GUIDA AL CALCOLO IMU TARI TASI (IUC) ANNO 2017
PROGRAMMA per il CALCOLO IMU e TASI (link esterno)
REGOLAMENTO I.U.C. ( approvato con Delib.CC 4/2014. modificato con Delib. 17/2015 e Delib. 18/2016)
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SCADENZE
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IMU: acconto entro il 16 giugno - saldo entro il 16 dicembre * (*prorogabile fino al 18 dicembre)
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TASI:acconto entro il 16 giugno* - saldo entro il 16 dicembre (*prorogabile fino al 17 Luglio)
-
TARI: tre rate: 1) entro il 16 luglio 2) entro il 16 settembre 3) entro il 16 dicembre
Se i termini di versamento scadono di sabato, domenica o altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata (o acconto) di ciascun tributo.
IL VERSAMENTO MINIMO ANNUO PER OGNI COMPONENTE (TARI-TASI-IMU) È DI € 12,00 A CONTRIBUENTE
.
TARI
TASSA SUI RIFIUTI
Il piano finanziario e le tariffe per l’anno 2017 sono state approvate con la deliberazione di C.C. n. 10 del 30/01/2017
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La tassa sui rifiuti sarà come di consuetudine recapitata presso l’indirizzo di residenza. Il versamento dovrà essere effettuato nelle scadenze sopra indicate, attraverso l’allegato modello di versamento F24 con indicati i seguenti codici: CODICE TRIBUTO: 3944 CODICE COMUNE: G691
L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile l’emissione della bolletta qualora non fosse pervenuta entro i termini di scadenza.
>> Comunicato del 14 Novembre 2017 - Bollette Tari CITTA' DI PIOSSASCO
>> Comunicato del 13 Novembre 2017 - Bollette Tari COVAR
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TASI
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
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Con deliberazione C.C. n. 9 del 30/01/2017 sono state approvate le seguenti aliquote TASI.
DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMMOBILE |
ALIQUOTE |
Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze |
0 ‰ |
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1/ A8/ A9 e relative pertinenze |
0 ‰ |
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti |
0 ‰ |
Terreni agricoli non esenti e aree edificabili |
0 ‰ |
Immobili appartenenti cat. D |
0 ‰ |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
0 ‰ |
Immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa |
0 ‰ |
Immobili a uso sociale se locati |
0 ‰ |
Immobili a uso sociale se non locati |
0 ‰ |
Beni merce non locati |
2,5 ‰ |
Beni merce locati |
0 ‰ |
Pertanto, per l’anno 2017 la TASI nel Comune di Piossasco è dovuta solamente per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
MODALITÀ DI PAGAMENTO Il versamento va effettuato esclusivamente tramite modello di pagamento F24, distribuito in sportelli bancari, postali e disponibile on line.
Vanno indicati i seguenti codici: CODICE TRIBUTO: 3961 - CODICE COMUNE: G691
I.M.U.
IMPOSTA COMUNALE PROPRIA
>> Scarica il MODULO PER IL RICONOSCIMENTO DI DEBITO IMU (ATTO DI IMPEGNO POSIZIONE CONTRIBUTIVA A.A. 2013-2016) - Da presentare entro il 31 MARZO 2018.
>> Scarica il modello di DICHIARAZIONE IMU editabile.
Con deliberazione C.C. n. 9del 30/01/17 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:
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DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMMOBILE |
ALIQUOTE |
Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze* |
0 ‰ |
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1/ A8/ A9 e relative pertinenze* |
5 ‰ |
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti |
9,1 ‰ |
Terreni agricoli non esenti e aree edificabili |
9,0 ‰ |
Immobili appartenenti cat. D |
9,1 ‰ |
Immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa (adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche non residenti) |
0 ‰ |
Immobili a uso sociale (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008) se locati |
0 ‰ |
Immobili a uso sociale se non locati |
9,1 ‰ |
Beni merce non locati |
0 ‰ |
Beni merce locati |
9,1 ‰ |
* viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale)
SI PRECISA CHE:
- sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a €. 200,00
Oltre alle tipologie di immobili sopra menzionati e descritti in tabella, l’imposta municipale proprianon si applica alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all’abitazione principale:
- alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- le unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, sono assimilate ad abitazione principale a condizione che la stessa non
risulti locata per tutto l’anno solare. Quindi non è dovuto il pagamento dell’IMU, è necessaria però la dichiarazione IUC e la certificazione dell’istituto;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato. A tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta.
ESENZIONI
Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, richiamati nel Regolamento vigente e qui in parte indicati:
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa, di cui alla sottoindicata tabella.
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ZONA MONTANA |
COLLINA DEPRESSA |
FOGLI DI MAPPA |
DESCRIZIONE |
FOGLI DI MAPPA |
DESCRIZIONE |
dal 5 al 9 |
Prese – Montagnassa |
dal 1 al 4 |
Mompalà |
13 |
Poligono |
Dal 10 al 12 |
Regione Gay |
14 |
Sopra Parco Montano |
Dal 37 al 42 |
Regione Giorda – Maritani |
28 |
Sopra Battistini |
Dal 44 al 46 |
Braida – Viassa – Cappella |
29 |
Monte San Giorgio |
15 |
Via Fontanesi – Imcafer |
31 |
Sopra Ciampetto – Levrino – Colletto |
30 |
Martignona |
32 |
Colle del Prè – Colle della serva |
34 |
Campetto – Ciampetto |
33 |
Sopra Ciampetto – Levrino – Colletto |
35 |
Sopra Regione Teresina |
36 |
Montagnassa |
|
|
- i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatoridiretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. È abrogata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/93, convertito in Legge n. 133/94, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni Italiani predisposto dall’ISTAT, sono esenti ai sensi dell’art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011 (Piossasco è classificato parzialmente montano).
Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali bis.
Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del Territorio.
RIDUZIONI
IMMOBILI STORICI:
La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
FABBRICATI INAGIBILI:
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Per poter applicare la riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l’inagibilità o inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile.
L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad es. un fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
Tale stato va comprovato da perizia redatta da un tecnico abilitato con costi a carico del proprietario, che deve essere allegata alla dichiarazione IMU da presentare entro i termini di legge.
UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO:
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari (tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il comodatario sia parente in linea retta entro il primo grado (ossia genitore o figlio/a)
- il comodatario utilizzi l’immobile concesso in comodato come abitazione principale
- il contratto di comodato gratuito sia registrato(decorrenza agevolazione dalla data di stipula del contratto e non dalla data di registrazione dello stesso, fermo restando il rispetto del requisito della residenza)
- il comodante possieda un solo immobile (ad uso abitativo) in tutto il territorio italiano
- il comodante abbia abitazione principale e dimora abituale nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9.
Al fine di ottenere la riduzione deve essere presentata la dichiarazione IMU attestante il possesso dei suddetti requisiti.
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:
Versamento del 75% dell’importo dovuto applicando l’aliquota ordinaria (9,1) per le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali alle condizioni definite nell’Accordo Territoriale tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
L’Accordo Territoriale vigente per il Comune di Piossasco, con allegata relativa modulistica di contratto, è stato sottoscritto in data 5/5/2014 ed è consultabile on line anche sul sito del Comune.
Deve essere presentata la dichiarazione IMU di variazione, corredata di copia del contratto. In base al vigente Regolamento comunale il contratto deve essere controfirmato dalle organizzazioni sindacali sia degli inquilini sia dei proprietari.
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA
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sul sito internet del Comune è disponibile il programma di calcolo I.M.U.
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TERRENI
Tranne quelli indicati nel paragrafo “esenzioni” tutti i terreni agricoli sono soggetti a tassazione, anche quelli non coltivati, gli orti e gli orticelli.
1) rivalutare la rendita con il seguente calcolo
REDDITO DOMINICALEX25 :100 = RIVALUTAZIONE
REDDITO DOMINICALE + RIVALUTAZIONE = REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO
2) effettuare il calcolo dell’imposta
REDDITO DOMINICALE RIVALUTATOX135X9:1000 = IMPOSTA DA PAGARE
.
FABBRICATI
1) rivalutare la rendita (VANNO RIVALUTATE ANCHE LE RENDITE DEGLI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE)
RENDITA CATASTALEX5 :100 = RIVALUTAZIONE
RENDITA CATASTALE+RIVALUTAZIONE = RENDITA RIVALUTATA
2) calcolare il valore dell’immobile tenendo conto della seguente tabella
CATEGORIA |
MOLTIPLICATORE |
Gruppi catastali A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria A/10 |
160 |
Immobili accatastati in categoria A/10 (uffici e studi privati) |
80 |
Immobili accatastati in categoria D/5 |
80 |
Immobili accatastati in categoria D (escluso D/5) |
65 |
Immobili accatastati in categoria C/1 (negozi e botteghe) |
55 |
Categoria B e immobili accatastati in categoria C/3, C/4, C/5 |
140 |
RENDITA RIVALUTATA XMOLTIPLICATORE = BASE IMPONIBILE
3) effettuare il calcolo dell’imposta
BASE IMPONIBILEXALIQUOTA:1000 = IMPOSTA ANNUA DA VERSARE
L’imposta va versata in proporzione alla percentuale e ai mesi di possesso (il mese di stipulazione dell’atto notarile va attribuito alla parte che ha il possesso protratto per almeno quindici giorni tenendo conto che il giorno di stipula dell’atto notarile è da attribuirsi al compratore)
4) Per l’abitazione principale degli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9:
IMPOSTA ANNUA DA VERSARE – DETRAZIONE = IMPOSTA ANNUA ABITAZ. PRINCIPALE
AREE FABBRICABILI
Tutte le aree fabbricabili sono soggette al pagamento. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d’imposizione.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
1) determinare il valore dell’area fabbricabile
2) effettuare il calcolo dell’imposta
VALORE VENALE DELL’AREA X 9 : 1000 = IMPOSTA DA PAGARE
Con delibera di G.C. n. 94 del 17/05/2017 sono stati determinati, ai soli fini indicativi, ai sensi dell’art.15 comma 4 del Regolamento IUC in vigore, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, come di seguito indicato.
Nella colonna “ RIDUZIONE” sono riportate le percentuali di riduzione spettanti per le fattispecie sotto precisate:
- 30%, in caso di edificabilità dell’area subordinata all’adozione di un P.E.C. (Piano Esecutivo Convenzionato); applicabile fino all’approvazione del P.E.C.,
- 50%, in caso di edificabilità dell’area subordinata all’approvazione di un Piano Particolareggiato; applicabile fino all’approvazione del piano particolareggiato.
- 50%, per le aree edificabili inserite nella zona Pn oggetto del nuovo P.I.P.; applicabile fino all’individuazione del soggetto attuatore.
- 75%, per le aree destinate a servizi pubblici con capacità edificatoria potenziale.
OLTRE ALLE RIDUZIONI SOPRA MENZIONATE, la cui applicazione è desumibile dalla tabella, in caso di aree soggette a vincoli normativi di diversa natura che riducono la reale possibilità edificatoria, il valore si riduce in proporzione alla percentuale di perdita di capacità edificatoria. Detta condizione dovrà essere opportunamente supportata da perizia asseverata sottoscrittada un tecnico abilitato, da presentarsi nell'anno di competenza del tributo e, comunque, entro e non oltre la notifica dell'atto di accertamento riferito al medesimo anno da parte del comune.
In ogni caso non si potrà attribuire alle suddette aree un valore inferiore ad€ 11,20 al mq.
|
AREA |
|
VALORE
€/mq |
Riduzione
%
|
UBICAZIONE |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
Colonna A) |
Da applicare sul valore della colonna A) |
1 |
Garola |
Isp |
17,00 |
30% |
2 |
Via C. Battisti |
Rc1 |
25,76 |
30% |
3 |
Garola |
Rn4 |
44,80 |
30% |
Garola |
Rn4b |
44,80 |
30% |
4 |
Zone a servizi |
S 1, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
44,80 |
75% |
5 |
Via Volvera |
Pn |
30,00 |
50%(4) |
Via Volvera |
Pb1 |
30,00 |
- |
Via Circonvallazione |
Pb2 |
30,00 |
- |
6 |
Regione Maritano |
Rbb1, Rbb2 |
51,76 |
- |
7 |
Via dei Pioppi, via Monginevro, via M. Orsiera |
Rbb12, Rbb13, Rbb14 |
51,76 |
- |
8 |
Via Bruino |
Rbb23 |
51,76 |
- |
9 |
Garola |
Rbb24, Rbb25, Rbb26, Rbb27,Rbb28, Rbb29, Rbb30, Rbb31, Rbb32, Rbb33, Rbb34, Rbb35, Rbb36 |
51,76 |
- |
10 |
Via Gorizia, via Galvani |
RTn |
56,00 |
50% |
11 |
Via Aleardi, regione Milone |
Rbb16, Rbb17, Rbb37, Rbb38 |
58,23 |
- |
12 |
Piazza P. Levi, via San Rocco |
Rbb20, Rbb21 |
64,70 |
- |
13 |
Via Cappella |
Tn2 |
67,50 |
30% |
14 |
Via Piave – via Kennedy |
Rbm1 |
68,65 |
- |
15 |
Via Volvera – Cascina Farnesa |
Tb3 |
72,00 |
- |
16 |
S.R. 589 |
Tb4 |
72,00 |
- |
17 |
Via Cappella, via del Campetto |
Rc2 EST |
78,40 |
PEC approvato con Del. C.C. n. 8 del 28.02.2011 |
Rc2 OVEST |
78,40 |
PEC approvato con Del. G.C. n. 29 del 04.03.2014 (1) |
Via Musinè, via Cappella |
Rn1A |
78,40 |
30% |
Rn1B |
78,40 |
30% |
Via Cappella, via del Campetto, via dei Colli, via Marchile Cappella |
Rn2A |
78,40 |
30% |
Rn2B |
78,40 |
30% |
Rn2C |
78,40 |
30% |
Rn2D |
78,40 |
30% |
Rn2E |
78,40 |
30% |
Rn2F |
78,40 |
30% |
Rn2G |
78,40 |
30% |
Rn2H |
78,40 |
30% |
Regione Generala, Regione Rivetta |
Rn5 |
78,40 |
30% |
18 |
Via Pinerolo |
Rc4 |
80,00 |
30% |
19 |
Via Beccaria |
Rc11 |
80,00 |
PEC approvato con Del. G.C. n. 199 del 12.10.2011 |
20 |
Regione Milone |
Tn1 |
81,00 |
PEC approvato con Del. G.C. n. 80 del 22.05.2013(2) |
21 |
Piazza Pertini |
Rbm2 |
82,22 |
- |
.
|
AREA |
|
VALORE |
Riduzione
|
|
DESTINAZIONE URBANISTICA |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
€/mq |
% |
22 |
Via Piave - via Kennedy |
Rba4 |
84,21 |
- |
23 |
Via Boccaccio, via Nino Costa |
Tb2 |
90,00 |
- |
TcA |
90,00 |
PECapprovato con Del. G.C. n.85 del 10/5/2017(3) |
TcB |
90,00 |
30% |
TcC |
90,00 |
30% |
24 |
Via Galvani Nord |
Rbb3 |
90,58 |
- |
25 |
Regione Generala, regione Rivetta, via Cappella, via Campetto, via B. Croce, via Bellini |
Rbb4, Rbb5, Rbb6, Rbb7, Rbb8, Rbb9, Rbb10, Rbb11, Rbb15, Rbb18 |
90,58 |
- |
26 |
Via Monte Grappa, via S. Vito , via M. Davide |
Rbb19 |
90,58 |
- |
27 |
Via Cellini, via Fontanesi |
Rbb22 |
90,58 |
- |
28 |
Via Susa W , via Pinerolo N , via Pinerolo centro |
Rba1 |
93,92 |
- |
29 |
Via Puccini S, via Galvani S |
Rbm4 |
96,11 |
- |
30 |
Via Susa E , via Torino , via Alfieri, via Tiepolo |
Rba3 |
97,96 |
- |
31 |
Via Marchile Cappella, via Paperia |
Rba2 |
107,09 |
- |
32 |
Via Oberdan |
Rc3 |
112,00 |
PEC approvato con Del. C.C. n. 38 del 27.09.2006 |
33 |
Via M. Davide S |
Rbm3 |
115,11 |
- |
34 |
Via Marchile Cappella |
Rbm5 |
115,11 |
- |
35 |
Via Orbassano |
Rc9 |
120,00 |
30% |
36 |
Via Gorizia W – (Ex Propueritia) |
Tb1 |
126,00 |
- |
37 |
Via Botta |
Rn3 |
132,00 |
PEC approvato con Del. C.C. n. 41 del 05.07.2010 |
38 |
Via Paperia, via Colombo, via M. Polo, via Pellerino |
Rc5, |
148,00 |
PEC approvato con Del. C.C. n. 40 del 05.07.2010 |
Rc6 |
148,00 |
30% |
Rc7 |
148,00 |
PEC approvato con Del. C.C. n. 33 del 07.10.2005 |
Rc8 |
148,00 |
30% |
Rc8bis |
148,00 |
30% |
39 |
Via Torino |
Rc12 |
148,00 |
PEC approvato con Del. G.C. n. 28 del 04.03.2014 (1) |
40 |
Piazza Primo Levi |
RTc |
200,00 |
50% |
41 |
Via Monterosa |
Rc10 |
280,00 |
- |
Note ai fini degli accertamenti quinquennio 2012/2017.
(4) nessuna riduzione fino al 30/4/2017 e 50% riduzione dal 1/5/2017
(1) 30% di riduzione fino al 28/2/2014e dal 1/3/2014 in poi nessuna riduzione
(2) 30% di riduzione fino al 31/5/2013e dal 1/6/2013 in poi nessuna riduzione
(3) 30% di riduzione fino al 30/4/2017e dal 1/5/2017 in poi nessuna riduzione.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
.
Il versamento va effettuato esclusivamente tramite modello di pagamento F24, distribuito in sportelli bancari, postali e on line.
Vanno indicati i seguenti codici:
CODICE TRIBUTO: vedi tabellaCODICE COMUNE: G691
.
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DESCRIZIONE |
CODICE TRIBUTO |
Abitazione principale e relative pertinenze |
3912 |
Altri fabbricati |
3918 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
Terreni |
3914 |
Aree fabbricabili |
3916 |
Immobili categoria D quota Comune (1,5 per mille) |
3930 |
Immobili categoria D quota Stato (7,6 per mille) |
3925 |
Fare quindi ATTENZIONE al versamento per FABBRICATI CATEGORIA D , che va suddiviso nelle due quote tra Stato e Comune, nelle proporzioni previste nella tabella di sopra riportante i codici.
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MUNE: G691
.
Ultimo aggiornamento: Maggio 2017
. |