tatuatore o di applicatore di piercing devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

a) altezza dei locali adibiti all’esercizio dell’attività non inferiore a mt. 2,70;

b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l’aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, previo parere favorevole da parte dell’A.S.L. competente. In caso di illuminazione naturale insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, deve essere installata idonea illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);

c) in caso di utilizzo di sostanze tossiche volatili, nei locali deve essere garantita la presenza di un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di applicazione del prodotto; eventuali apparecchiature autofiltranti dovranno essere approvate dal competente servizio dell’A.S.L..

I servizi igienici interni all’edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi nel centro storico anche servizi igienici esterni all’edificio, in comune con altre attività.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,80 e dotati di lavandino all’interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all’interno dei locali adibiti all’attività, di antilatrina con porta a chiusura automatica; non devono essere direttamente comunicanti con i locali di lavoro.

Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa in materia.

Per l’esercizio dell’attività in locali interrati e seminterrati deve essere inoltrata richiesta preventivaall’A.S.L. competente per territorio ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall’umidità che non deve comunque superare il 75% nell’area ambiente;

b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno quatttro ricambi d’aria all’ora;

c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;

d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

Nei locali ad uso dell’esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti, fino ad un’altezza di mt. 1,80, devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resinoplastico. Gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere preferibilmente arrotondati.

Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d’aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303 art. 18).

Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dalla presente parte seconda del Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzati per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate:

a) la biancheria sporca deve essere maneggiata il meno possibile e posta in sacchi nel luogo di utilizzo;

b) la biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto;

c) se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per almeno 25 minuti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico. Il mobilio e l’arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli spazi dove vengono effettuate le procedure di tatuaggio e piercing devono essere separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La prima area deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali.

Possono essere autorizzate manifestazioni pubbliche di confronti di esperienze da parte di tatuatori e di applicatori di piercing, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte del Servizio di Igiene Pubblica competente, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, alle seguenti condizioni:

a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, con distinte aree per l’attesa, l’esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi;

b) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l’osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza e di igiene;

c) disponibilità di un’area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali;

d) osservanza di tutte le prescrizioni indicate ai commi successivi del presente articolo e agli articoli 27 e 28 del presente Regolamento.

Al titolare dell’attività incombe l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi; tali precauzioni hanno lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni;tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente.

a) l’esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza. È necessario che l’operatore indossi un camice monouso in caso di procedure di tatuaggio;

c) prima e dopo ogni procedura, l’operatore deve lavarsi accuratamente le mani effettuando un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall’impiego di guanti sterili;

d) per quanto attiene le misure in barriera, durante l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, l’operatore ha l’obbligo di indossare la maschera di protezione. L’utilizzo degli occhiali protettivi è facoltativo;

e) gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;

f) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

g) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

h) prima dell’esecuzione delle procedure l’operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l’integrità. Le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;

i) l’operatore deve porre la massima attenzione nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzato nell’esercizio dell’attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;

j) dopo l’utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali;

k) i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121°C per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per due ore.

Nei casi in cui le suddette procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell’esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell’apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima dell’uso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l’area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l’area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

Durante le procedure di pulizia e decontaminazione di cui al paragrafo precedente, debbono essere indossati i guanti in lattice sterili monouso.

Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l’uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con calore, è necessario che essi vengano sottoposti a trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l’utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;

b) gli aghi siano rigorosamente monouso;

c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di Autorità sanitaria nazionale o estera. In attesa della definizione di modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, è sufficiente l’autocertificazione da parte delle aziende produttrici;

d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l’uso di ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito. Tali contenitori devono essere dotati di valvole di non ritorno;

e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

Articolo 21 - Precauzioni generali

Nel caso in cui l’operatore utilizzi pratiche che lo possano mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l’eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l’esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l’eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l’esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l’uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

Articolo 22 - Requisiti igienici per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente

Le attività disciplinate dalla presente parte del Regolamento, previa presentazione di apposita D.I.A., possono essere svolte presso il domicilio dell’esercente purché rispondano ai seguenti requisiti igienico-sanitari:

a) locali di esercizio: devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte

b) e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui al precedente art. 20. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti;

c) tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui ai precedenti articoli 20 e 21,devono essere rispettate.

Per le attività di cui al presente articolo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito lo stato attuale dei locali solo con riferimento all’ingresso ed ai servizi igienici non indipendenti ed all’eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all’attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell’esercizio dall’abitazione.

Gli esercizi di cui al precedente comma 2 dovranno essere regolarizzati ai sensi del presente articolo in caso di trasferimento della relativa titolarità.

Articolo 23 - Altre disposizioni igienico sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

 

Articolo 24 - Obbligo di esporre la D.I.A.

Nei locali di esercizio deve essere esposta, in modo visibile al pubblico, la D.I.A. per l’esercizio delle attività e qualunque altro atto od avviso che l’Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

 

Articolo 25 - Altri obblighi

L’esercente l’attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità delle procedure. In particolare deve essere consegnata all’utente, in occasione della prima seduta, la nota informativa allegato A del presente Regolamento (Allegato 3 della nota informativa del Ministero della Sanità del 20.2.1998).

Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta la data e la procedura effettuata (tipologia del disegno, anello o spillo introdotto, indicazione esatta del corpo dove è stata effettuata la procedura, ecc.). La scheda dovrà essere corredata da copia della nota informativa di cui al comma precedente, firmata dall’utente.

Le schede devono essere rese disponibili per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservate per almeno cinque anni dalla data dell’ultima procedura effettuata all’utente.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ad anni 18 senza il consenso di chi esercita la potestà parentale.

È fatto obbligo a chi esercita attività di tatuaggio e piercing di dotarsi di assicurazione contro i danni provocati a terzi nell’esercizio della propria attività.

 

Articolo 26 - Norme transitorie

I soggetti che dimostrino di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, attività di tatuatore e/o di applicatore di piercing, potranno presentare la D.I.A., di cui all’art. 18 del presente Regolamento, qualora sussistano i requisiti previsti.

Gli esercizi predetti possono continuare l’attività medesima, per novanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi i quali, qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti, il Comune provvederà entro trenta giorni dalla presentazione della D.I.A.

(da presentarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento a cura del titolare o del Legale rappresentante, in caso di società), a fissare il termine massimo non superiore a:

  • dodici mesi per adeguare i locali alle disposizioni igienico sanitarie di cui all’art. 20 del presente Regolamento;
  • tre mesi per adeguare le attrezzature alle disposizioni igienico sanitarie di cui all’art. 20 del presente Regolamento.

L’esercizio dell'attività deve cessare se entro 24 mesi dall’attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione Piemonte, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 17, comma 1 lett. b), del presente Regolamento.

Per le nuove aperture di esercizi delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, l’eserciziodell'attività è subordinato all'accertamento dell’idoneità igienico sanitaria da parte dell’A.S.L.. Se alla data della presentazione della D.I.A. non sono stati ancora attivati i corsi di qualificazione di cui al precedente comma, il dichiarante deve comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti per la partecipazione ai corsi stessi (10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni). L’attività deve cessare se entro 12 mesi dall’attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione Piemonte, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 17, comma 1 lett. b), del presente Regolamento.

 

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ

 

Articolo 27 - Orari

L'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:

  • apertura antimeridiananon oltre le ore9,00
  • chiusura seralenon oltre le ore 20,00

Nel periodo dell’anno in cui è in vigore l’ora legale la chiusura serale deve avvenire entro le ore 21,00.

La deroga alla chiusura serale, ottenibile su espressa richiesta dell'imprenditore, non potrà comunque in ogni caso essere concessa oltre le ore 22,00.

Il turno di riposo settimanale potrà essere fissato in giorni diversi dal lunedì ed essere realizzato anche in due mezze giornate.

La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

Nel periodo 1 giugno – 30 settembre di ogni anno le imprese potranno variare il proprio orario di apertura e chiusura sempre con i limiti di cui ai precedenti commi, previa comunicazione al Comune.

 

È prevista – salvo richiesta di deroga scritta da parte degli operatori del settore – la chiusura totale delle attività nelle seguenti festività:

Capodanno - Epifania – 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – Natività - Ognissanti – Immacolata Concezione – Natale – Santo Stefano.

Qualora le festività di Capodanno e Natale cadano di lunedì o martedì, nel giorno precedente a dette festività sarà osservato orario normale.

Le giornate di chiusura e gli orari di lavoro devono essere comunicati al Dirigente.

È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di esporre, in maniera ben visibile dall’esterno del negozio, un cartello indicante l’orario di attività.

È data facoltà all’esercente di proseguire l’attività a porte chiuse, per l’ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

 

Articolo 28 - Tariffe

Il titolare dell’esercizio deve esporre le proprie tariffe, in prossimità della cassa, in maniera ben visibile.

 

Articolo 29 - Controlli

Agli effetti del presente regolamento,gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale,al servizio di igiene pubblica e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività.

 

Articolo 30 - Sanzioni

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

Possono essere adottate le seguenti sanzioni accessorie oltre a quelle indicate al primo comma:

  • richiamo e/o diffida;
  • chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 15 giorni;

Sono fatte salve eventuali sanzioni per violazioni a norme regionali inflitte dalla competente autorità.

I proventi sono devoluti al Comune.

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente responsabile del servizio comunale competente può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Il Dirigente responsabile dell’Ufficio comunale competente ordina l’immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta denuncia di inizio attività. Qualora l’ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il Dirigente dispone la chiusura coattiva dell’esercizio.

 

Allegato A

 

Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento nella cute di anelli od orecchini (piercing)

  • Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
  • Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
  • Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?
  • Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
  • Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?
  • Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico!
  • Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?
  • Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?
  • Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?

Data ______________________

 

Firma del Cliente

_______________________________

Nota informativa a corredo della scheda personale di cui all'articolo 25 comma 1° del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatore e applicatore di piercing.